Aggiornamento protocollo condiviso anticontagio nei luoghi di lavoro privati del 30/06/2022 con validità a partire dal 01/07/2022 e fino al prossimo aggiornamento previsto entro il 31/10/2022:
L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo, con particolare attenzione ai lavoratori fragili, nei contesti a maggior rischio, in tutti gli ambienti di lavoro ed aree aziendali dove non sia garantito il distanziamento di 1 metro e
per la gestione di un eventuale focolaio infettivo in azienda.
Ove possibile, si consiglia l’utilizzo del lavoro agile.
Cosa deve fare il datore di lavoro?
- Aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali (se presenti) e sentito il medico competente ove siano decise modifiche rispetto ai protocolli già in uso; si consiglia di effettuare riunione (con verbalizzazione della stessa) del comitato interno covid già costituito per confermare o modificare i protocolli e le informative;
- aggiornare o riconfermare l’informativa per le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro;
- aggiornare o riconfermare l’informativa sulle misure adottate sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi;
- potrà sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro al controllo della temperatura corporea;
- assicurare la pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, procedere alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio nonché alla loro ventilazione;
- garantire che in tutti gli ambienti di lavoro vengano adottate misure che consentano il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.
- rimane obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;
- garantire la presenza di prodotti per la pulizia giornaliera da parte dei lavoratori della propria postazione.