Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135, che recepisce la Direttiva UE 2022/431 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sono stati aggiornati numerosi aspetti normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra questi, particolare rilevanza rivestono le disposizioni riguardanti la gestione degli agenti cancerogeni e mutageni, oggetto del presente approfondimento.
Nel seguente testo verranno esaminati in dettaglio i principali articoli della normativa che hanno subito significative modifiche in relazione a tali agenti, con l’obiettivo di fornire un quadro chiaro e completo delle nuove prescrizioni.
Considerando che gli agenti cancerogeni e mutageni sono purtroppo ancora presenti in diversi contesti lavorativi, è fondamentale affrontare il tema dei tumori professionali, sensibilizzando le aziende e i lavoratori sui rischi correlati e promuovendo l’adozione di adeguate misure preventive e protettive. La principale criticità legata a questi agenti è rappresentata dalla difficoltà di individuazione, a causa del lungo periodo di latenza tra l’esposizione e l’insorgenza dei sintomi patologici.
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. definisce le sostanze in questione nell’art. 234:
Agente cancerogeno: “una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’Allegato XLII del presente decreto, nonché’ sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;”
Agente mutageno: “una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.”
Il decreto legislativo oggetto del presente documento integra ulteriori due definizioni, che verranno illustrate nei paragrafi successivi.
Il D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135 attua importanti modifiche e integrazioni rispetto alla versione precedente del D.Lgs 81/08, in particolar modo si segnalano le seguenti modifiche: negli articoli 26, 29 ,55, 233 e 235 le parole “agenti cancerogeni, mutageni o biologici” sono sostituite dalle parole “agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici” andando quindi ad inserire anche tutti quegli agenti che possono interferire con fertilità, sessualità ed allattamento.
Nell’articolo 229 le parole “tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2” sono sostituite dalle parole “tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni di categoria 2, mutageni di categoria 2 e tossici per la riproduzione di categoria 2 o con effetti sull’allattamento”; queste modifiche prevedono quindi l’inserimento della “categoria 2” sia per la categoria “tossici per la riproduzione” che per quella con “effetti sull’allattamento”. Quest’ultima viene così definita dalla classificazione della Comunità Europea (che segue la direttiva 93/72/CEE): “sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimilmente che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di: adeguati studi a lungo termine effettuati su animali; altre informazioni specifiche”
Rispetto alle definizioni precedentemente nominate, anche all’interno dell’articolo 234 (precedentemente citato e contenete le definizioni) vengono introdotte importanti novità relative all’inserimento di nuovi commi:
- comma b-bis) che definisce la sostanza tossica per la riproduzione come segue “sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento CE n. 1272/2008”
- comma b-ter) che definisce la sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia come segue: “una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna “Osservazioni” dell’allegato XLIII;”
- comma b-quarter) che definisce la sostanza tossica per la riproduzione con valore di soglia come segue: “una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna “Osservazioni” dell’allegato XLIII;
- comma c-bis) che definisce il valore limite biologico come segue: “il limite della concentrazione nell’adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto”;
- comma c -ter) che definisce la sorveglianza sanitaria come segue: “la valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell’esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro”.
Con queste integrazioni, l’intento del decreto 4 settembre 2024 n. 135, è quello di ampliare la definizione aggiungendo sia le sostanze tossiche per la riproduzione (priva di soglia e con un valore di soglia) che il valore limite biologico. In conseguenza di ciò viene ampliata anche la definizione di sorveglianza sanitaria.
Pertanto, anche l’articolo 235 subisce le integrazioni relative all’aggiunta delle fattispecie sopraelencate, andando quindi ad inserire:
- il comma 3-Bis) che stabilisce “se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono affinché il rischio connesso all’esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia risotto al minimo”;
- il comma 3-Ter) che stabilisce “se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell’effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 236, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate a riguardo”;
- il comma 3-quarter che stabilisce “l’esposizione non deve superare il valore limite dell’agente cancerogeno, mutageno o sostanza tossica per la riproduzione stabilito nell’allegato XLIII”.
Importanti integrazioni riguardano anche il comma 4 dell’art. 236 relativo alla valutazione del rischio, a cui è stata aggiunta la fattispecie inerente alla categoria delle sostanze tossiche per la riproduzione. Infatti, nella versione precedente, figuravano unicamente gli agenti cancerogeni, quelli mutageni e altre miscele pericolose. Risulta quindi di fondamentale importanza per la redazione di un DVR e una corretta valutazione del rischio tener conto anche delle sostanze ritenute pericolose per il sistema riproduttivo e per la fertilità. Strettamente legato all’articolo 236, anche l’articolo 237 riguardante le “Misure tecniche, organizzative e procedurali” viene modificato integrando in ogni punto anche la fattispecie legata agli agenti pericolosi per la riproduzione.
Rispetto all’ambito dell’informazione e formazione, anche l’articolo 239 viene integrato con l’inserimento degli agenti rischiosi per la riproduzione e la fertilità in modo da garantire le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione, le misure igieniche da osservare e la necessità di indossare adeguati DPI per ridurre al minimo le conseguenze legate agli effetti di questi agenti. Il comma 3 del presente articolo viene integrato con l’aggiunta del comma 3-bis) che riporta quanto segue: “l’informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte, con periodicità almeno quinquennale, nelle strutture pubbliche e private a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze”.
In merito alla consegna del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie in caso di cessazione del rapporto di lavoro enunciato all’interno dell’articolo 243 intitolato “Registro di esposizione e cartelle sanitarie”, il Datore di Lavoro non dovrà più consegnarle all’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) né questa dovrà conservarle per i futuri 40 anni, ma il soggetto di riferimento sarà l’INAIL. Quest’ultima dovrà quindi anche trasmettere annualmente al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, dati di sintesi relativi al contenuto di tali registri e a richiesta li renderà disponibili alle Regioni. Di conseguenza anche tutto l’articolo 244, relativo alla “registrazione dei tumori”, viene integrato aggiungendo il riferimento agli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e lavoratori adulti.
La segnalazione dei neoplasmi e la gestione del registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale ora avvengono attraverso l’INAIL, anziché l’ISPESL.
Il comma 1 dell’articolo 245, che riguarda la Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale, è stato abrogato. Al suo posto, l’allegato XLIII-BIS è stato aggiornato con i valori limite biologici obbligatori e le procedure di sorveglianza sanitaria relative alla presenza di piombo e dei suoi composti ionici nel sangue. Questo permette di ottimizzare il monitoraggio biologico, comprendendo la misurazione dei livelli di piombo nel sangue anche per le lavoratrici in età fertile, assicurando così una sorveglianza sanitaria adeguata.
In conclusione, il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135 rappresenta un passo significativo nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per quanto riguarda la gestione degli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione. Le modifiche introdotte mirano a una maggiore sensibilizzazione e protezione dei lavoratori, integrando nuove categorie di rischio e rafforzando le misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria. È fondamentale che le aziende si adeguino prontamente a queste normative, implementando procedure di valutazione dei rischi e programmi di formazione continua. Solo attraverso un impegno collettivo e una cultura della sicurezza si potrà garantire un ambiente di lavoro più sano e sicuro per tutti.