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Il presente articolo ha l’obiettivo di chiarire i dubbi ancora presenti a distanza di 2 anni dalla pubblicazione della Legge n. 215 del 2021 (che ha convertito il Decreto-Legge n. 146/2021) che prevedeva l’uscita del nuovo Accordo Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Essa ha comportato modifiche al D.lgs.81/2008 introducendo novità in merito alla formazione obbligatoria per i Datori di Lavoro, l’aggiornamento biennale della formazione del Preposto con nuove modalità di erogazione soltanto in presenza e con un nuovo programma di contenuti.

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nella seduta del 24 ottobre 2024, ha formulato una risposta in merito al quesito posto dal CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri) relativo alla frequenza dell’aggiornamento per i Preposti, mantenendo la periodicità quinquennale fino all’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni che introdurrà la periodicità biennale.

La risposta è arrivata tramite l’Interpello n. 6/2024, il cui oggetto, emesso ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008, riguarda la richiesta di chiarimenti sulla periodicità dell’aggiornamento per i Preposti in ambito di sicurezza sul lavoro (biennale o quinquennale) e la relativa richiesta di indicazioni applicative.

Il CNI, ha articolato tale richiesta specificando chiaramente le due diverse interpretazioni, che si riportano di seguito:

  • TESI A: se l’aggiornamento formativo dei Preposti debba già intendersi con periodicità biennale, come specificato nel comma 7-ter dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, pur in assenza di un nuovo Accordo Stato-Regioni;
  • TESI B: se sia ancora applicabile quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 2011, il quale prevede per i Preposti un aggiornamento quinquennale.

In merito a questo quesito, l’interpello ha considerato i seguenti riferimenti normativi:

  • Articolo 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: stabilisce che la durata, i contenuti e le modalità della formazione per lavoratori e loro rappresentanti devono essere definiti mediante Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, con l’obbligo di revisione entro il 30 giugno 2022 per armonizzare e aggiornare gli accordi attuativi relativi alla formazione.

Tale revisione normativa è volta a definire:

  • la durata e i contenuti minimi della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro;
  •  le modalità di verifica dell’apprendimento e dell’efficacia della formazione in ambito lavorativo;
  • il monitoraggio e il controllo sull’applicazione della normativa formativa sia per gli erogatori che per i destinatari.
  1. Comma 7 e Comma 7-ter dell’articolo 37 del d.lgs. 81/2008: specificano l’obbligo di formazione adeguata e aggiornata per Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti, con una periodicità almeno biennale per quest’ultimi, da svolgersi esclusivamente in presenza (la Commissione ha evidenziato a tal proposito che tale obbligo biennale è subordinato alla pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni).
  2. Accordo del 21 dicembre 2011: Accordo Stato-Regioni ancora vigente che, all’interno dell’Allegato A, stabilisce una periodicità quinquennale per l’aggiornamento formativo dei Preposti, con una durata minima di 6 ore, coerentemente con le mansioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  3. Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 16 febbraio 2022, n. 1: nella quale l’INL ha precisato che, in mancanza di un nuovo accordo, l’obbligo formativo per i Dirigenti e i Preposti resta quello stabilito dall’Accordo del 2011. Secondo tale circolare pertanto la periodicità biennale e le modalità in presenza richieste dal comma 7-ter non costituiscono per ora elementi vincolanti, in quanto tali obblighi entreranno in vigore solo con l’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione per gli interpelli ha confermato la validità della TESI B, ritenendo che le disposizioni del comma 7-ter dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 siano effettivamente subordinate alla pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni. Di conseguenza, in mancanza di quest’ultimo, resta vigente la periodicità quinquennale per l’aggiornamento formativo dei Preposti, come stabilito dall’Accordo del 2011.

PASS S.R.L., fin dal giugno 2022, aveva previsto come ancora valida la periodicità quinquennale per l’aggiornamento dei Preposti, in contrasto con quanto indicato da numerosi enti di formazione e da alcuni esperti legali che ritenevano la biennalità immediatamente applicabile. Ad oggi, pertanto, la quinquennalità è ancora in vigore, anche se tale situazione potrebbe cambiare nel breve periodo nel caso in cui venisse pubblicato il nuovo Accordo Stato-Regioni, che introdurrà la biennalità.

La nostra interpretazione normativa in merito alla possibilità di mantenere la periodicità quinquennale, pur ritenendo a tutti gli effetti un valido consiglio anticipare l’aggiornamento della formazione del preposto ogni 2 anni e nonostante il mantenimento del vecchio programma del corso stesso (non essendo stato pubblicato quello previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni), si è rivelata corretta e ha anticipato quanto chiarito dall’interpello n.6/2024 appena pubblicato.

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