Era annunciato e le bozze circolavano da diversi giorni, ora è finalmente stato pubblicato il Decreto-Legge n. 127/2021 che introduce “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della Certificazione Verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening“.
In attesa di ulteriori chiarimenti, che come sempre si renderanno necessari, si riportano le disposizioni più importanti per quanto riguarda specificamente il settore privato.
Soggetti Obbligati
Sono tenuti a possedere e ad esibire, su richiesta, il Certificato Verde COVID-19 tutti coloro che svolgano un’attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato.
Sono, invece, esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata dalle autorità sanitarie competenti.
Ambito Di Applicazione
L’obbligo di cui sopra è necessario per accedere, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro anche sulla base di contratti esterni.
Quindi qualsiasi persona che acceda in un luogo di lavoro per svolgere una attività lavorativa deve esibire il Green pass.
Durata Dell’obbligo di Esibizione del Green Pass
L’obbligo suddetto decorre dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Soggetti Preposti al Controllo e Modalità Operative
I datori di lavoro privati devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per verificare anche a campione il rispetto dell’obbligo di certificazione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
I soggetti incaricati dell’accertamento e del controllo devono essere individuati dai datori di lavoro con atto formale.
Le verifiche delle certificazioni sono effettuate secondo le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021.
Conseguenze Previste Nei Confronti del Lavoratore privo della Certificazione
I lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Certificato Verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze sotto il profilo disciplinare e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per il periodo di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso comunque denominato.
Aziende con meno di 15 Dipendenti
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una volta sola e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Sanzioni Amministrative
In caso di mancato controllo da parte del datore di lavoro ovvero in caso di mancata adozione delle misure organizzative nel termine del 15 ottobre 2021, è prevista a suo carico una sanzione amministrativa da 400 € a 1.000 €.
In caso di accesso da parte del lavoratore sprovvisto del Certificato Verde COVID-19 nei luoghi di lavoro è prevista a carico di quest’ultimo una sanzione amministrativa da 600 € a 1.500 €.
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