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Riepiloghiamo di seguito le ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le relative scadenze e adempimento

C.A.M: novità per servizi energetici, isolanti termici e acustici e progettazione e realizzazione strade

Sulla G.U. del 29/08/2024 è stato pubblicato il D.M. 12/08/2024 con cui sono adottati i criteri ambientali minimi per l’affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAM EPC).

Sulla G.U. del 23/08/2024 è stato pubblicato il D.M. 05/08/2024 con cui sono adottati, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade).

In pari data è stato inoltre pubblicato il decreto che modifica il Decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi».

L’allegato I al D.M. 12/08/2024 è articolato in due sezioni:

a) servizio elettrico (SE) in cui sono riportati:

  • oggetto e durata dell’appalto o concessione;
  • specifiche tecniche per il servizio elettrico;
  • criteri premianti per il servizio elettrico;
  • clausole contrattuali per il servizio elettrico;

b) servizio termico (ST) in cui sono riportati:

  • oggetto e durata dell’appalto o concessione;
  • specifiche tecniche per il servizio termico;
  • criteri premianti per il servizio termico;
  • clausole contrattuali per il servizio termico.

Il decreto entrerà in vigore il 27/12/2024, abrogando il previgente D.M. 07/03/2012.

L’allegato I al D.M. 05/08/2024, definisce:

a) i criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali riportando:

  • le clausole contrattuali per l’affidamento del servizio di progettazione;
  • le specifiche tecniche per l’affidamento del servizio di progettazione;
  • le specifiche tecniche per i prodotti da costruzione;
  • le specifiche tecniche relative al cantiere;
  • i criteri premianti per l’affidamento del servizio di progettazione;

b) i criteri per l’affidamento dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento di infrastrutture stradali riportando:

  • le clausole contrattuali per le gare di lavori;
  • i criteri premianti per l’affidamento dei lavori.

Il decreto entrerà in vigore il 21/12/2024.

La modifica del Decreto n. 256 del 23/06/2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi», riguarda gli isolanti termici ed acustici di cui al paragrafo 2.5.7 dell’allegato 1 al D.M. n. 256/2022: in particolare, con riferimento al materiale “vetro cellulare”, è previsto che il contenuto di materiale recuperato, riciclato o di sottoprodotti sia di almeno il 50% (in luogo dell’originario 60%), inteso come somma delle tre frazioni.

 

RENTRI: tempistiche e prime iscrizioni dal 15/12/2024

Il RENTRI – Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti, si appresta a diventare lo strumento unico per la tracciabilità dei rifiuti; dal 15/12/2024 partiranno infatti le prime iscrizioni al nuovo sistema, le cui regole sono contenute nel D.M. n. 59 del 04/04/2023. L’avvio è previsto in più step.

Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.

Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 sono tenuti a iscriversi al RENTI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.

 

Decreto “End of Waste” rifiuti inerti: adeguamento entro il 04/11/2024 in attesa del nuovo decreto

Alla data odierna risulta fissata la scadenza del 04/11/2024 del termine per adeguare le autorizzazioni “End of Waste” dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, in base alle previsioni del D.M. 152/2022.

Nel frattempo, il nuovo decreto di revisione della disciplina “end of waste” sui rifiuti inerti da costruzione e demolizione è stato approvato e risulta in fase di pubblicazione.

Una volta pubblicato ed in vigore, il nuovo decreto sostituirà e abrogherà il D.M. 152/2022, stabilendo i parametri in base ai quali, a seguito di un adeguato processo di recupero, le componenti inerti dei rifiuti da costruzione e demolizione potranno essere considerate “end of waste”, ovvero un prodotto a tutti gli effetti, pronto a essere reimmesso sul mercato per sostituire inerti naturali.

 

Decreto “Patente a Crediti”: le novità per le imprese impegnate in attività di cantiere dal 01/10/2024

Dal 01/10/2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano all’interno dei cantieri mobili e/o temporanei dovranno possedere una “patente di qualificazione a crediti”, a eccezione delle aziende che possiedono l’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III previsto dall’art. 100, comma 4, del codice degli appalti pubblici o per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

L’onere del possesso della patente ricadrà non solo su tutte le imprese edili anche artigiane che operano all’interno dei cantieri, ma anche su quelle che, in determinate fasi lavorative, operano all’interno di tali unità produttive.

La patente sarà rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, previa verifica di alcuni requisiti posseduti dal legale responsabile dell’impresa o dal lavoratore autonomo richiedenti. Tali requisiti sono espressamente indicati dalla norma e riguardano:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

 

CONAI: adempimenti Settembre 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/09/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Per gli importatori di merci imballate che hanno scelto di stimare il contributo ambientale CONAI da pagare sulla base di procedura semplificata con calcolo forfetario sulla base del fatturato dell’anno precedente, è necessario inviare la specifica modulistica di dichiarazione del contributo entro il 30/09/2024.

Per gli auto produttori che hanno scelto di richiedere il rimborso ai sensi della Circolare CONAI del 1/10/2021 inerente gli sfridi di materie prime/semilavorati già assoggettati al CONAI derivanti dal processo di autoproduzione/trasformazione di imballaggi, è necessario inviare a CONAI la stima di autoproduzione e percentuale di sfridi per l’anno successivo tramite specifica modulistica.

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