Lo scorso 6 aprile, Governo e Parti Sociali, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, hanno condiviso il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” (Link).
Il Protocollo aggiorna i precedenti accordi del 14 marzo e 24 aprile 2020 per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro. Vengono recepite le novità intervenute mantenendo però inalterato l’impianto dei precedenti protocolli, che hanno dimostrato la loro efficacia nel contenimento e nel contrasto al virus.
Confermato: il Covid è rischio biologico generico ed esogeno
In particolare, trova conferma il principio fondamentale secondo cui la pandemia ha natura di rischio biologico, generico ed esogeno all’impresa, come da noi sempre sottolineato. In questo senso il contrasto al virus viene attuato attraverso i provvedimenti della pubblica autorità e i protocolli, escludendo, quindi, la necessità di effettuare la valutazione dei rischi e l’aggiornamento del relativo documento di valutazione (DVR).
Quali sono le principali novità?
Di seguito riportiamo le principali novità riportate nel “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” rispetto a quanto indicato nella versione precedente (Protocollo Condiviso del 24/4/2020).
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Rientro in Azienda di lavoratori con positività di durata superiore a 21 giorni
Punto 2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
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Richiamo del rispetto delle misure di tutela previste nei casi in cui l’Azienda organizzi servizi di trasporto collettivo (richiamo all’uso in comune dei veicoli dettagliato nelle FAQ del Governo).
Punto 3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).
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Inserimento, per le operazioni di pulizia giornaliera e sanificazione periodica, del riferimento alla Circolare Ministeriale 17644/2020
Punto 4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.
- Obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro al chiuso o all’aperto con la sola esclusione delle situazioni in cui si opera in condizioni di isolamento
Punto 6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.
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Eliminazione del divieto di effettuazione delle trasferte di lavoro
Punto 8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E LAVORO AGILE E DA REMOTO, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
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Allineamento, per le attività formative effettuate in Azienda, alle indicazioni riportate negli ultimi DPCM. Eliminazione della possibilità, riportata nel Protocollo del 24 aprile 2020, di mantenere validi gli aggiornamenti non completati per la formazione professionale e/o abilitante per i ruoli/funzioni aziendali in tema di igiene e sicurezza del lavoro causati dalla pandemia (causa di forza maggiore)
Punto 10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del dPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.
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Indicazioni sul comportamento che l’Azienda potrà tenere durante l’effettuazione delle attività di contacttracing finalizzate alla definizione dei contatti stretti di persone presenti in Azienda svolte dalle autorità sanitarie anche mediante la collaborazione del Medico Competente (viene indicata la possibilità ma non la modalità di giustificazione dell’assenza dal posto di lavoro).
Punto 11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
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Modifica alle modalità previste per la riammissione al lavoro dei lavoratori positivi al Covid, allineamento con le disposizioni riportate nella Circolare del ministro della Salute del 29/4/2020 e con le interpretazioni che si sono succedute nel corso dei mesi precedenti.
Punto 12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
FONTE: Confindustria Emilia