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Il Decreto Interministeriale dell’11 febbraio 2021 sugli Agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro,  ha apportato modifiche importanti in riferimento al rischio cancerogeno trattato nel titolo IX del Testo Unico d.lgs.81/2008.

Da febbraio 2023 entra in vigore l’obbligo di valutazione del rischio da esposizione alle emissioni di fumo di scarico motori diesel:

Il decreto ha comportato la modifica degli allegati XLII e XLIII per consentire il corretto recepimento delle direttive del Parlamento Europeo (UE) 2019/130 e (UE) 2019/83. E’ opportuno pertanto segnalare alcune novità importanti che vengono indicate di seguito.

L’allegato XLII contiene l’elenco delle sostanze, miscele e processi che potrebbero determinare il rischio cancerogeno. In esso sono stati inseriti gli ulteriori punti 7 e 8 riferiti a:

  1. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore
  2. Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

E’ evidente che, se il punto 7 prevede lavorazioni prevalentemente specifiche, in particolare nel settore delle manutenzioni e riparazioni dell’automotive, il punto 8 cita lavorazioni che allargano notevolmente il campo di applicazione, in relazione ad esempio alle frequenti operazioni di trasporto merci e di carico/scarico di materiali e prodotti con utilizzo di mezzi alimentati da carburante diesel, di utilizzo di mezzi operatori ad esempio nei settori agricoltura e cantieri.

L’aspetto più importante delle lavorazioni di cui al punto 8 si riscontra nel conseguente obbligo a carico dei datori di lavori di verificare che l’esposizione dei lavoratori rientri entro il limite entrato in vigore dal 21 febbraio 2023 che prevede una esposizione massima di 0,05 mg/m3, dove i mg vanno misurati sotto forma di carbonio elementare e il m3 si intende di aria. L’esposizione va inoltre calcolata in riferimento a 8 ore di esposizione che potrebbe avere il lavoratore.

In definitiva è obbligo dei datori di lavoro di aziende che hanno in dotazioni automezzi, mezzi meccanici o altre attrezzature di movimentazione che fanno uso di carburante diesel, o che hanno lavoratori che operano nelle vicinanze di questi mezzi, di approfondire la valutazione del rischio di esposizione procedendo preventivamente ad effettuare specifici campionamenti dell’esposizione ai gas di scarico di motori diesel, tramite laboratori abilitati.

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