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Riepiloghiamo di seguito le ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le relative scadenze/adempimenti

MUD 2021: scadenza presentazione al 16/06/2021

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2021 prevede la trasmissione dei dati relativi ai rifiuti gestiti nel corso del 2020 alla CCIAA competente entro il 16/06/2021.
Si ricorda che i soggetti tenuti alla compilazione del MUD sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
  • I Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00
  • Le imprese e gli enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g))
  • Il Gestore del servizio pubblico di raccolta per i rifiuti pericolosi conferiti da soggetti pubblici e privati previa apposita convenzione
  • I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati
  • Il Gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta
  • I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE
  • I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli fuori uso

Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti.

Stato di emergenza COVID-19: proroga al 31/07/2021 e nuove linee guida attività economiche

Con Delibera del 21/04/2021 il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza connesso all’emergenza sanitaria COVID-19 fino al 31/07/2021; viene quindi superata, la Delibera del consiglio dei Ministri 13/01/2021 che conteneva la precedente proroga al 30/04/2021.

Si evidenzia inoltre come in Gazzetta è stato pubblicato il DL 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto RIAPERTURE), in vigore dal 23/04/2021. Tale Decreto reintroduce le aree gialle (in base ai dati epidemiologici), inaugura le Certificazioni anti-Covid 19 per spostarsi da una regione all’altra, permette una graduale ripresa dell’attività di ristorazione all’aperto, regola lo svolgimento delle competizioni sportive e per fiere, eventi e congressi (da giugno), e individua le condizioni minime per le attività di pubblico spettacolo. Infine, si sottolinea come la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 28/04/2021, ha approvato le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”.

Aggiornamento del Protocollo COVID-19 per i lavoratori: in vigore dal 06/04/2021

ll nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, va di fatto a sostituire il precedente protocollo del 24/04/2020.
Fra le principali novità si segnalano le seguenti:

  1. si chiarisce la procedura di rientro del lavoratore contagiato, specificando che l’accesso del lavoratore contagiato al luogo di lavoro può avvenire solo con tampone negativo, a prescindere dal tempo di quarantena effettuato.
  2. viene descritto un riferimento metodologico chiaro per le pulizie e sanificazioni ordinarie nella Circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020: “L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020”.

Chiarimenti su nuova classificazione dei rifiuti e TARI: nuova circolare ministeriale

Il Ministero ha emanato una circolare interpretativa sul tema della classificazione dei rifiuti urbani e speciali prevista dal D.lgs. n. 152/2006, alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 116/2020.
Il provvedimento determina importanti conseguenze per le attività industriali, in particolare per quanto riguarda l’applicazione della TARI. La Circolare indica espressamente quali sono le superfici escluse dall’applicazione della TARI.

Nello specifico sono escluse dal calcolo della TARI:

  • le superfici dedicate alle lavorazioni industriali;
  • i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti.
    L’esclusione riguarda sia con la quota fissa che la quota variabile. Rimangono soggette al calcolo di tale tariffa le altre aree aziendali, come mense o uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse.
    Le utenze non domestiche, e quindi anche le attività industriali, relativamente ai rifiuti urbani prodotti hanno la possibilità di:
  • servirsi per la gestione dei rifiuti urbani del gestore del servizio pubblico, corrispondendo l’intera TARI;
  • rivolgersi ad operatori privati ed ottenere lo sgravio della parte variabile della TARI di fronte all’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti. In tali casi però rimane impregiudicato il versamento della parte fissa della TARI che fa riferimento ai servizi generali indivisibili forniti dal gestore pubblico.

Da sottolineare che la scelta di non avvalersi del servizio pubblico ha un vincolo di durata di almeno 5 anni e dovrà essere comunicata al Comune o al gestore del servizio rifiuti entro il 31 maggio di ogni anno con valenza dall’anno successivo.

Controlli radiometrici: proroga regime transitorio

E’ stato pubblicato il DL 30 aprile 2021, n. 56 che, in merito alle “misure urgenti in materia di controlli radiometrici”, dispone che: “All’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l’articolo 2 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e si applica l’articolo 7 dell’Allegato XIX al presente decreto».

Il comma 3 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che ha stabilito norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, ha previsto infatti che dovessero essere determinate:

  1. le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;
  2. l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza,
  3. i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle piu’ comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica,
  4. le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi

Novità sulle norme tecniche armonizzate alla Direttiva Macchine

In base all’articolo 7 della Direttiva 2006/42/CE c.d. “Direttiva macchine”, le norme tecniche che diventano armonizzate e che vengono applicate da produttori e tecnici durante la fase di progettazione, costruzione e “revamping” di una macchina, determinano presunzione di conformità di questa alla direttiva stessa.

La Commissione Europea, infatti, con la Decisione UE 2021/377, modifica la Decisione UE 2019/436 nella quale venivano ufficialmente definite le norme tecniche armonizzate alla “Direttiva macchine”.
In base all’articolo 7 di tale Direttiva, le norme tecniche che diventano armonizzate e che vengono applicate da produttori e tecnici durante la fase di progettazione, costruzione e “revamping” di una macchina, determinano presunzione di conformità di questa alla direttiva stessa. La Decisione sopra citata dispone infatti:

  • il ritiro di norme ormai obsolete (decadenza prevista al 3/09/2022)
  • l’introduzione di nuove norme applicabili da subito
  • la revisione e aggiornamento di norme già presenti nel lungo elenco precedentemente redatto. Le norme sostituite rimarranno comunque in vigore nella versione precedente fino al 3/09/2022, affiancandosi alle loro revisioni recenti.

CONAI: adempimenti in scadenza a Maggio 2021

Si ricorda ai produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/05/2021 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Dichiarazione annuale PFU – pneumatici fuori uso: scadenza 31/05/2021

Si ricorda che entro il 31/05/2021 i produttori e gli importatori di pneumatici devono inviare al Ministero la dichiarazione annuale degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nel 2020 e delle quantità, tipologie e destinazioni di recupero / smaltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nel 2020.

 

Fonti: informativa 02/2021 - www.ambientesicurezza.it.

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