Pass Srl – Ferrara https://passferrara.it Consulenza e Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Mon, 06 Jul 2026 10:23:44 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 https://passferrara.it/wp-content/uploads/2025/08/cropped-icona-32x32.png Pass Srl – Ferrara https://passferrara.it 32 32 AGGIORNAMENTO NORMATIVO E SCADENZIARIO https://passferrara.it/2026/07/06/aggiornamento-normativo-e-scadenziario-3/ Mon, 06 Jul 2026 10:19:24 +0000 https://passferrara.it/?p=35091

Albo Nazionale Gestori Ambientali: novità per gestione capsule di caffè, toner e bonifiche ambientali

L’Albo nazionale gestori ambientali, con Deliberazione n. 3 del 01/07/2026, ha aggiornato i requisiti minimi per l’iscrizione in categoria 1, nella sottocategoria relativa all’attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti urbani. Con la Circolare n. 4 del 02/07/2026 ha chiarito invece quali sono le attività soggette all’obbligo dell’iscrizione in cat. 9 per l’effettuazione.

La modifica si collega, in particolare, all’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Tale regolamento prevede che, dal 12/08/2026, le capsule di caffè o altri infusi esausti siano considerate imballaggi anche quando vengono conferite insieme al contenuto residuo.

Proprio per effetto di questa nuova qualificazione, l’Albo ha ritenuto superato l’inquadramento delle capsule esauste con il codice EER 20 01 99, introdotto dalla precedente Deliberazione n. 3 del 14/04/2025. La nuova Deliberazione dispone quindi l’abrogazione di tale provvedimento a decorrere dal 12/08/2026 e prevede la cancellazione del codice EER 20 01 99 riferito alle capsule di caffè o altri infusi esausti.

L’aggiornamento della Tabella D2 recepisce anche le novità introdotte dal decreto MASE del 26/03/2026 sui centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato; viene eliminato il riferimento al codice EER 20 03 99 per le cartucce toner esaurite e viene aggiornata la classificazione dei gruppi cartuccia esauriti, ora individuati con i codici EER 16 02 16 e 16 02 15*, a seconda della natura non pericolosa o pericolosa dei componenti rimossi da apparecchiature fuori uso.

La Deliberazione è in vigore dal 02/07/2026, mentre gli effetti relativi all’abrogazione della Deliberazione n. 3/2025 decorreranno dal 12/08/2026, data di applicazione del Regolamento (UE) 2025/40.

Con la Circolare n. 4 del 02/07/2026, invece, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha chiarito quali attività richiedono l’iscrizione nella categoria 9, dedicata alla bonifica dei siti contaminati, e quali, invece, ne restano escluse.

Il documento precisa che l’iscrizione è necessaria esclusivamente per le imprese che eseguono gli interventi veri e propri di messa in sicurezza d’emergenza, messa in sicurezza operativa e permanente, bonifica e ripristino ambientale, ossia le attività disciplinate dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Restano invece escluse tutte le attività preliminari o di supporto, come le indagini preliminari, la caratterizzazione, l’analisi di rischio, le misure di prevenzione e la progettazione degli interventi.

La circolare affronta anche il tema della classe di iscrizione, chiarendo che, per determinarla, occorre considerare il valore dell’intervento approvato e immediatamente eseguibile, comprensivo non solo delle opere di bonifica, ma anche dei costi accessori, quali opere provvisionali, oneri della sicurezza e attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.

Emergenza caldo e misure di tutela dei lavoratori: ordinanze regionali e linee di indirizzo della Conferenza Unificata Stato Regioni

Negli ultimi giorni diverse Regioni hanno pubblicato provvedimenti di tutela e prevenzione dal rischio “colpo di calore” per i lavoratori che operano all’aperto.

Veneto

Il presidente della Regione del Veneto, recependo le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” condivise nella seduta dell’11/06/2026 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla luce delle condizioni climatiche sempre più critiche registrate già nelle prime settimane estive, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti agli effetti delle elevate temperature e della radiazione solare.

Il provvedimento, in vigore dal 17/06/2026 al 31/08/2026, dispone il divieto di svolgimento delle attività lavorative all’aperto dalle 12:30 alle 16:00 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, nelle giornate e nelle aree del territorio regionale in cui il sistema di previsione del rischio elaborato dal progetto Worklimate (INAIL-CNR) segnali un livello di rischio “alto” per i lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa.

Emilia-Romagna

In data 03/06/2026 il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha firmato l’ordinanza n. 72 in cui risulta previsto il divieto, dal 03/06/2026 e fino al 15/09/2026, di lavorare, tra le ore 12:30 e le 16:00 – ove le mappe nazionali online del rischio segnalino un livello di rischio “alto” – nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nei piazzali della logistica.

Da quest’anno il divieto include anche il lavoro nelle cave e i rider, per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita. Ulteriore novità, l’anticipo e il posticipo di un’ora dei lavori dei cantieri edili e affini all’aperto sempre nel periodo compreso dall’ordinanza: si potranno svolgere attività rumorose temporanee in deroga ai regolamenti comunali.

Lombardia

L’ordinanza del presidente della Regione Attilio Fontana vieta dal 10/06/2026 al 23/09/2026, l’attività lavorativa all’aperto tra le 12:30 e le 16:00 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente sul sito del Progetto Worklimate di INAIL-CNR riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12, segnali un livello di rischio “alto”.

Restano escluse dall’applicazione del divieto le attività urgenti e di pubblica utilità, per cui è comunque vincolante l’adozione di tutte le misure di prevenzione previste.

Attività nei siti Rete Natura 2000 e VINCA: chiarimenti MASE

Con risposta all’interpello presentato dalla Regione Veneto, il MASE ha fornito importanti chiarimenti interpretativi sull’applicazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) alle attività che si svolgono nei siti della rete Natura 2000.

Il Ministero parte dal principio che la VINCA è uno strumento di tutela preventiva previsto dalla Direttiva Habitat e deve essere applicato ogni volta che un’attività, un intervento, un progetto o un piano possa determinare effetti significativi sugli habitat e sulle specie per cui un sito Natura 2000 è stato istituito. Proprio per questa ragione, non è possibile individuare criteri generali e automatici che consentano di escludere preventivamente determinate attività dalla procedura di valutazione. Ciò che conta non è infatti la qualificazione formale dell’attività, né la categoria amministrativa nella quale essa rientra, ma la sua concreta capacità di incidere sugli obiettivi di conservazione del sito interessato. Per questo motivo il Ministero evidenzia che il concetto di “attività” non trova una definizione rigida nella normativa europea e deve essere interpretato caso per caso alla luce dei principi di prevenzione e precauzione che caratterizzano il diritto ambientale europeo.

Un altro chiarimento particolarmente rilevante riguarda le attività che non sono soggette ad alcun titolo autorizzativo. Secondo il MASE, l’assenza di un procedimento amministrativo non può essere utilizzata come criterio per escludere la necessità della VINCA. Esistono infatti attività che, pur non richiedendo autorizzazioni specifiche, possono comunque provocare alterazioni degli habitat o disturbo alle specie protette. Pertanto, qualora sussista il rischio di effetti significativi sul sito Natura 2000, la verifica di incidenza può rendersi necessaria anche in assenza di un’autorizzazione da rilasciare. Una diversa interpretazione, sottolinea il Ministero, rischierebbe di compromettere l’efficacia delle tutele previste dall’articolo 6 della Direttiva Habitat.

Nel complesso, la nota ministeriale conferma un orientamento particolarmente prudenziale nell’applicazione della Valutazione di Incidenza, ribadendo che la tutela dei siti Natura 2000 richiede verifiche preventive fondate sulle caratteristiche concrete delle attività proposte e sui possibili effetti che queste possono determinare sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. Ne deriva che qualsiasi decisione sull’assoggettabilità o meno alla VINCA deve essere assunta attraverso una valutazione tecnica caso per caso, evitando esclusioni automatiche e mantenendo come riferimento prioritario gli obiettivi di conservazione dei siti e i principi di prevenzione e precauzione sanciti dal diritto europeo.

Patente a crediti nei cantieri: disponibile modulo per il recupero dei punti decurtati

A seguito della pubblicazione della nota n. 4634 del 24/06/2026, con cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative per uniformare l’attività delle Commissioni territoriali sul recupero dei crediti della Patente a Crediti, è stato ora pubblicato e reso scaricabile il relativo Modulo per la presentazione dell’istanza (PAC).

La pubblicazione del modello rappresenta il passaggio operativo che rende concretamente attivabile la procedura. Il Modulo istanza recupero crediti PAC, consente infatti a imprese e lavoratori autonomi di formalizzare la richiesta di reintegro dei crediti decurtati. Il documento deve essere utilizzato in coerenza con le indicazioni contenute nella nota e può essere trasmesso secondo le modalità previste all’Ufficio territoriale competente, anche tramite associazioni di rappresentanza.

La modulistica è accompagnata dalle linee guida operative che supportano la corretta compilazione dell’istanza e la predisposizione della documentazione necessaria. Il documento definisce criteri, modalità e parametri che le Commissioni dovranno applicare nell’esame delle istanze di recupero, precisando che il recupero è possibile fino a un massimo di 15 crediti.

La Commissione territoriale è composta da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL. Alle sedute sono inoltre invitati i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Ai fini dell’individuazione dell’ASL competente, rileva la sede legale dell’azienda; per il RLST, in attesa della banca dati INAIL prevista dall’art. 51, comma 8-bis, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la Commissione richiede il nominativo all’Organismo Paritetico indicato dall’impresa.

MUD 2026 e invio dichiarazione tardiva

Si ricorda che in data 03/07/2026 è scaduto il termine per l’invio della dichiarazione annuale – MUD 2026 – relativa ai rifiuti gestiti nel corso del 2025.

Si ricorda che l’art. 258, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. prevede le seguenti sanzioni amministrative per ritardata presentazione del MUD oltre il termine di scadenza:

  • in caso di presentazione ritardata ma entro 60 giorni dalla scadenza: sanzione da 26,00 a 160,00 €
  • presentazione oltre i 60 giorni dalla scadenza, o se omesso, incompleto o inesatto: sanzione da 2.600,00 a 15.000,00 €

RENTRI: scadenza invio dati al 31/07/2026 e obbligo conservazione annuale dei dati RENTRI

Entro il 31/07/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti – qualora effettuate – inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Giugno 2026), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

CONAI: adempimenti Luglio 2026

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/07/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.
]]>
Rischio calore nei luoghi di lavoro https://passferrara.it/2026/06/29/aggiornamento-normativo-e-scadenziario-copy/ Mon, 29 Jun 2026 14:30:13 +0000 https://passferrara.it/?p=35070
 
Figura 1 esempio di mappa estratta dal sito Worklimate: il colore rosso rappresenta rischio alto

In questo contesto si inserisce l’Ordinanza n. 72 del 3 giugno 2026 della Regione Emilia-Romagna, emanata per motivi di igiene e sanità pubblica a tutela dei lavoratori esposti alle ondate di calore. Il provvedimento dispone, dal 3 giugno al 15 settembre 2026, il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 16:00 nei giorni e nelle aree in cui le mappe Worklimate segnalano un livello di rischio “Alto” per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa. L’ordinanza interessa diversi comparti produttivi, tra cui agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave e logistica all’aperto. Presumibilmente su indicazioni nazionali diverse regioni italiane hanno optato per tale intervallo orario, che comporta una sua difficile applicazione da parte delle imprese, soprattutto del settore edile, se si considera che la fascia oraria con temperature più alte oscilla tra le ore 14 e le ore 18.

Nell’esempio grafico sopra riportato, la Regione Emilia-Romagna risulta collocata nella fascia di rischio elevato esclusivamente nell’intervallo orario compreso tra le ore 12:00 e le ore 16:00. Tale rappresentazione, tuttavia, non considera la fascia oraria tra le ore 16:00 e le ore 18:00, anch’essa caratterizzata da un livello di rischio elevato dovuto alle alte temperature.

Sulla base di tale rappresentazione è stato deciso di vietare, nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 16:00, lo svolgimento delle lavorazioni ritenute maggiormente gravose sotto il profilo fisico e caratterizzate da una significativa esposizione al rischio da calore e da radiazione solare. Tuttavia, i dati ufficiali raccolti nelle ultime settimane evidenziano che il periodo di massima esposizione al rischio è generalmente compreso tra le ore 14:00 e le ore 18:00, rendendo quindi opportuno valutare un’estensione dell’intervallo temporale interessato dalle misure di tutela.

Al di là degli obblighi imposti dalle disposizioni regionali, il Datore di Lavoro è comunque sempre tenuto ad adottare un approccio preventivo strutturato. Tra le misure maggiormente efficaci rientrano la rimodulazione degli orari di lavoro, l’anticipo delle attività nelle ore più fresche della giornata, la predisposizione di zone ombreggiate o climatizzate per le pause, la disponibilità costante di acqua potabile fresca e la programmazione di adeguati periodi di recupero.

Particolare attenzione deve essere riservata anche ai dispositivi di protezione individuale e all’abbigliamento da lavoro. Indumenti leggeri, traspiranti e di colore chiaro, unitamente a copricapo idonei e, ove compatibili con l’attività svolta, occhiali con protezione dai raggi UV, rappresentano strumenti fondamentali per limitare gli effetti dell’irraggiamento solare.

La prevenzione passa anche attraverso il riconoscimento precoce dei sintomi correlati allo stress termico. Crampi muscolari, intensa sudorazione, stanchezza anomala, vertigini, nausea e alterazioni dello stato di coscienza rappresentano segnali che richiedono l’immediata sospensione dell’attività lavorativa e l’attivazione delle procedure di primo soccorso previste. La formazione e l’informazione giocano quindi un ruolo fondamentale in tale senso.

Un ulteriore elemento da considerare riguarda i lavoratori maggiormente suscettibili agli effetti del caldo, quali soggetti affetti da patologie croniche, lavoratori in terapia farmacologica o persone non acclimatate alle elevate temperature. In tali casi, il ruolo del Medico Competente (e relativa sorveglianza sanitaria) risulta fondamentale per individuare eventuali limitazioni operative o misure di tutela aggiuntive.

La gestione del rischio calore non può quindi essere considerata una misura emergenziale limitata ai periodi estivi, ma deve entrare stabilmente nei processi di valutazione dei rischi aziendali. L’adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e procedurali costituisce oggi uno degli strumenti più efficaci per garantire la tutela della salute dei lavoratori e la continuità delle attività produttive in un contesto climatico in continua evoluzione.

]]>
AGGIORNAMENTO NORMATIVO E SCADENZIARIO https://passferrara.it/2026/06/24/aggiornamento-normativo-e-scadenziario-2/ Wed, 24 Jun 2026 10:04:21 +0000 https://passferrara.it/?p=35052

MUD 2026: scadenza trasmissione entro il 03/07/2026

Il DPCM 30/01/2026 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale – MUD – per l’anno 2026, contiene le istruzioni per la compilazione, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica. In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 03/07/2026.

I soggetti obbligati alla presentazione del MUD ai sensi dell’articolo 189 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 sono trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni.

Nel dettaglio:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g).

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti:
    • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g). Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 69 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 e del comma 6 dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193 del citato decreto Legislativo, o del documento di conferimento rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
  • Comunicazione Imballaggi
  • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c)
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.
  • Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
  • Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
  • Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Certificati medici di infortunio: le novità della Circolare INAIL n. 23/2026

A partire dal 13/05/2026 è disponibile la nuova versione del servizio per la compilazione e l’invio dei certificati medici di infortunio; con Circolare n. 23 dell’11/05/2026, INAIL ha fornito le istruzioni operative sulle semplificazioni introdotte.

Con la Circolare n. 23 dell’11/05/2026, l’INAIL ha delineato i dettagli tecnici circa la revisione del portale telematico, intervento finalizzato a migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti, rendendoli più rapidi ed efficienti.

In particolare, l’INAIL ha previsto:

  • Semplificazione dei campi obbligatori: la procedura è stata resa più snella rendendo facoltativa la compilazione di alcuni campi precedentemente obbligatori (data abbandono lavoro, esiti di altre lesioni o malattie pregresse, invalidità riconosciute, ecc.), nonché eliminando dalle sezioni tematiche alcuni campi relativi a dati non essenziali.
  • Contatti dell’assicurato: diventa obbligatorio inserire almeno un recapito (telefono abitazione, cellulare, e-mail o PEC) del lavoratore infortunato per agevolare l’istruttoria della pratica.
  • Certificati di riammissione in temporanea: sono state eliminate le specifiche tipologie per i certificati di riammissione in temporanea; per tali casi possono essere utilizzate le tipologie di certificato già previste per il periodo di inabilità temporanea assoluta.

La nuova versione del certificato mantiene le tre modalità di invio già consolidate, ma richiede attenzioni diverse a seconda del sistema utilizzato:

  • Servizio online (portale INAIL): per i medici e le strutture che utilizzano l’interfaccia web sul portale INAIL, l’aggiornamento sarà automatico. Per l’abilitazione e l’accesso, la Circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la precedente Circolare n. 25/2022. Non è richiesto alcun intervento tecnico da parte dell’utente. Per i dettagli sulla compilazione dei certificati medici di infortunio, la Circolare rinvia al relativo Manuale disponibile sul portale Inail.
  • Invio offline (file .xml): chi trasmette i certificati tramite file in formato .xml deve adeguare i propri sistemi software entro la data del rilascio, facendo riferimento ai manuali tecnici aggiornati disponibili nella sezione di supporto al servizio online (manuale utente, cronologia versioni, XML schema e specifiche tecniche).
  • Interoperabilità e cooperazione applicativa: anche gli utenti che operano tramite interoperabilità/cooperazione applicativa devono adeguare i propri sistemi, consultando la documentazione disponibile nel “Catalogo Servizi per l’Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa”.

Raccolta dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche: chiarimenti dell’ANGA con Circolare n. 3/2026

Il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali ha emanato la Circolare n. 3 del 21/05/2026 che fornisce chiarimenti in merito alla raccolta e al trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, con particolare riferimento alla corretta categoria di iscrizione all’Albo per lo svolgimento di tale attività.

Tale circolare evidenzia che i rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, individuati dall’art. 183, comma 1, lettera b-ter, n. 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sono qualificati come rifiuti urbani e mantengono tale qualifica anche ai fini della tracciabilità. Viene inoltre precisato che la normativa attribuisce ai Comuni l’obbligo e la responsabilità di provvedere alla rimozione di tali rifiuti, anche quando essi siano originariamente classificabili come rifiuti speciali.

La Circolare richiama inoltre le Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti approvate con Decreto ministeriale n. 47 del 09/08/2021, le quali prevedono che, ad eccezione dei rifiuti combusti, dei rifiuti potenzialmente contaminati da amianto, dei rifiuti con elementi “sospetti” o “non classificabili a vista”, sia possibile procedere alla cosiddetta “classificazione a vista” qualora i rifiuti risultino palesemente non pericolosi, comunemente gestibili e rientranti tra le tipologie contemplate dal D.M. 26/03/2026.

Secondo il Comitato Nazionale, tale approccio metodologico consente di applicare la “classificazione a vista” anche ai rifiuti abbandonati che possano essere identificati come omogenei e ai quali possa essere consapevolmente attribuito uno specifico codice EER, anche quando si tratti di rifiuti pericolosi assoluti.

Viene evidenziato come i mezzi iscritti nelle categorie 4 e 5 dell’ANGA, destinati al trasporto dei rifiuti speciali, garantiscono requisiti tecnici più specifici e adeguati rispetto alla natura dei rifiuti trasportati. L’attribuzione del corretto codice EER consente infatti di individuare la destinazione di recupero o smaltimento più idonea e di assicurare livelli più elevati di sicurezza ambientale.

Alla luce di tali considerazioni, il Comitato Nazionale ritiene che, nei casi descritti dalla circolare, gli operatori incaricati dagli enti locali o dai soggetti preposti alla raccolta dei rifiuti urbani possano procedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati anche mediante mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’ANGS, assegnando di volta in volta il pertinente codice EER.

Accordo Stato-Regioni formazione sicurezza sul lavoro 17/04/2025: cosa cambia dal 24/05/2026

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 ha riscritto le regole della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fissa al 24/05/2026, il termine del periodo transitorio entro il quale è ancora possibile avviare corsi secondo le regole dei precedenti Accordi Stato-Regioni abrogati.

Dal 25/05/2026 i percorsi formativi dovranno essere organizzati secondo il nuovo Accordo. Il periodo transitorio riguarda soprattutto la possibilità di avviare corsi ancora secondo le precedenti regole. Dopo tale data, i corsi dovranno essere progettati ed erogati secondo la nuova struttura prevista dall’Accordo S.R. 17/04/2025, che introduce nuove durate, nuovi contenuti, verifiche finali obbligatorie, requisiti organizzativi più stringenti e maggiore attenzione alla tracciabilità della formazione.

Una delle verifiche più importanti riguarda i Preposti; il nuovo Accordo prevede che, se il corso di formazione o aggiornamento del preposto è stato svolto da più di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo, l’aggiornamento debba essere completato entro dodici mesi. Considerata l’entrata in vigore collegata alla pubblicazione del 24/05/2025, la scadenza operativa da considerare è il 24/05/2026.

Particolare attenzione va posta anche alle nuove attrezzature inserite nel quadro formativo dell’Accordo 2025, come carro raccoglifrutta, caricatori per la movimentazione di materiali e carriponte. Per questi percorsi il nuovo Accordo prevede che la formazione venga conclusa entro dodici mesi dall’entrata in vigore, quindi entro il 24/05/2026, salvo il riconoscimento dei corsi già erogati se conformi ai contenuti previsti.

A differenza degli altri corsi il nuovo corso per Datore di Lavoro (16 ore) non si inserisce all’interno del periodo transitorio di dodici mesi; L’Accordo prevede infatti che i datori di lavoro completino questo percorso entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore, quindi entro il 24/05/2027.

Mozziconi di prodotti da fumo: cambia il codice EER in base alla Delibera ANGA n. 2/2026

Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, con la Deliberazione n. 2 del 20/05/2026, ha aggiornato le disposizioni relative all’iscrizione nella categoria 1 per le imprese che svolgono esclusivamente attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo.

Tale provvedimento sostituisce la precedente Deliberazione n. 5 del 24/07/2019, adeguando la classificazione di tali rifiuti alle novità introdotte dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26/03/2026.

La principale modifica riguarda il codice EER attribuito ai mozziconi di prodotti da fumo, che passa dal precedente EER 20 03 99 al nuovo codice EER 20 01 99 “Rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri (mozziconi di prodotti da fumo)”.

La deliberazione afferma inoltre che le imprese interessate devono dimostrare le dotazioni minime previste dall’allegato D, Tabella D4, della Deliberazione n. 5 del 3/11/2016 e s.m.i.

Il Comitato nazionale ricorda che l’iscrizione in categoria 1 per questa specifica attività tiene conto delle quantità annue trasportate, in considerazione delle particolari condizioni di raccolta e gestione dei mozziconi di prodotti da fumo e con l’obiettivo di favorirne il recupero e il riutilizzo.

D.G.R. Veneto 376/2026: protocollo d’intesa per la gestione del rischio da calore negli ambienti di lavoro

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 19/05/2026, la Regione Veneto ha approvato il “Protocollo d’Intesa per la gestione del rischio da calore negli ambienti di lavoro finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.

Il provvedimento nasce nell’ambito delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che impone al datore di lavoro l’obbligo di valutare e gestire tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro, compresi quelli derivanti dall’esposizione alle alte temperature e alla radiazione solare. La deliberazione richiama esplicitamente le “linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 19/06/2025 e recepite dal Veneto con DGR n. 739/2025.

Il rischio da calore rientra pienamente tra i rischi fisici da valutare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di conseguenza, i datori di lavoro devono adottare specifiche misure preventive e protettive, tra cui:

  • rimodulazione degli orari di lavoro nelle fasce meno calde;
  • pause aggiuntive in aree ombreggiate o climatizzate;
  • adeguata idratazione dei lavoratori;
  • fornitura di DPI e indumenti idonei;
  • informazione e formazione sui rischi da stress termico;
  • monitoraggio delle condizioni meteo-climatiche;
  • sorveglianza sanitaria per i soggetti maggiormente esposti o fragili.

Il comparto edile rientra tra i settori maggiormente esposti al rischio di stress termico e di esposizione alla radiazione solare, in considerazione della tipologia delle lavorazioni svolte frequentemente all’aperto e in condizioni climatiche particolarmente gravose. Attività come il montaggio e smontaggio dei ponteggi, la realizzazione o il rifacimento delle coperture, i lavori di lattoneria, l’installazione di impianti fotovoltaici, gli interventi di bonifica dell’amianto, i lavori stradali e le opere di ingegneria civile comportano infatti un’elevata esposizione alle alte temperature, con conseguenti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Tra le principali indicazioni operative vi è l’obbligo di evitare il lavoro a torso nudo e di utilizzare indumenti leggeri, traspiranti e capaci di garantire protezione dalla radiazione UV, preferibilmente a maniche lunghe e idonei a coprire gran parte del corpo; viene inoltre raccomandato l’utilizzo di caschi o copricapi dotati di protezione per collo e orecchie, nonché di occhiali con filtri UV adeguati.

Nei cantieri temporanei e mobili il rischio da stress termico dovrà essere espressamente valutato all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e dei Piani Operativi di Sicurezza (POS), nei quali dovranno essere riportati sia il processo valutativo adottato sia le specifiche misure preventive e organizzative previste per il singolo cantiere.

Tra gli strumenti indicati figura anche il portale WORKLIMATE, che consente di effettuare valutazioni previsionali del rischio da stress termico attraverso sistemi di allerta a tre giorni basati sui differenti scenari espositivi. Le imprese esecutrici saranno pertanto chiamate a integrare i propri POS alla luce delle linee di indirizzo regionali, definendo procedure operative e misure gestionali adeguate alle concrete condizioni climatiche e lavorative presenti in cantiere.

Richieste di ritiro RAEE: in vigore dal 04/06/2026 nuove disposizioni da parte del Centro Coordinamento RAEE

Il Centro di Coordinamento RAEE, con Comunicazione del 14/05/2026, ha reso noto che, a partire dalle ore 17:00 del 04/06/2026, il portale del Centro di Coordinamento RAEE e del Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori sarà aggiornato con nuove funzionalità relative alla compilazione delle Richieste di Ritiro (RdR).

La misura è finalizzata ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa RENTRI e a consentire una corretta compilazione del formulario. In particolare, dalla data indicata, in fase di inserimento di una nuova RdR relativa a RAEE domestici, pile e accumulatori, sarà necessario indicare alcuni ulteriori dati obbligatori. Le nuove informazioni richieste riguarderanno l’eventuale applicabilità del trasporto in ADR, le classi di pericolo per il trasporto di codici EER pericolosi, autorizzazione al trasportatore per l’apertura del FIR, nonché i dati relativi all’intestatario del formulario e alla tipologia di FIR, cartaceo o digitale, nei casi in cui sia prevista una scelta. È inoltre prevista la possibilità di indicare l’eventuale intermediario, secondo quanto indicato dal sottoscrittore.

D. Lgs. 81/2026 sulla tutela penale dell’ambiente: in vigore il recepimento della Direttiva UE n. 1203/2024

E’ in vigore dal 02/06/2026, il D.Lgs 21/04/2026, n. 81, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11/04/2024 sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

Pur avendo recepito solo parzialmente la Direttiva UE 2024/1203, tale decreto introduce importantissime novità nella disciplina ambientale, inserendo nuove definizioni, modificando gli “ecoreati” nel codice penale (con 2 nuovi specifici delitti ed abrogazione dell’art. 733-bis), modificando lo stesso D.Lgs. 231/2001, delineando una Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali e sostituendo il comma 4 dell’art. 256 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sull’inadempimento a prescrizioni di una autorizzazione rifiuti.

Tra le differenze più evidenti tra il testo della direttiva e quello del decreto legislativo, si segnala l’assenza di una previsione espressa secondo cui le sanzioni in materia di responsabilità debbano essere proporzionate al fatturato complessivo dell’azienda.

Si sottolinea come una disposizione in tal senso era già contenuta nell’art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 211/2025, il quale ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 10, comma 3-bis, in base al quale:

Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell’ente relativo all’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell’ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell’importo determinato in relazione a ciascun illecito”.

ANGA: geolocalizzazione dei veicoli iscritti in categoria 5 entro il 30/06/2026

I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 devono garantire la presenza sui propri autoveicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato e garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnica degli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con Deliberazione n. 1 del 24/03/2026, ha recepito le novità riferibili alla Legge “Milleproroghe” n. 26/2026, aventi ad oggetto il rinvio del termine al 30/06/2026 dell’obbligo di geolocalizzazione dei veicoli prescritto dal RENTRI 

L’ANGA ha quindi aggiornato le modalità e tempistiche per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli iscritti in categoria 5 dell’Albo e dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Inoltre, con la Circolare n. 2 del 27/03/2026, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della Deliberazione n.1/2026 medesima.

Il requisito deve essere dimostrato attraverso la sottoscrizione di una istanza telematica da inviare entro il 30 giugno 2026. I soggetti di cui alla Deliberazione sopra richiamata aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 30/06/2026, così come modificato dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.

A partire dal 01/07/2026, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo provvederanno alla cancellazione d’ufficio, limitatamente alla categoria 5, gli autoveicoli che non risultano adeguati alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 1 del 24/03/2026.

RENTRI: scadenza invio dati al 30/06/2026 e obbligo conservazione annuale dei dati RENTRI

Entro il 30/06/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti – qualora effettuate – inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Maggio 2026), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

CONAI: adempimenti Giugno 2026

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/06/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.
]]>
AGGIORNAMENTO NORMATIVO E SCADENZIARIO https://passferrara.it/2026/04/08/aggiornamento-normativo-e-scadenziario/ Wed, 08 Apr 2026 09:37:23 +0000 https://passferrara.it/?p=2822

RENTRI: dal 14/04/2026 termine delle modalità di sicurezza

Il 31/03/2026 è stato pubblicato un avviso che comunica la cessazione delle modalità operative di sicurezza per la gestione del FIR digitale a partire dalle ore 00:00 del 14/04/2026.

Alla luce di quanto previsto dalla legge n. 26 del 27/02/2026 che stabilisce che, dal 01/03/2026 al 15/09/2026, il FIR può essere emesso, a scelta del produttore/detentore, in formato digitale o cartaceo, nel periodo compreso tra il 14/04/2026 e il 15/09/2026 gli iscritti al RENTRI potranno quindi adottare le seguenti modalità:

Formato digitale: il FIR resta digitale fino alla fase di accettazione; trasportatore e destinatario lo gestiscono esclusivamente in modalità digitale; l’eventuale stampa non sostituisce il documento digitale. Per i rifiuti pericolosi è obbligatoria la trasmissione dei dati al RENTRI.

Formato cartaceo: il FIR è gestito interamente su supporto cartaceo da tutti i soggetti coinvolti. La scelta spetta al produttore/detentore e deve essere adottata in modo uniforme da tutta la filiera.

A partire dal 16/09/2026, il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.

ADR 2026: nuova procedura per segnalazioni d’irregolarità per il trasporto stradale di merci pericolose

Con Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza n. 7988 del 19/03/2026 viene definito una nuova procedura operativa per la gestione di irregolarità sulle liste di controllo ADR nel trasporto di merci pericolose che prevede l’utilizzo di modulistica informatizzata.

La Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, con la circolare prot. nr. 300/STRAD/1/0000007988.U/2026 del 19/03/2026, ha delineato infatti una nuova procedura per la gestione delle segnalazioni di irregolarità relative alle liste di controllo ADR per il trasporto di merci pericolose.
La circolare fornisce indicazioni per l’applicazione delle nuove disposizioni mediante l’uso di modulistica informatizzata.

La nuova procedura, in attuazione alla Direttiva UE 2022/1999, definisce un nuovo modello organizzativo e uniforma la modalità di trasmissione gestione e archiviazione degli esiti dei controlli su strada effettuati dagli organi di controllo.
In particolare è stata creata una nuova lista di controllo che dovrà essere compilata e gestita in modo digitale al fine di documentare l’attività di controllo di polizia stradale effettuata sui veicoli che trasportano merci pericolose.
Le schede dovranno essere trasmesse mensilmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: nuove indicazioni su geolocalizzazione RENTRI e chiarimenti su veicoli M1

L’ANGA ha pubblicato la Delibera n. 1 del 24/03/2026 recante “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59“.

La delibera in oggetto prevede che i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI garantiscano la presenza sui propri autoveicoli di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

In particolare, la presenza dei sistemi di geolocalizzazione rappresenta requisito di idoneità tecnica di cui all’articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto 3 giugno 2014, n. 120 per gli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5 e deve essere attestata da parte del legale rappresentante mediante sottoscrizione dell’istanza telematica.

L’invio dell’istanza deve avvenire entro il termine ultimo del 30/06/2026; a partire dal 01/07/2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare. Con la successiva Circolare applicativa n. 2 del 27/03/2026, il Comitato nazionale dell’ANGA ha chiarito che i soggetti aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione anche attraverso l’invio di più istanze distinte e che gli autoveicoli cancellati perché non dotati del sistema di geolocalizzazione possono essere reiscritti con apposita istanza telematica, fermo restando l’obbligo di attestazione entro e non oltre il 30/06/2026.

È inoltre stabilito che, a partire dal 01/07/2026, le Sezioni regionali e provinciali provvedono alla cancellazione d’ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli che non risultano adeguati alle disposizioni, con possibile avvio del procedimento disciplinare qualora venga meno il requisito necessario per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo.

Inoltre, con Circolare n. 1 del 26/03/2026, ha fornito aggiornamenti operativi in merito all’iscrizione all’Albo di autoveicoli classificati nella categoria internazionale M1.

Alla luce del parere espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 22054 del 15/10/2025, “l’autovettura classificata nella categoria internazionale M1 è definita come un autoveicolo “adibito al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli” e, qualora dotata di carrozzeria di tipologia codice “AF”, può essere impiegata anche per trasporto occasionale di merci. Ne consegue che i proprietari di autovetture con carrozzeria “AF” sono legittimati a trasportare, in via occasionale, merci proprie (di propria pertinenza), fermo restando che la verifica del corretto impiego è demandata agli Organi di Polizia Stradale”.

Il Comitato nazionale dell’ANGA ha stabilito quindi che, a decorrere dal 26/03/2026, non è più consentita l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali delle autovetture appartenenti alla categoria internazionale M1.

Conseguentemente, le Sezioni regionali e provinciali, a partire dal 04/01/2027, dovranno provvedere alla cancellazione d’ufficio delle autovetture riconducibili a tale categoria, con provvedimenti deliberati e notificati entro il 29/01/2027.

Si precisa infine che, qualora la cancellazione determini la carenza dei requisiti di cui all’art. 10, comma 2, lett. h) e art. 15, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, necessari per il mantenimento dell’iscrizione, la Sezione regionale o provinciale provvederà all’avvio del procedimento disciplinare di cui all’art. 21 del medesimo decreto.

Patente a Crediti: pubblicato da INL il Decreto Direttoriale n. 24 del 06/03/2026 per il recupero dei crediti

Con Decreto Dirigenziale n. 24 del 06/03/2026 del Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sono costituite, presso ogni ambito regionale, le Commissioni di cui all’art. 7 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 settembre 2024, n. 132 (c.d. “Decreto attuativo della patente a crediti”) per il recupero dei crediti della patente a crediti.

All’articolo 1 il decreto riporta la composizione della Commissione. Sono invitati a partecipare senza diritto di voto, un rappresentante dall’ASL esperto in materia di salute e sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLST). Spetta all’organismo paritetico comunicare il nominativo del RLST da invitare;

L’articolo 2 disciplina l’ambito di competenza, individuato in relazione alla sede legale dell’impresa o al domicilio del lavoratore autonomo che richiede il recupero dei crediti della patente ovvero, per le imprese straniere, in relazione alla stabile organizzazione sul territorio italiano o, in mancanza, ad una delle sedi operative situate sul territorio italiano;

L’articolo 3 riguarda la richiesta di integrazione dei crediti. Risulta di competenza dell’impresa e del lavoratore autonomo interessati alla integrazione dei crediti, la trasmissione per via telematica alla segreteria della Commissione l’istanza motivata di recupero. Alla documentazione utile allegata, l’azienda interessata può allegare una proposta di piano di recupero dei crediti, nonché di essere auditi;

L’articolo 4 disciplina lo svolgimento delle riunioni;

L’articolo 5 disciplina le modalità di recupero dei crediti. La Commissione delibera sugli adempimenti necessari affinché l’impresa e il lavoratore autonomo possano recuperare un numero di crediti almeno sufficiente per tornare ad operare (15 crediti). La Commissione attiva un apposito confronto con l’impresa e il lavoratore autonomo interessati al recupero dei crediti nelle ipotesi individuate dalle emanate Linee guida. Le predette linee guida, che verranno emanate da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL, individueranno modalità e criteri per uniformare l’attività delle Commissioni. Forniranno altresì indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale soggetto formatore nei percorsi riparativi) nonché tipologie di investimenti ammissibili, proporzionalità al numero di crediti da recuperare e dimensione aziendale. Gli adempimenti da attuare da parte delle imprese e lavoratori autonomi devono essere proporzionali al numero di crediti che l’impresa e il lavoratore autonomo sono tenuti a recuperare, affinché la patente sia nuovamente dotata di almeno 15 crediti. La realizzazione degli adempimenti non può comunque comportare un accredito di più di 15 crediti. Il recupero dei crediti può avvenire anche in modo frazionato, in relazione al completamento parziale delle misure previste dalla Commissione, fermo restando il limite massimo di crediti riassegnabili;

L’articolo 6 prevede infine un monitoraggio annuale da parte dell’INL sull’efficacia e sull’applicazione delle Commissioni territoriali. Sulla base degli esiti del monitoraggio e dell’esperienza applicativa, l’INL può proporre l’aggiornamento delle disposizioni di cui al provvedimento e la revisione delle Linee guida che verranno emanate da INL ed Inail.

Qualificazione di rifiuti urbani derivanti da utenze non domestiche: nota di chiarimento del MASE

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 59566 del 18/03/2026, ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione e computabilità dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico.

In particolare, nella richiesta relativa all’interpello in oggetto veniva richiesto se:

1) i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del d.lgs. 152/2006, cosiddetti rifiuti simili, conservano la loro qualificazione di rifiuto “urbano” anche qualora il produttore degli stessi decida di conferirli al servizio pubblico di raccolta e pertanto possono essere computati ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata così come definito dal D.M. 26/05/2016;

2) nel caso di gestione di rifiuti simili la classificazione dei formulari di identificazione rifiuto (FIR), nel campo 6, caratteristiche del rifiuto, per provenienza sia da indicare “urbano”.

Il MASER, richiamato il quadro normativo europeo e nazionale, ha evidenziato, con riferimento al primo quesito, che i rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche di cui all’allegato L-quinquies alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater del medesimo decreto, sono definiti come rifiuti urbani e conservano tale qualifica anche se conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta.

I suddetti flussi concorrono sia alla produzione complessiva dei rifiuti urbani sia al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e pertanto devono essere opportunamente contabilizzati su scala comunale, secondo le procedure individuate dalle linee guida di cui al D.M. 26/05/2016.

In merito al secondo quesito, il Ministero ha confermato che i rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici provenienti da altre fonti sono definiti dalla norma rifiuti urbani anche ai fini del sistema di tracciabilità.

Bando ISI INAIL 2025: presentazione domande dal 13/04/2026

L’INAIL ha pubblicato il calendario delle scadenze del Bando ISI 2025, relativo a progetti per finanziare interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le domande potranno essere presentate dal 13/04/2025 al 28/05/2026, esclusivamente attraverso la procedura online sul portale INAIL.

L’edizione 2025 conferma la struttura tradizionale del bando, articolata in cinque assi di finanziamento, ma introduce alcune novità in linea con le priorità europee e nazionali legate a innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e adattamento ai cambiamenti climatici. Tra queste, la possibilità di affiancare al progetto principale un intervento aggiuntivo tra quelli previsti per ciascun asse.

Il contributo può coprire fino al 65% delle spese ammissibili, percentuale che può salire all’80% per specifiche tipologie di progetto, come i modelli organizzativi e le iniziative presentate da giovani agricoltori. L’importo massimo finanziabile per ogni progetto è 130.000 euro, comprensivo di eventuali interventi aggiuntivi fino a 20.000 euro.

Possono partecipare tutte le imprese, anche individuali, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Per i progetti relativi alla riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone è ammessa anche la partecipazione degli enti del Terzo settore. Per accedere alla fase di invio della domanda è necessario raggiungere il punteggio minimo previsto, calcolato in base ai requisiti dell’impresa, alle caratteristiche tecniche dell’intervento e all’eventuale possesso di certificazioni di qualità, ambiente e sicurezza. Sono inoltre previste premialità aggiuntive a livello territoriale e per le imprese dotate di specifiche certificazioni.

MUD 2026: pubblicato il DPCM con scadenza entro il 03/07/2026

Sulla GU del 05/03/2026, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2026 che approva il Modello Unico di Dichiarazione ambientale – MUD – per l’anno 2026. Il previgente modello unico di dichiarazione ambientale è quindi integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al nuovo decreto.

L’art. 6, comma 2 bis, della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 stabilisce che, qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

Il nuovo MUD, seppur pubblicato in ritardo rispetto al termine sopra indicato, sarà quindi da presentare entro il 03/07/2026.

La pubblicazione degli allegati al DPCM recante l’approvazione del MUD per l’anno 2026 è presente sul sito web del MASE, con le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.

Nuove indicazioni sulla gestione delle batterie: pubblicato il D.Lgs. 29/2026

E’ in vigore dal 07/03/2026 il D.Lgs. 10/02/2026, n. 29, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE”, pubblicato sulla GU del 06/03/2026.

Il provvedimento si applica alle batterie che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento UE 2023/1542 e definisce le autorità competenti, gli obblighi degli operatori economici, la gestione dei rifiuti di batterie e il sistema sanzionatorio.

In particolare, secondo quanto previsto dal decreto, le batterie possono essere immesse sul mercato, messe a disposizione o messe in servizio solo se conformi al regolamento.

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sulla batteria o, se non possibile, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

Gli operatori economici devono adottare strategie di dovere di diligenza per individuare, prevenire e mitigare i rischi connessi all’approvvigionamento, alla lavorazione e all’immissione in commercio delle batterie.

I produttori oppure, in caso di adempimento in forma collettiva, i sistemi collettivi di gestione, devono conseguire i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili:

– 63% entro il 31 dicembre 2027;

– 73% entro il 31 dicembre 2030.

Per le batterie dei mezzi di trasporto leggeri gli obiettivi sono:

– 51% entro il 31 dicembre 2028;

– 61% entro il 31 dicembre 2031.

È inoltre istituito il Registro dei produttori di batterie, al quale sono tenuti a iscriversi produttori che mettono a disposizione per la prima volta batterie sul mercato nazionale.

Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori è ridenominato Centro di coordinamento batterie e ha il compito, tra gli altri di ottimizzare la raccolta e la gestione dei rifiuti di batterie su tutto il territorio nazionale, monitorare i flussi di rifiuti di batterie, raccogliere e trasmettere i dati sulla raccolta e sul trattamento, promuovere campagne di sensibilizzazione per la raccolta differenziata.

I produttori sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore per le batterie immesse sul mercato nazionale. Gli obblighi possono essere adempiuti tramite sistemi di gestione individuali oppure sistemi di gestione costituiti in forma consortile. I produttori devono finanziare i costi della raccolta differenziata, del trasporto, del trattamento, dell’informazione ai consumatori e della raccolta dei dati relativi alle batterie.

Sono infine previste sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle disposizioni del decreto, tra cui: immissione sul mercato di batterie non conformi, mancata iscrizione al Registro dei produttori, mancata organizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti di batterie.

Dichiarazione PRTR 2026 relativa ai dati 2025: scadenza 30/04/2026

Si ricorda ai gestori degli stabilimenti soggetti all’obbligo di trasmettere le informazioni ai sensi dell’art. 4 DPR 157/2011 e s.m.i., che la comunicazione dei dati riferiti all’anno 2025, dovrà avvenire entro il 30/04/2026 mediante il nuovo applicativo PRTR online raggiungibile al seguente link: https://www.dichiarazioneprtr.isprambiente.it 

La “trasmissione” della dichiarazione PRTR tramite l’applicativo PRTR rende disponibile la stessa dichiarazione PRTR all’ISPRA e ai referenti presso le Autorità competenti per la valutazione della dichiarazione, accreditati sull’applicativo PRTR. Si richiama l’attenzione sulla compilazione della scheda relativa alle attività PRTR: in continuità con il passato esercizio della dichiarazione, i volumi di produzione dovranno essere riportati secondo le metriche e le unità di misura disponibili per la selezione e dettagliate nel manuale dell’utente, che si raccomanda di consultare a tale fine (anche per individuare i valori dei fattori di conversione per esprimere, ove necessario, in TEP il contenuto energetico dei prodotti energetici e per la conversione in UBA dei capi allevati). Restano invariati rispetto agli anni passati il resto dei contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR (valori soglia invariati).

RENTRI: scadenza invio dati al 30/04/2026 e obbligo conservazione annuale dei dati RENTRI

Entro il 30/04/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti – qualora effettuate – inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Marzo 2026), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

CONAI: adempimenti Aprile 2026

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/04/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

 

]]>
Fine periodo transitorio dell’Accordo Stato Regioni: adeguamento della formazione del preposto entro il 24 maggio 2026 https://passferrara.it/2026/04/01/fine-periodo-transitorio-dellaccordo-stato-regioni-adeguamento-della-formazione-del-preposto-entro-il-24-maggio-2026/ Wed, 01 Apr 2026 13:34:35 +0000 https://passferrara.it/?p=2797
Immagine

Fine periodo transitorio dell’Accordo Stato Regioni: adeguamento della formazione del preposto entro il 24 maggio 2026

Il 24 maggio 2025 è stato introdotto il nuovo Accordo Stato-Regioni riguardante la formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per permettere a tutti i soggetti coinvolti di adeguarsi progressivamente alle nuove regole, per molti corsi è stato stabilito un periodo di transizione della durata di 12 mesi.

 

Con il 24 maggio 2026 termina definitivamente questa fase transitoria e, di conseguenza, non sarà più possibile erogare o riconoscere corsi strutturati secondo i precedenti Accordi.

 

Cosa cambia concretamente al termine del periodo di transizione?

 

A partire dal 24 maggio 2026, i percorsi formativi dovranno essere conformi al nuovo Accordo 2025 per quanto riguarda la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento e gli aggiornamenti. In particolare:

–  Corso per Preposti: l’aggiornamento diventa biennale e non è più consentita la modalità e-learning. Inoltre, i preposti che hanno effettuato la formazione (o l’aggiornamento) prima del 24 maggio 2023 dovranno completare l’aggiornamento entro il 24 maggio 2026.

– Abilitazione all’uso di attrezzature: per le nuove attrezzature introdotte (come carroponte, macchine raccoglifrutta e caricatori per la movimentazione dei materiali) l’abilitazione potrà essere ottenuta esclusivamente attraverso corsi conformi al nuovo Accordo 2025.

– Formazione per addetti agli spazi confinati: da maggio 2026 saranno ritenuti validi solo i percorsi che rispettano integralmente le indicazioni previste dal nuovo Accordo.

 

Ricordiamo inoltre che i Datori di Lavoro avranno tempo fino a maggio 2027 per partecipare al nuovo corso a loro dedicato. Tuttavia, in alcune situazioni specifiche, la formazione deve essere svolta immediatamente: è quindi consigliabile verificare il proprio caso per capire se è necessario intervenire subito.

 

Il nuovo Accordo Stato Regioni del 2025 introduce cambiamenti rilevanti sulla formazione dei preposti, che risulta essere sempre più una figura centrale nel sistema di prevenzione aziendale.

 

In sintesi, viene rafforzato sia il contenuto che l’approccio formativo: in particolare il corso base passa da 8 a 12 ore (ed è somministrabile al soggetto che svolge la funzione di preposto solo dopo che lo stesso ha ricevuto la formazione lavoratori) e punta a sviluppare competenze più operative e responsabilità più consapevoli. L’aggiornamento diventa obbligatorio ogni due anni (di durata minima 6 ore) e deve essere anticipato ogni volta che cambiano i rischi o l’organizzazione del lavoro.

 

Un aspetto importante è che per questa figura la formazione non può più essere svolta in e-learning: è ammessa solo in presenza o in videoconferenza sincrona, per garantire maggiore interazione ed efficacia.

 

Il percorso è strutturato in modo più organico e pratico, con contenuti che riguardano:

– ruolo, responsabilità e inquadramento normativo del preposto;

– gestione operativa della sicurezza e attività di vigilanza;

– individuazione e controllo dei rischi, anche negli appalti;

– comunicazione efficace con i lavoratori.

 

Nel complesso, si tratta di una novità che non si limita ad aumentare le ore e la periodicità dell’aggiornamento, ma mira a rendere il preposto più preparato e più attivo nella gestione concreta della sicurezza in azienda.

 

In conclusione, data l’importanza della figura del preposto, è fondamentale non rimandare, perché il termine del 24 maggio 2026 rappresenta l’ultima scadenza utile per mettersi in regola con l’aggiornamento della formazione. Dopo tale data, chi ricopre il ruolo di preposto (che abbia o non abbia una nomina ufficiale) ma non è in possesso di una formazione valida non potrà più svolgere questa funzione operativa, fondamentale per la sicurezza aziendale.

 

PASS S.r.l. al fine di garantire alle aziende il rispetto di tale imminente scadenza, ha programmato nuove ulteriori sessioni formative:

– il corso per preposti si terrà nelle date del 25 e 28 maggio e del 4 giugno,

– l’aggiornamento è previsto per il 24 giugno.

Sia per la formazione iniziale (per tutti i preposti di nuova nomina) sia per aggiornamento la modalità sarà in videoconferenza.

 

L’obiettivo del corso, nel rispetto del programma definito dal nuovo Accordo Formazione, è di rendere edotto il preposto della sua funzione e di fornire a tale figura gli strumenti per rivestire il proprio ruolo organizzativo nell’interesse della sua delicata funzione con il proposito di aumentare la tutela della sicurezza di tutti i suoi colleghi sottoposti.

 

Solo in questo modo il livello di sicurezza all’interno della propria azienda potrà continuare a crescere. Ogni squadra deve avere buoni giocatori ma anche un buon allenatore; con questo proposito i docenti di PASS cercheranno di rendere la figura del preposto importante per coloro che rivestono o rivestiranno tale delicata funzione e per i lavoratori che avranno un rapporto diretto con quest’ultima.

 

Di seguito è disponibile il link per consultare i dettagli e iscriversi ai corsi:

Formazione base Preposti:

https://passferrara.it/prodotto/25-05-2026-corso-di-formazione-particolare-aggiuntiva-per-preposti-in-videoconferenza/

Aggiornamento Preposti:

https://passferrara.it/prodotto/24-06-2026-corso-di-aggiornamento-per-preposti-in-videoconferenza/

]]>
AGGIORNAMENTO NORMATIVO E SCADENZIARIO https://passferrara.it/2026/03/05/aggiornamento/ Thu, 05 Mar 2026 10:59:39 +0000 https://passferrara.it/?p=2602

FIR digitale prorogato al 15/09/2026: pubblicato Decreto “Milleproroghe”

Dal 01/03/2026 è entrata in vigore la Legge 27/02/2026, n. 26 di conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), che proroga al 15/09/2026 il termine entro il quale i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI potranno continuare a emettere il FIR in formato cartaceo, in alternativa alla modalità digitale.

Si evidenzia inoltre come tale decreto interviene anche sull’art. 258 del D.Lgs 152/2006, che disciplina le sanzioni in materia di RENTRI, è stato aggiunto il comma 10-bis che dispone il differimento al 15/09/2026 dell’applicazione delle sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari dei rifiuti speciali pericolosi.

In tale periodo transitorio del c.d. “doppio binario”, gli operatori potranno scegliere se adottare sin da subito il FIR digitale oppure continuare a utilizzare il formato cartaceo, in un’ottica di maggiore gradualità nell’attuazione del sistema.

Viene inoltre differito al 30/06/2026 il termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi diventa requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’ANGA, a cui è demandata la definizione delle tempistiche e delle modalità operative per l’installazione dei relativi dispositivi.

Circolare INL 1/2026: guida operativa al decreto sicurezza sul lavoro D.L. 159/2025

L’INL ha pubblicato la Circolare n. 1 del 23/02/2026, fornendo istruzioni operative per l’applicazione del D.L. 159/2025 (c.d. Decreto Sicurezza 2025); tale documento, redatto previo parere del Ministero del Lavoro, definisce la linea interpretativa ufficiale che orienterà l’attività di vigilanza sul campo.

Sulla base delle modifiche introdotte dal D.L. n. 159/2025 (convertito in Legge n. 198/2025), l’INL:

  • orienterà in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
  • le imprese che operano nei cantieri edili (in appalto o subappalto), pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, sono tenute a fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale.

La piena operatività delle nuove caratteristiche del badge di cantiere è subordinata all’adozione del decreto ministeriale (ex art. 3, comma 3, D.L. n. 159/2025) che definirà “le modalità di attuazione di quanto disposto … le misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate”. Una volta adottato il decreto e – fatte salve diverse indicazioni e tempistiche previste dallo stesso – il badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano “fisicamente” nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato.
Inoltre, il badge risulterà obbligatorio anche per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 3, comma 2, per le quali si prevede anche l’estensione della patente a crediti (art. 27 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

In linea con la nota prot. n. 609/2026, a cui si rinvia per ogni dettaglio, emerge che:

  • per le violazioni di cui all’allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza.
  • le violazioni di cui ai punti da 21 a 23 (Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008) sono state accorpate in un’unica previsione, che stabilisce la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore “in nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.
  • le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle predette modifiche sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi a far data dal 01/01/2026.

Pile e accumulatori: comunicazione dei dati 2025 dei produttori entro 31/03/2026

Dal 22/01/2026 è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2025 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori. La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal D.Lgs. 188/2008, è il 31/03/2026.

La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale www.registropile.it cliccando su Scrivania per i produttori. L’accesso deve essere effettuato mediante CNS o SPID intestati al legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l’accesso la funzione da selezionare è “Comunicazione Pile”.

La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l’impresa non abbia immesso alcuna quantità sul mercato.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 25 c. 3 del D.Lgs. 20/11/2008 n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

Salute e Sicurezza sul lavoro: dal 24/05/2026 in vigore il Nuovo Accordo Stato–Regioni

Il nuovo Accordo Stato–Regioni del 17/04/2025, che entrerà pienamente in vigore il 24/05/2026 al termine del periodo transitorio, rivoluziona il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accorpando e semplificando le normative precedenti in un unico testo organico.

Fra le principali novità si segnala:

  • Formazione obbligatoria del Datore di Lavoro (anche se non ricopre il ruolo di RSPP): viene introdotto l’obbligo formativo di 16 ore per tutti i Datori di Lavoro, da completare entro il 24/05/2027.
  • Formazione del Datore di Lavoro che svolge i compiti di RSPP: i percorsi vengono unificati:
  • Modulo base di 16 ore (obbligatorio per tutti);
  • Modulo specialistico RSPP di 8 ore, comune a tutte le attività, superando la precedente distinzione per codici ATECO. Sono inoltre previsti moduli specialistici aggiuntivi per settori ad alto rischio, tra cui:
  • imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili;
  • Edilizia;
  • Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia e Pesca;
  • industria chimica e petrolifera.
  • Formazione Dirigenti: la durata del corso base viene ridotta da 16 a 12 ore.
  • Formazione Preposti: la formazione viene potenziata: durata aumentata da 8 a 12 ore; aggiornamento biennale (non più quinquennale); erogazione consentita esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona.
  • Abilitazioni per attrezzature e ambienti confinati: viene definita in modo puntuale la formazione obbligatoria per:
  • utilizzo di attrezzature specifiche (es. carriponte, macchine raccogli-frutta);
  • attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
  • Tempistiche di formazione: viene ribadito l’obbligo di formare i lavoratori:
  • contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro (o all’inizio della somministrazione);
  • in concomitanza con la visita medica di idoneità, ove prevista;
  • tassativamente prima dell’assegnazione alla mansione.

Ritiro RAEE domestici: chiarimenti per i distributori del CdC RAEE sulla documentazione di trasporto

Il Centro di Coordinamento RAEE ha recentemente fornito indicazioni in merito alla documentazione da utilizzare nel caso di ritiro “1 contro 1”, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 116/2025 sul D.Lgs. n. 49/2014.

La nuova disciplina prevede che, contestualmente al ritiro dell’apparecchiatura usata presso il domicilio dell’acquirente, i distributori possano ritirare ulteriori RAEE provenienti dai nuclei domestici, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE equivalenti. Tuttavia, il testo normativo non specifica quale documentazione debba essere utilizzata per il trasporto di tali ulteriori RAEE.

In attesa di eventuali chiarimenti da parte del legislatore, il CdC RAEE evidenzia che la modifica fa specifico riferimento a un ritiro “1 contro 1”, per il quale è previsto l’utilizzo del Documento di Trasporto (DDT), e suggerisce pertanto di integrare nel medesimo DDT le informazioni relative agli ulteriori RAEE trasportati.

Dichiarazione sull’immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria

Il D.Lgs. 27/03/2006, n. 161 prevede che i soggetti che immettono sul mercato pitture e vernici e prodotti per carrozzeria trasmettono, per il tramite delle Camere di commercio, al MASE, entro il 1 marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti dall’apposito modello.

La finalità del decreto è prevenire o limitare l’inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei Composti organici volatili (COV).

La comunicazione relativa all’immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria da presentare ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. 161/2006, dovrà essere compilata utilizzando il modello specifico. I soggetti che versano i contributi di cui all’articolo 8 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 29/10/1999 n. 540 devono inviare i loro dati unicamente alla Stazione Sperimentale per le industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG) collegandosi al sito https://extranet.innovhub-ssi.it/covlogin.asp.

Si ricorda che per “immissione sul mercato” si intende qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l’importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.

RENTRI: scadenza invio dati al 31/03/2026 e obbligo conservazione annuale dei dati RENTRI

Entro il 31/03/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Febbraio 2026), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

CONAI: adempimenti Marzo 2026

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/03/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Nuovo FIR digitale: obbligatorio dal 13/02/2026

L’articolo 7 comma 8 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59, stabilisce che il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dal 13/02/2026.

Il MASE, per venire incontro alle esigenze organizzative degli operatori ha messo a disposizione dal 22/01/2026 in ambiente di produzione RENTRI, le seguenti funzionalità:

  • gestione dispositivi mobili, disponibile in Area Operatori alla voce Interoperabilità, per la configurazione dei dispositivi mobili ai fini dell’utilizzo dell’APP RENTRI FIR digitale;
  • servizi di supporto, presenti in Area Operatori, per la creazione e compilazione dei FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13/02/2026;
  • API, disponibili nell’area Servizi per l’interoperabilità, per la creazione e compilazione dei FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13/02/2026;
  • APP RENTRI FIR digitale per configurare l’app sui dispositivi mobili, creare e compilare FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13/02/2026.

L’attivazione completa in produzione delle funzionalità complete correlate all’apertura del FIR digitale avverrà nella giornata del 12/02/2026, in modo da consentire l’utilizzo del FIR in formato digitale a decorrere dalla giornata del 13/02/2026.

Amianto e tutela dei lavoratori: novità in vigore dal 24/01/2026

Dal 24/01/2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 31 dicembre2025, n. 213 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro”.

Tale provvedimento introduce una serie di modifiche alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con particolare riferimento al capo III del Titolo IX.

La nuova disciplina rafforza il livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ampliando il campo di applicazione delle norme a tutte le attività lavorative che comportano un rischio di esposizione all’amianto, compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, bonifica e gestione dei rifiuti contenenti amianto. Sono inoltre resi più stringenti gli obblighi in capo ai datori di lavoro nella fase preliminare ai lavori, con particolare riferimento all’individuazione della presenza di materiali contenenti amianto e alla valutazione del rischio.

Il decreto introduce misure più incisive in materia di prevenzione e protezione, rafforzando l’uso dei dispositivi di protezione individuale, le procedure di decontaminazione e le modalità di gestione dei rifiuti, secondo il principio della riduzione dell’esposizione al più basso valore tecnicamente possibile. Sono inoltre aggiornate le regole sul monitoraggio dell’esposizione e sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, con l’adeguamento delle tecniche di misurazione delle fibre di amianto e una maggiore attenzione alla tracciabilità delle esposizioni nel tempo.

Completano il quadro l’aggiornamento della formazione obbligatoria per i lavoratori esposti, l’introduzione di un nuovo elenco delle patologie professionali correlate all’amianto e l’adeguamento del sistema sanzionatorio.

Obbligo iscrizione al RENTRI: scadenza 13/02/2026

Entro il 13/02/2026 dovranno iscriversi a RENTRI le imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti e gli altri produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa. La recente Legge 199/2025 (Legge bilancio 2026) ha previsto specifiche deroghe ed esenzioni.

Si ricorda che tali soggetti, dopo l’iscrizione, dovranno utilizzare i registri di carico e scarico rifiuti digitali ed emettere i formulari in formato elettronico, con trasmissione, con periodicità mensile, dei dati a RENTRI. L’iscrizione avviene esclusivamente online, tramite il portale RENTRI, previo accesso tramite SPID, CIE o CNS.

Si segna inoltre quanto previsto dalla Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) che ha sostituito l’articolo 188-bis, comma 3-bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., individuando i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI. Rispetto al testo vigente sono apportate le seguenti modificazioni:

– viene soppresso il riferimento, tra i soggetti tenuti all’iscrizione, ai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

– viene introdotto un secondo periodo che esclude dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:

  1. a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;
  2. b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6.

“5. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. 

  1. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità ((che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all’articolo 189)): 
  2. a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193; 
  3. b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183.”

D.Lgs. n. 2 del 07/01/2026: aggiornate le norme sui RAEE in vigore dal 24/01/2026

Il 24/01/2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 07/01/2026, n. 2 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche –RAEE“.

Il provvedimento reca una serie di modifiche al D.Lgs. 49/2014; nello specifico, l’art. 1 riscrive la definizione di RAEE storici, contenuta nella lettera o) del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 49/2014. In base alla nuova formulazione, sono considerati storici:

1) i RAEE derivanti da AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), diverse dai pannelli fotovoltaici immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data;

2) i RAEE derivanti da AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore.

L’art. 2 disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici. In particolare, viene precisato l’ambito di applicazione della disciplina di finanziamento dei RAEE domestici non storici, in conformità alla direttiva (UE) 2024/884 e alla nuova definizione introdotta dal decreto.

La disciplina del finanziamento si applica quindi ai RAEE domestici derivanti:

– dalle AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato dopo il 13/08/2005;

– dalle AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato a partire dal 15/08/2018.

L’art. 3 introduce disposizioni speculari a quelle dell’articolo precedente con riferimento alle modalità di finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE professionali, apportando all’art. 24 modifiche analoghe a quelle operate all’art. 23.

L’art. 4, relativo alla disciplina della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, precisa che il finanziamento è a carico dei produttori per le AEE di fotovoltaico immesse sul mercato a partire dal 13/08/2012, indipendentemente dall’origine domestica o professionale.

L’art. 5 interviene sull’art. 28, chiarendo che l’obbligo di marchiatura si applica:
– ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato a partire dal 13/08/2012;

– alle AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. a), solo se immesse sul mercato a partire dal 15/08/2018.

L’art. 6, infine, elimina la previsione che poneva a carico dei produttori il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici domestici e professionali non incentivati, immessi sul mercato prima del 12/04/2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. 49/2014.

Prevenzione incendi e attività di bar e ristoranti: chiarimenti dei VVF con Circolare n. 674/2026

Il 15/01/2026 il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha pubblicato la Circolare n. 674/2026 con indirizzi operativi per l’applicazione delle misure di prevenzione incendi nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande e nei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.

L’obiettivo è garantire un’applicazione uniforme e coerente sul territorio nazionale delle norme di prevenzione incendi, aiutando aziende e professionisti a inquadrare correttamente le attività ai fini della sicurezza antincendio.

La nuova circolare fornisce individuazioni operative per i Comandi dei Vigili del Fuoco su come inquadrare e distinguere, ai fini della prevenzione incendi, le attività di somministrazione alimenti e bevande (bar e ristoranti) dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo come discoteche o sale da ballo. Questo è importante perché non sempre tutte le attività che ospitano pubblico in presenza di spettacolo o intrattenimento rientrano automaticamente nella stessa categoria normativa, ma la loro classificazione ha conseguenze diverse sugli obblighi di sicurezza antincendio.

Secondo gli indirizzi della Circolare Ministeriale n. 674/2026, bar e ristoranti in senso stretto non sono soggetti agli adempimenti antincendio del D.P.R. 151/2011, poiché non compresi nell’Allegato I del decreto. Tuttavia, se questi locali:

  • si trovano all’interno di una struttura già soggetta alle regole tecniche specifiche di prevenzione incendi (es. centro commerciale o locale polifunzionale),
  • sono dotati di impianti di produzione di calore con potenza termica utile superiore a 116 kW,

si applicano gli adempimenti antincendio, indipendentemente dalla natura di bar/ristorante.

La circolare richiama l’importanza della valutazione del rischio incendio anche in relazione alla capienza massima interna di persone (clienti e lavoratori). Quando l’affollamento contemporaneo supera le 50 persone, scatta l’obbligo di considerare il Piano di Emergenza e di Evacuazione, secondo i criteri del D.M. 2 settembre 2021 e la normativa vigente in materia di salute e sicurezza, D. Lgs. 81/2008 (obbligo che ricorre anche nei luoghi con almeno 10 lavoratori o rientranti nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011).

La circolare chiarisce che musica dal vivo e karaoke non cambiano, di per sé, la natura del pubblico esercizio: quando restano attività accessorie e non prevalenti rispetto alla somministrazione, il locale continua a essere inquadrabile come bar o ristorante. Questo vale anche perché la regola tecnica dei locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996) esclude dal proprio campo alcuni pubblici esercizi con strumenti musicali (in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo) e quelli con apparecchio karaoke, purché non in sale appositamente allestite e con capienza non superiore a 100 persone.

La circolare sottolinea che la valutazione del rischio incendio deve guardare anche a scenari reali di esercizio, considerando:

  • disposizione e caratteristiche degli arredi;
  • presenza e uso di impianti audio/video;
  • vie di esodo e segnaletica in relazione alla planimetria del locale;
  • presenza di materiali combustibili e gestione degli spazi.

Questi criteri operativi si innestano sulla valutazione prevista dal D.M. 03/09/2021 e dal D.lgs. 81/2008, ponendo un forte accento sulla adeguatezza delle misure di prevenzione e emergenza in funzione dei rischi specifici del locale. Questi chiarimenti arrivano in un contesto in cui i criteri per la sicurezza antincendio devono essere applicati in modo uniforme e coerente su scala nazionale, prevenendo interpretazioni difformi nei vari Comandi dei Vigili del Fuoco e garantendo maggior sicurezza per lavoratori e pubblico.

RENTRI: scadenza invio dati al 28/02/2026 e obbligo conservazione annuale dei dati RENTRI

Entro il 28/02/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Gennaio 2026), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

La conservazione digitale a norma consiste nell’insieme di processi e attività progettati per conservare nel tempo i documenti e garantisce accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità (ovvero leggibilità e intelligibilità), integrità e autenticità (oltre a identificabilità univoca) e reperibilità.

I formulari di identificazione del rifiuto e i registri cronologici di carico e scarico tenuti in modalità digitale vanno avviati a conservazione a norma a cura dell’operatore al fine di garantire l’accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità.

Il documento elettronico del registro di carico e scarico deve essere trasferito al sistema di conservazione almeno una volta all’anno; resta ferma la facoltà per ogni operatore di procedere con maggiore frequenza al predetto trasferimento.

Il processo può essere così sintetizzato:

  1.         L’operatore, che utilizza per la tenuta digitale del registro di carico e scarico il proprio sistema gestionale, produce attraverso quest’ultimo il documento elettronico in formato .XML (c.d. Pacchetto di Versamento) che deve rispettare lo schema di validazione (XSD) del registro elettronico vidimato digitalmente attraverso RENTRI, pubblicato nella sezione APIDocs.
  2.       Per gli utilizzatori del servizio di supporto fornito da RENTRI per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico, il file .XML da porre in conservazione viene prodotto dal servizio stesso.
  3.     In entrambi i casi gli operatori trasmettono, con le modalità previste da ciascun servizio di conservazione, il file XML che costituisce il Pacchetto di Versamento
  4.     Il servizio di conservazione produce un rapporto di versamento (RdV) in formato file XML che viene generato automaticamente una volta completata la fase di controllo del pacchetto di versamento. I controlli effettuati in questa fase sono volti ad evidenziare informazioni errate, mancanti o, comunque, non conformi agli standard ammessi dal servizio di conservazione. Il rapporto di versamento attesta l’avvenuta presa in carico da parte del servizio di conservazione dei pacchetti di versamento inviati dal Produttore.
  5.     Nella fase finale del processo di conservazione viene generato il Pacchetto di Archiviazione (PdA) che rappresenta il contenitore di uno o più Pacchetti di Versamento (PdV) nonché di tutti gli elementi necessari per una conservazione a norma. Il PdA è inoltre corredato da un indice xml che viene firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio di conservazione che vi appone la marca temporale. Da questo momento il pacchetto di versamento non potrà più essere modificato.
  6.     Il servizio di conservazione deve consentire inoltre all’operatore di ricercare i documenti versati, e assicurare in questo modo l’esibizione, quando richiesta, dei documenti conservati agli Organismi competenti e di controllo.

In merito alle tempistiche per rendere immodificabile il registro si precisa che è l’impresa stessa a decidere di “produrre” il registro digitale, nel formato xml, con la frequenza che riterrà idonea in base alla propria organizzazione, ed in funzione della migliore diligenza che riterrà di adottare.

Di seguito alcune ipotesi gestionali che vanno considerate valide:

Ipotesi a): nei termini previsti dalla normativa sulla conservazione delle scritture contabili (3 mesi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali dell’esercizio di competenza), 

Ipotesi b): contestualmente alla trasmissione dei dati al RENTRI (con cadenza definita nel Decreto 4 Aprile 2023 n. 59) 

Ipotesi c): con cadenza definita dalle procedure adottate dall’operatore (ma comunque entro i temini previsti di cui all’ipotesi a).

A prescindere dalle tempistiche che l’organizzazione intenderà seguire, in caso di ispezione da parte degli enti di controllo, l’organizzazione dovrà produrre, attraverso il sistema gestionale o attraverso i servizi di supporto, il registro da esibire.

Il versamento definitivo del registro al sistema per la conservazione a norma, di cui l’operatore ha scelto di avvalersi, eseguito con la frequenza scelta dall’impresa, e comunque almeno una volta all’anno richiederà, ai fini dell’opponibilità a terzi, la sottoscrizione digitale da parte del responsabile alla conservazione (nelle varie accezioni consentite dalla norma e secondo quanto previsto dal manuale di conservazione dell’operatore) e l’apposizione della marca temporale.

OT23 – 2026: riduzione tasso INAIL per prevenzione – scadenza 02/03/2026

INAIL ha pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione OT23 per l’anno 2026 in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2025. Si ricorda che la domanda per la riduzione del tasso INAIL, va inoltrata telematicamente entro il 02/03/2026, con riferimento agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda nel corso del 2025.

Relazione annuale amianto e relazione annuale consulente ADR: scadenza 28/02/2026

Il 28/02/2026 risultano in scadenza i seguenti adempimenti:

  • Relazione annuale amianto: le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto devono presentare alle Regioni e alle USL competenti una relazione annuale sull’attività svolta, come previsto dall’art. 9, comma 1, L. 27 marzo 1992, n. 257.
  • Relazione annuale consulente ADR: i consulenti ADR devono redigere e trasmettere la relazione annuale sulle attività svolte dall’impresa, in base alla Circolare Ministeriale Prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011.

CONAI: adempimenti Febbraio 2026

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/02/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.
]]>
EVENTO FORMATIVO GRATUITO SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LOCALI AD USO DISCOTECA E SALE DA BALLO https://passferrara.it/2026/02/24/evento-formativo-gratuito-sulla-sicurezza-antincendio-nei-locali-ad-uso-discoteca-e-sale-da-ballo/ Tue, 24 Feb 2026 15:01:33 +0000 https://passferrara.it/?p=2419

In data 19/03/2026 PASS S.R.L. terrà un seminario gratuito dedicato alla sicurezza antincendio nei locali di pubblico spettacolo, con focus particolare a discoteche e sale da ballo. L’iniziativa è rivolta agli studenti e ai giovani che frequentano abitualmente questi ambienti, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi e dei comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza.

I locali da ballo sono spazi pensati per la socialità e il divertimento, ma presentano caratteristiche che richiedono un’attenzione specifica sotto il profilo della prevenzione incendi. La presenza contemporanea di molte persone in ambienti chiusi, la musica ad alto volume, le luci scenografiche, la ridotta percezione dei segnali acustici e visivi e le possibili distrazioni possono alterare la percezione del pericolo e rallentare la reazione in caso di evento critico. Anche in condizioni di affollamento non elevato, la gestione dell’esodo può diventare complessa se manca una cultura di base orientata alla prevenzione.

Il seminario sarà tenuto dall’Ing. Stefano Bergagnin, professionista attivo nel settore della sicurezza e prevenzione antincendio dai primi anni ’90. L’ ing. Bergagnin nel corso della sua attività ha maturato una specializzazione nella prevenzione e progettazione antincendio, ambito nel quale è professionista abilitato, in particolare nelle attività di pubblico spettacolo e trattenimento, palestre, scuole, edifici sottoposti a tutele (archivi, musei, mostre). La sua attività è stata caratterizzata da un continuo confronto con i Comandi dei Vigili del Fuoco, dalla progettazione al collaudo degli impianti antincendio fino al rilascio dei Certificati di Prevenzione Incendi.

L’incontro affronterà i principi fondamentali della prevenzione incendi nei locali di pubblico spettacolo, con particolare attenzione agli aspetti comportamentali. Verrà approfondito il tema della percezione del rischio in ambienti caratterizzati da stimoli intensi e distrazioni, evidenziando come la consapevolezza preventiva rappresenti il primo strumento di tutela. Si parlerà di gestione dell’esodo, dell’importanza di individuare sempre le vie di uscita all’ingresso in un locale controllandone l’effettiva fruibilità, di verificare la presenza degli obbligatori impianti antincendio e/o degli estintori, del rispetto delle indicazioni fornite dal personale addetto e del divieto assoluto di utilizzo di fiamme libere o di comportamenti che possano generare situazioni di pericolo.

L’obiettivo è quello di diffondere una cultura della prevenzione che inizi fin da subito, coinvolgendo anche ragazzi che si affacciano per la prima volta a discoteche, ma anche a locali adibiti solo saltuariamente a sale da ballo o a concerti dal vivo e/o ad attività simili. Comprendere come agire nell’immediato, mantenere la calma e adottare comportamenti corretti può contribuire in modo determinante alla propria salvaguardia e a quella degli altri.

La sicurezza non è un elemento che limita il divertimento, ma una condizione che lo rende possibile in modo responsabile. Partecipare a questo seminario significa acquisire strumenti concreti per vivere gli spazi di intrattenimento con maggiore consapevolezza, trasformando l’informazione in prevenzione attiva.

Per iscriversi all'evento compilare il form sottostante

[contact-form-7]
]]>