Il Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori dell’edilizia firmato nel 2022 tra i rappresentanti delle parti sociali del settore edile ha portato, tra le altre novità, una modifica per quanto riguarda i termini dell’aggiornamento della formazione dei lavoratori portando la scadenza, di cui al punto 9 dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, da 5 a 3 anni.
Questo cambiamento conferma certamente che la formazione viene riconosciuta come uno strumento importante e necessario nel perseguire quel cambiamento culturale a cui si vuole puntare e questa finalità viene peraltro espressa nell’accordo stesso, come obiettivo condiviso tra parti datoriali e parti sindacati “al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori”.
Ma se l’intento è condiviso e lodevole nelle sue finalità, potrebbero sembrare meno chiare nella sua applicazione le conseguenze: cosa accade al vecchio termine di aggiornamento previsto dall’Accordo Stato-Regioni di aggiornamento ogni 5 anni? E ancor di più se un’azienda edile continua ad applicare l’aggiornamento con la scadenza quinquennale rischia le sanzioni previste dall’art. 37 del d.lgs. 81/2008?
A questo proposito occorre premettere che la gerarchia delle fonti normative prevede che il D.Lgs. 81/2008, legge dello Stato, non perda efficacia a fronte di un accordo frutto della contrattazione collettiva: pertanto un datore di lavoro che rispetta il quinquennio di aggiornamento, come previsto dalla Legge, non può essere sanzionato, a maggior ragione se si tratta di un datore di lavoro la cui associazione di categoria non ha aderito al nuovo CCNL.
Qualora invece l’azienda edile abbia aderito ad associazioni quali ANCE, Legacoop, Confcooperative e AGCI, e, per la parte sindacale, FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, che hanno sottoscritto il CCNL in cui si riportano queste condizioni formative più stringenti (che per inciso non sono contrarie alla legge, ma migliorative rispetto a quanto è previsto dalla norma di riferimento), anche se, come precedentemente evidenziato, non incorrono nelle violazioni previste dal Testo Unico d.lgs. 81/2008, sono tuttavia passibili della sanzione amministrativa secondo quanto previsto dal seguente testo dell’art. 509 del Codice Penale: “Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”.
In conclusione l’obbligo dell’aggiornamento triennale vale solo per i datori di lavoro le cui rappresentanze hanno aderito al nuovo CCNL dell’edilizia (passibili in caso di inadempimento della sanzione sopra riportata).
A questo proposito di conseguenza è utile ricordare quanto previsto dall’articolo 90 del d.lgs. 81/08 in merito agli obblighi del committente o responsabile dei lavori, che al comma 9 prevede siano questi due soggetti a dover chiedere alle imprese “un’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato” al fine di poter verificare il rispetto dei termini formativi.
Avv.to Federica Gnani