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L’emergenza sanitaria relativa alla diffusione del virus Covid-19 continua, e continuano le difficoltà a districarsi tra le sempre nuove disposizioni legislative. In attesa del DPCM annunciato per la serata di oggi [3 novembre 2020], vige il più recente DPCM del 24/10/2020.

Riportiamo, a beneficio delle aziende, alcuni approfondimenti sulla definizione di Contatto stretto e sulla corretta procedura da seguire in caso di lavoratore positivo in azienda.

La definizione di Contatto stretto secondo la normativa vigente è la seguente:
Il Contatto stretto (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come (fonte: Ministero della Salute):

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio.

Si ricorda che qualsiasi persona risulti positiva al Covid-19 e lo scopra anche tramite test sierologico o tampone eseguito presso laboratorio autorizzato privato, verrà segnalato dal laboratorio all’ASL di competenza.

Qualora si verifichi un caso di positività tra i lavoratori, è ragionevole pensare che l’Autorità Sanitaria sia a conoscenza della positività prima dell’Azienda, pertanto il compito di quest’ultima sarà quello di mettersi a disposizione dell’ASL e collaborare nell’individuazione di eventuali Contatti Stretti del lavoratore riscontrato positivo.
Pertanto a fronte di un caso positivo al Covid-19 in azienda, l’ASL contatterà il dipendente positivo per verificare quali siano gli effettivi contatti stretti. In caso l’ASL ritenga che i colleghi del dipendente positivo siano effettivamente contatti stretti, si adopererà per l’esecuzione dei tamponi.
Il datore di lavoro/azienda non ha potere decisionale in merito all’attivazione dell’ASL.

Indichiamo di seguito le procedure da attuare, su indicazione dell’ufficio d’igiene pubblica in caso di positivo in azienda:

  • Sanificazione immediata dei locali interessati
  • Verifica della presenza di eventuali contatti stretti, partendo dalle 48 ore precedenti l’esecuzione del tampone o dalla comparsa dei sintomi, secondo le definizioni da Circolare del Ministero della Salute n. 18584 del 29/5/2020 (indicati in precedenza). Eventuali contatti stretti dovranno essere comunicati all’ufficio di igiene fornendo per tutti i soggetti indicati la data dell’ultimo contatto avuto con il caso positivo nonché il primo giorno di comparsa di eventuali sintomi.

Si coglie l’occasione per rammentare l’opportuna ripetizione periodica di formazione dedicata in tema anti-contagio, per trasferire a tutti i lavoratori le competenze necessarie a svolgere in sicurezza i loro compiti in azienda, nonché quale occasione per valorizzare il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” allegato al DPCM del 24/4/2020 e rinnovare ai dipendenti le misure contenute nel documento aziendale di attuazione dello stesso, ai sensi del DLgs 81/08 e della più recente normativa in materia anti-contagio da virus SarsCov2.

La regione Emilia Romagna ha regolamentato l’esecuzione dei test sierologi; eventuali campagne di screening effettuate in autonomia da parte dell’azienda sono regolamentata con Delibera Num. 475 del 11/05/2020. L’azienda può offrire ai propri lavoratori l’opportunità di effettuare i test, previo consenso informato, fermo restando che aderire allo screening sierologico o ai tamponi non è un obbligo e nessun lavoratore può essere obbligato in tal senso.

Ricordiamo altresì che la ventilazione degli ambienti nonché la pulizia e sanificazione di ambienti e attrezzature di lavoro potenzialmente interessate da contaminazione deve essere svolta come da normativa attualmente vigente in materia e in particolare si rammentano le disposizioni contenute nella Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, richiamata dal “Protocollo condiviso” succitato, ed il Rapporto ISS n.25 versione del 15 maggio 2020.

Infine, si ricorda che, in caso di ricovero ospedaliero per Covid19, i lavoratori devono essere sottoposti a visita medica a cura del Medico Competente aziendale prima del reinserimento lavorativo.

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