La prevenzione incendi è per legge “una funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente”. Con riferimento a quanto previsto nel D.Lgs. 81/2008, il 25 settembre 2021 (a distanza di tredici anni) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Tra le novità più importanti l’obbligo di dimostrare e registrare l’avvenuta esecuzione delle manutenzioni delle attrezzature e degli impianti di prevenzione incendi e l’obbligatorietà della qualifica dei manutentori degli impianti antincendio.
La figura del tecnico manutentore qualificato
Viene quindi introdotta la figura del tecnico manutentore qualificato, vale a dire la persona fisica in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali. Si sta parlando di una qualifica che i manutentori con esperienza specifica (o previo corso di formazione specialistica) potranno ottenere a seguito di uno specifico esame di idoneità presso i Comandi dei VVF.
Il controllo periodico, costituito dall’insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso, ai sensi della nuova norma dovrà essere formalmente dimostrato. Viene inoltre data importanza e resa obbligatoria la sorveglianza, definita come l’insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. Essa potrà essere eseguita, al contrario dei controlli periodici, da personale interno all’’azienda senza qualifica per l’esercizio delle manutenzioni.
L’obbligo di registrazioni delle avvenute manutenzioni è indicato nell’articolo 3, che prevede che ‘gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte. In pratica è necessario che le manutenzioni vengano effettuate e registrate secondo quanto previsto dalle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e nel Manuale d’uso e manutenzione.
Qualificazione dei tecnici manutentori
Gli interventi di manutenzione, i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio ‘sarà valida su tutto il territorio nazionale’. In particolare le modalità di qualificazione del tecnico manutentore, come definite nel decreto, sono articolate per generalità, docenti e contenuti minimi della sua formazione, prevedendo per la qualifica il superamento di uno specifico esame di idoneità per la valutazione dei requisiti. I percorsi di formazione del manutentore qualificato dovranno essere orientati all’acquisizione delle competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i compiti e alcune specifiche attività.
Come dovranno essere eseguite le manutenzioni
Le manutenzioni, a partire dalla data di entrata in vigore, dovranno essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. Saranno necessari controlli documentali, controlli visivi e di integrità dei componenti, controlli funzionali, manuali o strumentali da effettuarsi secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell’ambiente, le ed eventuali attività di manutenzione necessarie a seguito dei controlli effettuati. le registrazioni delle attività svolte. Le manutenzioni necessarie sono elencate nella tabella dell’allegato I del decreto con i riferimenti delle rispettive norme di riferimento.
Il RSPP dovrà verificare il rispetto della periodicità delle manutenzioni, interagendo con chi in azienda programma e gestisce i contratti dei servizi indispensabili per garantire il rispetto della nuova normativa, relazionandosi preventivamente con il datore di lavoro in merito alle attività di controllo e manutenzione.
Il decreto, denominato “decreto controlli” entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quindi dal 25 settembre 2022.