Il 4 maggio 2023 il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto Legge del governo in materia di lavoro che modifica il d.lgs. 81/2008 cosiddetto Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questa serie di articoli si propone di analizzare le modifiche più importanti del decreto, in particolare, in questo primo articolo, parleremo delle modifiche in merito alla figura del Medico Competente.
La nomina e le responsabilità del Medico Competente
Nella sezione che riguarda la nomina del Medico Competente, è molto significativa la modifica del testo dell’articolo 18 – riguardante gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente – dove il medico competente viene menzionato in relazione al contenuto del documento valutazione dei rischi.
Il testo dell’articolo 18 recita infatti che “il Datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad esse conferite, devono:
nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”
L’aggiunta apportata alla lettera a) dell’articolo riportata qui sopra, introduce l’obbligo di nominare il medico competente, non soltanto nei casi specifici riportati nello stesso decreto, ma ogni qualvolta la valutazione dei rischi ne segnali la necessità.
In termini pratici, l’obbligo di sorveglianza sanitaria si estende a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, il cui documento dovrebbe essere redatto dal datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, ne evidenzi la necessità per i lavoratori interessati.
E’ importare ricordare a tal proposito che il coinvolgimento del medico competente prevede che tale figura, che fa parte dell’organizzazione aziendale che gestisce la sicurezza sul lavoro, collabori alla valutazione del rischio e alla redazione del relativo documento. Questo consentirà un maggiore coinvolgimento del medico che, una volta nominato, dovrà esaminare i contenuti del documento di valutazione dei rischi inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Gli obblighi del Medico Competente: la cartella sanitaria
E’ stato inoltre sottoposto a importante modifica anche l’articolo 25, relativo agli obblighi del medico competente riguardanti la cartella sanitaria dei lavoratori provenienti da precedenti assunzioni in altre aziende, e alla comunicazione di un suo medico sostitutivo in caso di impedimento allo svolgimento della sua funzione per gravi e motivate ragioni.
Si riportano di seguito le aggiunte introdotte all’art. 25 rispettivamente alle lettere e-bis) ed n-bis).
“Il medico competente […]
e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità; (…)
n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specifico.”
E’ importante innanzitutto menzionare che il lavoratore ha il diritto di ricevere dal datore di lavoro la propria cartella sanitaria al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La modifica introdotta con il comma e-bis) evidenzia chiaramente che la cartella sanitaria gestita dal precedente medico competente aziendale del lavoratore diventa indispensabile per la successiva visita medica di idoneità iniziale dell’azienda presso la quale esso verrà in seguito assunto. Quest’ultima dovrà pertanto essere obbligatoriamente rilasciata al lavoratore dall’azienda precedente e obbligatoriamente acquisita dal medico competente della nuova azienda del dipendente interessato.
Ricordiamo a tal proposito che la normativa prevede che alla cessazione del rapporto di lavoro, il medico competente abbia l’obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria al lavoratore e di consegnarne l’originale all’azienda che deve provvedere a conservarla per almeno 10 anni.
L’ultima modifica dell’art.25 è contenuta nel nuovo comma n-bis) che prevede a carico del medico competente l’obbligo di nomina di un suo sostituto. Un’importante novità, in caso di impedimento del medico stesso per impossibilità a svolgere personalmente prestazioni inerenti il proprio servizio. In precedenza infatti la ricerca, l’identificazione e la conseguente nomina di un sostituto era in tal caso a carico dell’azienda presso la quale il medico competente era stato incaricato dello svolgimento della sua funzione.
Alla luce delle nuove modifiche, sembra evidente quindi che l’obiettivo del legislatore consista nel determinare un coinvolgimento diretto del medico competente nelle prassi organizzative aziendali finalizzate a garantire un corretto servizio a tutela della salute dei lavoratori.