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ll DPCM del 13 ottobre 2020, che definisce le nuove misure di emergenza fino al 13 novembre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13-10-2020

Si evidenzia che non sono state apportate modifiche significative alle procedure già adottate dalle aziende in attuazione dei Protocolli “Covid”.

Infatti il Decreto, all’Articolo 2 prevede che siano fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza.

In merito all’utilizzo delle mascherine nei luoghi di lavoro, la situazione non è mutata perché, come detto sopra, vengono fatti salvi i protocolli in essere, che prevedono:

  • utilizzo della mascherina ove non si possono rispettare le distanze di almeno un metro tra le persone,
  • obbligo di utilizzo della mascherina presso tutte le aree comuni (bagni, corridoi, mense, macchine del caffè, ecc…).

Uso delle mascherine

Per quanto riguarda l’uso delle mascherine viene inoltre introdotto l’obbligo (per tutta la cittadinanza), di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie e di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Restano esclusi da detti obblighi:

1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

2) i bambini di età inferiore ai sei anni;

3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Quarantena, Isolamento e Contatti Stretti: definizioni e chiarimenti

Segnaliamo anche che la Circolare del Ministero della Salute Prot. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P fornisce chiare indicazioni sia a riguardo della durata della quarantena, sia specificando chiaramente cosa si intenda per “Contatto stretto di Contatto stretto”.

Tale Circolare, infatti, oltre a riprendere la definizione di Isolamento fiduciario, quarantena e contatto stretto, riporta quanto segue:

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

  • un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
  • un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno (10 giorni+tampone).

Contatto stretto di Contatto stretto

SI raccomanda di “non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità”.

I principali aspetti oggetto di modifica per le aziende saranno pertanto da condividere con il medico competente, essendo concernenti la gestione del periodo di quarantena.

Una raccomandazione importante: collaboriamo al tracciamento dei contatti per la prevenzione

Un punto importante riguarda la promozione dell’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing: l’impegno delle aziende in questo settore è caldamente raccomandato.

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