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L’evoluzione normativa in materia di Prevenzione incendi ha determinato, tra le molte novità, anche una necessità fondamentale: l’allineamento del linguaggio e delle procedure, per renderle maggiormente unitarie ed applicabili in modo coordinato.
In questa ottica, al “codice di prevenzione incendi “, si è reso necessario allineare anche i contenuti del DM 10/03/98, favorendo quindi, tra le varie cose, anche l’adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull’approccio prestazionale, che guida a tutti gli effetti il panorama normativo attuale.
Questi concetti sono la base fondante del decreto 3/9/2021 e del suo allegato I, meglio noto come “mini codice”, decreto monotematico relativo alla progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro (applicazione del art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2 del D.Lgs. 81/08.

L’art. 3 del decreto definisce come dovrà essere condotta la valutazione del rischio incendio e come si dovranno individuare le misure di prevenzione, protezione e gestionali, dettando i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.

Nota importante è relativa al fatto che il dm 3/9/2021 è relativo a tutti i luoghi di lavoro, mentre l’allegato I si riferisce solo a quelli a basso rischio d’incendio.
L’unitarietà di applicazione accennata sopra, diventa evidente considerando che per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro possiamo utilizzare sempre il “Codice”, anche nei luoghi a basso rischio, e per le attività che non abbiano una regola tecnica, che non rientrano nella definizione di basso rischio, il codice rimane unico riferimento applicabile in maniera cogente.

Questo esteso panorama di norme applicabili richiede peraltro anche alcune considerazioni in capo alle nuove competenze degli RSPP.
Riflettendo infatti sul campo di applicazione del decreto, viene spontaneo comprendere che la definizione di luogo a basso rischio implica per molti la necessità di progettazione con riferimenti che vanno oltre quelli dell’allegato I.
Ne consegue l’importanza anche per gli RSPP di acquisire strumenti adeguati in merito alla classificazione delle attività e alla corretta redazione della valutazione rischio incendio ai sensi del Minicodice, ferma restando la necessaria integrazione con i professionisti antincendio, creando sinergie potenzianti che possono definire le migliori valutazioni e soluzioni nel contesto della sicurezza e della prevenzione incendi.

 

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