Il presente articolo si focalizza sul nuovo decreto ministeriale del 23 gennaio 2023, che incorpora la direttiva 2022/2047/UE della Commissione europea, al fine di apportare modifiche agli allegati della direttiva 2008/68/CE riguardante il trasporto interno di merci pericolose. Tale decreto stabilisce le condizioni che permettono alle imprese che si occupano di spedizioni o trasporti di merci pericolose su strada di essere esentate dall’obbligo di nominare un consulente per la sicurezza.
All’interno del decreto, vengono richiamate le definizioni fornite dall’accordo sul trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) e sono identificate diverse categorie di esenzione come di seguito riportate:
- Casi di esenzione basati sulla natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali: le imprese che rientrano in questa categoria possono essere esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza se le merci pericolose spedite, trasportate o sottoposte ad attività connesse rientrano in specifiche esenzioni previste dall’ADR o rispettano disposizioni speciali o limiti quantitativi, come ad esempio massimo di 180 tonnellate/anno di merci pericolose spedite
- Casi di esenzione per il trasporto in colli: le imprese che si occupano della spedizione, trasporto o attività connesse di merci pericolose confezionate in colli, possono essere esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza se rispettano determinate condizioni riguardanti il numero massimo di operazioni annuali, i limiti quantitativi e la tenuta di un registro interno per monitorare le spedizioni.
- Casi di esenzione per le spedizioni occasionali: le imprese che eseguono spedizioni occasionali o saltuarie di merci pericolose a carico o scarico sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza se rispettano specifiche condizioni riguardanti il tipo di materie trasportate, il numero massimo di operazioni e i limiti quantitativi, e tengono un registro interno di monitoraggio. In particolare, come descritto nel precedente articolo sulla nomina del consulente ADR (pubblicato il 23/01/23), viene confermato che sono escluse le imprese che effettuano:
• massimo di 3 spedizioni al mese di merci pericolose
• massimo di 24 spedizioni all’anno di merci pericolose - Casi di esenzione per l’esclusione dal campo di applicazione: le imprese che ricevono spedizioni di merci pericolose in colli, in cisterna o alla rinfusa come destinazione finale sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza.
Inoltre, il rappresentante legale dell’impresa che intende beneficiare dell’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza deve assicurarsi del rispetto delle norme e delle procedure di sicurezza previste dall’ADR e garantire la formazione adeguata del personale coinvolto nel trasporto di merci pericolose. In caso di incidenti gravi o eventi imprevisti durante il trasporto, è necessario inviare una relazione di incidente all’ufficio competente di Motorizzazione civile, specificando l’esenzione dalla nomina del consulente.
Con l’entrata in vigore del presente decreto, vengono abrogate le disposizioni precedenti riguardanti le imprese esentate dall’obbligo di nominare consulenti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia.
Il decreto ministeriale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 Settembre 2023. Grazie a queste disposizioni, si cerca di armonizzare e tenere conto dei progressi scientifici e delle innovazioni tecnologiche nel settore del trasporto interno di merci pericolose, garantendo contemporaneamente la sicurezza delle operazioni.