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Prosegue la serie di articoli che analizza la Legge n.85 approvata lo scorso 3 luglio 2023 dal Consiglio dei ministri, che modifica il d.lgs. 81/2008, cosiddetto Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro: dopo aver analizzato nel primo articolo le modifiche riguardanti la figura del medico competente, in questo secondo articolo parleremo delle modifiche in merito alla formazione sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro. Tali modifiche, contenute negli articoli 21, 72, 73 e nel Capo IV delle sanzioni, hanno l’obiettivo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e di ridurre il rischio di infortuni.

Nuove disposizioni per imprese familiari e lavoratori autonomi

L’articolo 21 stabilisce: “I componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 222 del C.C, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;..

Questo significa che tutti i lavoratori autonomi, inclusi i coltivatori diretti e i piccoli commercianti, devono utilizzare attrezzature di lavoro e opere provvisionali in modo sicuro e conforme alle normative vigenti.

Un aspetto importante da evidenziare è che l’utilizzo di tali opere provvisionali diventa un elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica dell’idoneità tecnico-professionale, e che quindi spetta al committente il compito di verificare che i lavoratori autonomi utilizzino correttamente le opere provvisionali e che siano formati adeguatamente per farlo.

Gli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

L’articolo 72  introduce obblighi per i noleggiatori e i concedenti in uso di attrezzature di lavoro senza operatore. In particolare non viene modificata la prima parte del comma 2, che cita quanto segue:

Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza

Mentre la seconda parte,  che recitava

Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista”,

viene abrogata e sostituita dalla seguente frase:

Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo.”

Al momento della cessione quindi, i concedenti e i noleggiatori devono attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza delle attrezzature a fini di sicurezza. Inoltre, devono acquisire e conservare agli atti una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature, ovvero devono verificare che i lavoratori autonomi che utilizzano le attrezzature siano stati formati e addestrati in modo adeguato.

Le modifiche sulla formazione per l’uso delle attrezzature e relative sanzioni

L’articolo 73 della Legge n. 85 introduce l’obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla propria formazione e addestramento specifico per garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. Questo è particolarmente importante per le attrezzature che richiedono conoscenze particolari e, di conseguenza, una formazione specifica.

Ricordiamo inoltre che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 145 del 30/12/2018, le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza scuola/lavoro devono integrare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi con un’apposita sezione in cui indicare le misure specifiche di prevenzione e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti coinvolti. Tale integrazione deve essere fornita all’istituzione scolastica come allegato alla Convenzione stipulata con la stessa.

Infine, nel Capo IV sono previste delle sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente in caso di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 71 e 73. Le sanzioni prevedono l’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.

La Legge del 3 luglio 2023 rappresenta quindi un importante strumento normativo per aumentare la sicurezza sul luogo di lavoro per i lavoratori autonomi. L’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del d.lgs. 81/2008, comprese le opere provvisionali, e di garantire la formazione e l’addestramento specifico per l’uso delle attrezzature contribuisce a ridurre il rischio di infortuni e a promuovere un ambiente di lavoro sicuro, sereno e produttivo. I datori di lavoro e i dirigenti, come previsto dalle sanzioni, devono essere consapevoli delle loro responsabilità e adottare tutte le misure necessarie per garantire la conformità alle disposizioni normative e la sicurezza dei lavoratori, autonomi e dipendenti.

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