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La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. n.146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. 

Tale decreto contiene anche modifiche rilevanti al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. 81/2008.

Le modifiche apportate al D. Lgs. 81/2008, già entrate in vigore dallo scorso 21 dicembre 2021, riguardano diversi articoli, dai provvedimenti di sospensione agli obblighi connessi con la figura del preposto, fino alle novità su formazione ed addestramento.

In questo articolo li illustriamo sinteticamente. Il 23 febbraio sarà possibile inoltre partecipare al nostro Corso di Aggiornamento per RSPP/ASPP “Modifiche al D.LGS. 81/2008: analisi delle principali novità introdotte”. Clicca sul pulsante qui presente per leggere le informazioni e scaricare il modulo di iscrizione!

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Organi di vigilanza: nuove attribuzioni all’INL per la sospensione dell’attività lavorativa

Tra le modifiche al Testo Unico introdotte agli artt. 13, 14 e all’Allegato I vi sono le seguenti:

  1. vengono estesi all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le Aziende Sanitarie Locali (ASL)
  2. è stata rielaborata la disciplina di sospensione dell’attività lavorativa, totale o parziale, da parte degli organi di vigilanza e controllo, a seguito della presenza di lavoratori irregolari o di gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Provvedimenti di sospensione – Allegato I D.Lgs. 81/2008: non è necessaria la reiterazione delle violazioni

I provvedimenti di sospensione possono essere adottati da INL e dalle ASL quando:

  1. all’atto ispettivo almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti impiegato senza instaurazione del rapporto di lavoro;
  2. vengono verificate gravi carenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell’allegato I del D.Lgs. 81/08, quali:
    1. Mancata elaborazione del DVR
    2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
    3. Mancata formazione ed addestramento
    4. Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
    5. Mancata elaborazione del POS
    6. Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto
    7. Mancanza di protezione contro il vuoto
    8. Mancata applicazione delle armature di sostegno
    9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici
    10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi
    11. Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti
    12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo
    13. Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.

Il nuovo Art. 14 del Testo Unico non prevede più la necessità di reiterazione delle violazioni per la sospensione dell’attività ma, una volta accertate dall’organo di vigilanza, verrà emesso provvedimento di sospensione.

Preposto: individuazione, obblighi, formazione e sanzioni

Individuazione del preposto 

Le modifiche introdotte all’Art. 18 dispongono l’obbligatoria individuazione del Preposto: si prevede quindi, secondo l’attuale interpretazione giurisprudenziale, una individuazione formale dei lavoratori che svolgono detto ruolo.

Le integrazioni agli articoli sopra citati portano ad un inasprimento delle sanzioni previste per il Datore di Lavoro.

Il ruolo del Preposto in azienda

Infine, una ulteriore modifica riguarda la funzione ed il ruolo del Preposto sulla sicurezza in azienda. Nel D. Lgs. 81/2008 modificato viene esplicitato che il Preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività di vigilanza.

Quanto modificato dell’Art. 19 introduce un rinforzo degli obblighi del preposto, rendendo l’azione dello stesso più incisiva rispetto al verificarsi di comportamenti o azioni considerate non sicure. In particolare sia sull’idoneità dei mezzi e delle attrezzature sia sul modo di operare dei lavoratori.

In particolare, il comma 1 riporta i seguenti obblighi così come modificati:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

In relazione alle novità introdotte per la figura del Preposto e relativi obblighi, l’Art. 26 comma 8-bis) richiede che in regime di appalto o subappalto i Datori di Lavoro appaltatori/subappaltatori debbano comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto. Si riporta il comma citato:

8-bis) Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Obblighi del Medico Competente

Un’altra modifica sostanziale del Testo Unico è contenuta nell’Art. 25, inerente agli obblighi del Medico Competente. 

In particolare, il comma 3 riporta che il MC consegna al datore di lavoro e al lavoratore, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale.

Formazione e addestramento – novità

E’ stato modificato anche l’Art. 37 del Testo Unico: entro il 30 giugno 2022 verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione.

Verranno individuate le durate, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro. Anche le modalità di verifica finale di apprendimento per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le modalità delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative seguiranno una linea ben definita.

Novità anche in materia di addestramento: è definita come lo svolgimento di prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, anche in relazione all’applicazione delle procedure di lavoro. L’avvenuto addestramento dovrà essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato.

La formazione per i Preposti, prevede l’aggiornamento a cadenza biennale e può essere erogata esclusivamente con modalità in presenza.

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