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La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Calderoli, ha esaminato l’ordine del giorno del 7 novembre 2024 e, nell’ambito delle decisioni prese, ha disposto il rinvio del Nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale accordo è volto a definire la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, come previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo alcuni commenti pubblicati recentemente l’interpello n.6/2024 risulta profondamente sbagliato nel suo approccio, poiché anziché fornire una fedele applicazione della Legge, sembra creare interpretazioni arbitrarie che finiscono per alterare il significato originario delle norme. Secondo alcuni esperti legali l’articolo 37, in conseguenza della modifica apportata dalla Legge 151/2021 al Testo Unico, chiarisce in modo inequivocabile che l’aggiornamento della formazione del Preposto debba essere regolato dal nuovo Accordo Stato-Regioni soltanto in merito al programma e alla durata dei corsi. Di conseguenza, il precedente Accordo del 2011 avrebbe perso qualsiasi valore legale in merito alla periodicità dell’aggiornamento, e un interpello non potrebbe modificare tale situazione mantenendo ancora valida la periodicità quinquennale. Pertanto, in assenza di una regolamentazione aggiornata (il nuovo Accordo Stato Regioni nel caso specifico), il mancato aggiornamento del Preposto biennale (periodicità introdotte dalle modifiche al Testo Unico apportate dalla Legge 151/2021) non rimarrebbe privo di specifiche normative cogenti, essendo stato modificato l’art.37.
Tali pareri sostengono anche che l’Accordo del 2011 prevedeva un aggiornamento della formazione facoltativo per Dirigenti e Preposti, pertanto, ritengono che non spetti a un interpello trasformare una facoltà in un obbligo.

Viene riportato di seguito il contenuto del comma 7 ter dell’art 37 del D.Lgs 81/08:

“Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.”

Tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, è previsto che siano definiti i contenuti minimi e la durata minima dei corsi di formazione obbligatori, tra i quali quelli dei Preposti, in conformità con quanto stabilito da un nuovo Accordo Stato-Regioni che doveva essere pubblicato entro il 30 giugno 2022.

Di seguito il testo del comma 2:
“Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire9: l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;”

Allo stato attuale ci troviamo pertanto di fronte ad una situazione ibrida nella quale la formazione rimane disciplinata dai vecchi Accordi Stato-Regioni in merito a durata e contenuti minimi nonché modalità di erogazione, come sancito dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, ma ciò nonostante le modifiche introdotte dalla Legge 151/2021 all’art.37 del Testo Unico avrebbero ristretto la periodicità dell’aggiornamento a due anni.

In conclusione l’interpello n.6, seppure gerarchicamente meno importante delle modifiche apportate dalla normativa in vigore, cerca di apportare un chiarimento utile ad interpretare il buco normativo creato dal paleolitico ritardo della pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regioni, riportando la periodicità dei corsi di aggiornamento dei Preposti alla quinquennalità, in assenza dell’atto normativo che ne deve introdurre contenuti e durata.

L’attuale mancanza di regole chiare e interpretazioni coerenti rischia di lasciare le decisioni finali nelle mani dei giudici, che, con la loro discrezionalità, determinano l’interpretazione prevalente, aggiungendo un livello di incertezza indesiderato.

Prossimamente sono previste ancora due sessioni della Conferenza Stato-Regioni, il 28 novembre e il 18 dicembre, che potrebbero finalmente portare chiarezza. Un ennesimo rinvio dimostrerebbe, però, ancora una volta, la scarsa competenza e senso della realtà con cui queste questioni vengono trattate.

PASS S.r.l. ha sempre mantenuto onestà nei confronti dei propri clienti e pur consigliando aggiornamenti biennali, anche solo per garantire un’informazione aggiornata sui cambiamenti legati al ruolo del Preposto, non ha mai spinto in modo coercitivo su un obbligo ancora non sicuro. Al contrario, abbiamo assistito ad operazioni di puro marketing di alcuni centri di formazione che hanno a lungo insistito sull’obbligatorietà biennale con un approccio poco trasparente, evidentemente motivati dal desiderio di aumentare i loro profitti.

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