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Una recente sentenza della Cassazione Penale (Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301.) ha stabilito che la formazione dei lavoratori appena assunti deve essere conclusa prima che essi siano assegnati alle loro mansioni specifiche. Questa decisione ha rilevanza sia dal punto di vista normativo che sotto il profilo della giurisprudenza, in quanto crea un precedente sull’interpretazione del testo della normativa in vigore.

E’ importante prima di tutto ricordare che la formazione dei lavoratori è fondamentale per prevenire infortuni e malattie professionali.

L’art. 37 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 specifica chiaramente al comma 4, lettera a), che “La formazione e, se previsto, l’addestramento specifico devono avvenire:
a) all’inizio del rapporto di lavoro o dell’utilizzazione nel caso di somministrazione di lavoro.”

Tuttavia, nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 troviamo al punto 10 dell’allegato una parte del testo, che si riporta di seguito, di estrema importanza in quanto non perfettamente in linea con l’art.37 del Testo Unico precedentemente citato.

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
[…] Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione prima o, se non possibile, contestualmente all’assunzione. In quest’ultimo caso, se non è possibile completare il corso di formazione prima che il dirigente, il preposto o il lavoratore inizi le proprie attività, il percorso formativo deve essere concluso entro 60 giorni dall’assunzione.”

Nel testo dell’Accordo Stato Regioni si dà pertanto spazio alla possibilità di “ritardare” la formazione giustificando tale ritardo con l’impossibilità di formare il lavoratore. Sarebbe interessante capire le motivazioni, non mi pare mai fornite, per le quali sia impossibile formare il lavoratore pur essendo un obbligo ben chiaro previsto dall’art.37 del d.lgs.81/2008.

Nella recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione (Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301) si ribadisce l’obbligo di completare la formazione dei lavoratori prima che questi vengano assegnati alle loro mansioni, da cui ne deriva un importante precedente verso la corretta interpretazione del Testo Unico. Di seguito riportiamo per maggiore chiarezza i punti chiave relativi al tema della formazione riportati nella parte di fatto e di diritto della sentenza in questione.

Il processo penale in questione riguarda un infortunio sul lavoro per il quale la Corte d’Appello di Torino, ribaltando la sentenza di assoluzione del Tribunale di Aosta, aveva condannato l’imputata, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell’azienda (datore di lavoro), per il reato previsto dall’art. 590 del Codice penale, a danno di un lavoratore dipendente. Il lavoratore infortunato era stato assunto da circa un mese dall’azienda in questione come interinale con il compito di letturista, mansione che prevede la lettura dei contatori.

Fin dall’inizio del rapporto di lavoro, compreso anche il giorno in cui avvenne l’infortunio, il lavoratore era affiancato da un collega con anzianità maggiore e quindi con maggior esperienza. Il lavoro prevedeva che il neoassunto si calasse in un tombino per leggere il contatore, dopo che il collega aveva sollevato e messo in sicurezza il chiusino con le leve apposite. Il giorno dell’incidente, durante le normali attività lavorative, il collega più esperto aveva sollevato il chiusino con un attrezzo, portandolo ad un palmo da terra. Tuttavia, il chiusino gli era sfuggito di mano e, mentre cadeva, il neoassunto, inginocchiato di fronte a lui, aveva tentato improvvisamente di afferrarlo, finendo per schiacciarsi un dito.

L’incidente ha causato al lavoratore gravi lesioni personali, tra cui lo schiacciamento del terzo dito della mano sinistra con amputazione della falange distale, con una prognosi di guarigione superiore a 40 giorni e un indebolimento permanente della funzionalità della mano.

L’imputata è stata accusata di “negligenza, imprudenza, imperizia e violazione dell’art. 2087 del Codice civile e delle normative di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare dell’art. 37 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81”, per non aver fornito al lavoratore una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza.

L’imputata ha presentato un ricorso tramite il suo difensore, in cui ha sollevato diversi argomenti. In particolare ha contestato il fatto che la Corte avesse ignorato le testimonianze di quattro persone, tra cui il collega, l’ispettore della AUSL, il socio dell’azienda e il RSPP. Queste testimonianze indicavano che al lavoratore neoassunto era stato detto di mantenere una distanza dai tombini durante le operazioni di sollevamento, che aveva ricevuto una formazione di base sulla sicurezza e che era in fase di affiancamento a un lavoratore esperto. Inoltre, l’istruttoria aveva rivelato che l’infortunio era stato improvviso e che la formazione del lavoratore era ancora in corso.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha esaminato e risposto agli aspetti legati alla formazione ritenendo che “Il lavoratore neoassunto, impiegato come letturista, aveva ricevuto solo il corso generale sulla sicurezza della durata di 4 ore, senza una formazione specifica sulle mansioni previste”. Ricordiamo a tal proposito che il programma del corso di formazione lavoratori previsto dall’Accordo Stato Regioni prevede nelle prime 4 ore soltanto indicazioni generali e non prevede di entrare nelle specificità dei singoli rischi per la sicurezza e la salute.

Nonostante il collega più anziano lo avesse avvertito di tenersi lontano durante le operazioni di sollevamento del tombino, la Corte ha ritenuto che la formazione non potesse essere sostituita dalla conoscenza acquisita tramite colleghi più esperti. Inoltre, non era stato fornito al neoassunto un manuale di istruzioni. La Corte ha sottolineato che l’adempimento formale dell’obbligo di formazione, che sarebbe dovuto avvenire tramite corso di formazione specifica, avrebbe consentito un approfondimento sul rischio specifico (in questo caso il rischio di schiacciamento legato alla mansione n.d.r.) rendendo più chiara la necessità di mantenere una distanza di sicurezza dalle operazioni di apertura del tombino per evitare il verificarsi dell’incidente che ha determinato lo schiacciamento del dito e le relative conseguenze.

La Corte ha inoltre ribadito che “l’addestramento non può sostituire la formazione e che questa deve provenire da soggetti qualificati”. In buona sostanza formazione e addestramento sono due aspetti diversi, entrambi necessari, previsti dalla normativa vigente per mettere il lavoratore in condizioni di avere le conoscenze adeguate e tali da garantire la sua sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Cassazione in definitiva ha precisato che “il datore di lavoro è responsabile per l’infortunio derivante dalla mancata adozione di adeguate misure formative e informative”. Il ricorso presentato dall’imputata è stato respinto dalla Corte, in quanto non ha tenuto conto di tali principi, focalizzandosi solo sull’affiancamento del neoassunto a un lavoratore esperto, trascurando l’importanza della formazione specifica e qualificata.

Rimane comunque valida la scrittura dell’Accordo Stato Regioni che consente i 60 giorni per completare il corso di formazione, ma certamente non limitando l’inizio della formazione alla sola parte generale posticipando l’approfondimento sul rischio specifico a cui il lavoratore sarà soggetto fin dall’inizio della sua mansione. Il rinvio della formazione specifica potrebbe infatti essere accettabile soltanto in merito a rischi ai quali il lavoratore stesso sarà soggetto in futuro per altre lavorazioni alle quali sarà adibito.

In conclusione, in questo caso per il Giudice è da ritenersi idonea unicamente una formazione completa, comprensiva di parte generale e di parte specifica da effettuarsi tramite corso formativo erogato da ente ufficialmente riconosciuto.

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