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Riepiloghiamo di seguito le ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le relative scadenze e adempimento

Comunicazione dei dati aggregati e sanitari di rischio: scadenza al 31/05/2024

Il Ministero della Salute con Circolare prot. n. 9463 del 27/03/2024, ha prorogato al 31/05/2024 il termine per la trasmissione telematica da parte del medico competente dei dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2023, secondo il modello allegato 3B.

In applicazione dell’art. 4, c. 1 del DM 9/07/2012, come modificato dal DM 6/08/2013 e dal successivo DM 12/07/2016, la comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica INAIL “Comunicazione medico competente”, disponibile sul portale istituzionale di INAIL, da parte dei Medici competenti aziendali.

 

“End Of Waste” carta e cartone e disciplina del recupero: risposta ad interpello MASE

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. venivano richiesti al MASE alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina sul recupero dei rifiuti di carta e cartone.

Nello specifico veniva richiesto di chiarire se… “a seguito della richiesta di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 152/06 inoltrata da un gestore di impianto di recupero di rifiuti di carta e cartone, attualmente autorizzato all’attività di messa in riserva R13 per una potenzialità pari a 15.000 t/a ed alla attività di riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi R3, sia possibile poter rilasciare al medesimo soggetto richiedente un’autorizzazione all’esercizio di una doppia linea di recupero dei rifiuti di carta e cartone, di cui una da adibire a recupero R12 secondo i criteri specifici dell’end of waste disciplinati dal DM 188/2020 e l’altra a recupero R3 di Materia Prima Seconda di carta e cartone secondo il DM 05/02/1998”.

Il Ministero sul punto ha precisato che con riguardo alla possibilità di rilasciare al soggetto richiedente un’autorizzazione al recupero R3 di Materia Prima Seconda di carta e cartone secondo il DM 05/02/1998, ha richiamato quanto indicato dall’articolo 184-ter, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: “In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, e ai regolamenti di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161 e 17 novembre 2005, n. 269”. Nel caso sottoposto al MASE, dunque, l’entrata in vigore del DM 188/2020 farebbe decadere tale possibilità.

 

Patente a crediti per le imprese in attività di cantiere: in vigore dal 01/10/2024

E’ stato pubblicato il D.L. n. 19 del 02/03/2024 relativo a “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, che aggiorna il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. introducendo un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. Patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili, in vigore dal 01/10/2024.
Il Decreto PNRR 2024 all’art. 29 modifica l’art. 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. definendo il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi o “Patente a crediti”, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili a partire dal 01/10/2024. La Patente verrà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del legale rappresentante dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente. I criteri per il rilascio della Patente sono elencati nel comma 1 del nuovo art. 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Il comma 11 prevede che non sono tenuti al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n. 36/2023.

 

Piombo e diisocianati: pubblicata nuova Direttiva UE

Entra in vigore l’08/04/2024 la Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati.

Il provvedimento interviene con modifiche sulla direttiva 2004/37/CE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione durante il lavoro ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione e con modifiche anche sulla direttiva 98/24/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici, fissando per la prima volta un limite complessivo di esposizione professionale ai diisocianati e un limite di esposizione di breve durata.

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 09/04/2026 e informarne immediatamente la Commissione.

 

Operazione di recupero R12 e condizioni da rispettare: risposta ad interpello MASE

Con istanza di interpello veniva richiesto al MASE un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale in merito alla possibilità di autorizzare un riavvio a messa in riserva (R13), invece che a deposito temporaneo, di un rifiuto proveniente da un trattamento con cambio codice EER in R12.

Nello specifico veniva richiesto se è possibile rilasciare un’autorizzazione che consenta un seguente ciclo di lavorazione:
– presa in carico di rifiuto in ingresso in R13;

– invio del rifiuto a trattamento R12;

– da tale attività R12 deriverebbe un rifiuto con codice EER della tipologia 19.XX.XX;

– ripresa in carico del rifiuto in R13;

– successivamente tale rifiuto, a seconda delle esigenze di mercato e sempre nell’ambito delle quantità autorizzate di stoccaggio istantaneo della messa in riserva, verrebbe inviato a lavorazione R3/R5, a seconda della tipologia di rifiuto, per produrre Materia Prima Seconda.

Il Ministero sul punto precisa che, con riferimento all’operazione di recupero R12, di cui all’allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., definito come “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11” è opportuno segnalare la presenza di una nota, associata a tale definizione, che ne consente l’utilizzo a determinate condizioni, vale a dire “In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11.”

Pertanto, fermo restando che l’elenco delle operazioni riconducibili alle “operazioni preliminari precedenti al recupero”, di cui alla citata nota alla operazione R12 dell’allegato C, non è tassativo, la possibilità di attribuire il codice R12 ad
una operazione di recupero è preliminarmente subordinata alla “mancanza di un altro codice R appropriato”, rappresentando lo stesso un codice residuale e dipende inoltre dalla successiva destinazione dei rifiuti, oggetto di trattamento, a una delle operazioni contraddistinte dai codici da R1 a R11, escludendo di fatto la messa in riserva di rifiuti in R13.

Le Autorità competenti, precisa il MASE, sono tenute a valutare il rispetto delle condizioni sopra richiamate al fine di identificare correttamente le operazioni di recupero da autorizzare a seconda delle condizioni specifiche dell’impianto, ponendo altresì attenzione alla corrispondenza tra le tipologie di rifiuti oggetto dell’attività di recupero, dei relativi codici EER e l’attività effettivamente svolta sui rifiuti stessi.

 

Registro pile ed accumulatori: obblighi e adempimenti

L’art. 14 del D.Lgs. 20/11/2008, n. 188 prevede l’istituzione del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori; all’interno di tale registro e’ prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza.

Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 punto m) considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 25 c. 3 del D.Lgs. 20 novembre 2008 n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

 

Albo Nazionale Gestori Ambientali e requisiti R.T: scadenza periodo transitorio al 15/04/2024

In relazione agli obblighi stabiliti dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali sulla qualifica del Responsabile Tecnico, si evidenzia come la Delibera n. 5 dell’11/10/2023 stabilisce come, in caso di mancato superamento dell’esame di idoneità a cui è tenuto il R.T. in regime transitorio, viene meno uno dei requisiti necessari per esercitare tale ruolo e affinchè l’impresa possa rimanere iscritta nelle categorie dell’Albo che lo prevedono, stabilisce che l’impresa può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per un periodo massimo di 180 giorni (ovvero fino al 15/04/2024).

In tal modo si vuole consentire all’R.T. di superare l’esame di idoneità. In tale periodo il ruolo verrà svolto temporaneamente da parte del legale rappresentante dell’impresa. Resta inteso che l’eventuale nomina di un nuovo responsabile tecnico deve essere oggetto di apposita istanza da parte dell’impresa alla Sezione competente per territorio. Il periodo durante il quale il legale rappresentante dell’impresa assume provvisoriamente le funzioni del responsabile tecnico, ai sensi della Deliberazione n. 1 del 30/01/2020, è considerato valido a tutti gli effetti ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dalla Delibera n. 6 del 30/05/2017 e s.m.i. per il rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità.

 

Adempimenti e pagamenti diritti Albo gestori ambientali e attività di recupero rifiuti in “semplificata”: scadenza al 30/04/2024

Il 30/04/2024 è il termine ultimo per effettuare diversi adempimenti di carattere ambientale; nello specifico:

  • Albo Nazionale Gestori Ambientali: scadenza dell’obbligo di versamento dei diritti annuali di iscrizione per tutti gli iscritti nelle varie categorie, ai sensi dell’art. 212 c. 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla sezione regionale di riferimento;
  • Provincia/Città metropolitana: versamento dei diritti annuali alla Provincia/Città metropolitana territorialmente competente per le aziende iscritte nell’elenco delle ditte abilitate al recupero di rifiuti in “procedura semplificata”, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità indicate dal DM n. 350 del 21/07/1998.

 

MUD 2024: pubblicato il DPCM 26/01/2024 – scadenza 30/06/2024

Con DPCM 26/01/2024, pubblicato in GU del 02/03/2024, relativo all’”Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024”, è stato approvato il nuovo modello di MUD da presentare alle CCIAA competenti.

Gli allegati al provvedimento saranno resi disponibili e consultabili sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Si ricorda che il termine per la presentazione dei dati richiesti in tale modello, in base a quanto previsto nell’art. 6 comma 2bis – Legge 70/94, è fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, ovvero entro il 30/06/2024.

 

CONAI: adempimenti Aprile 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/04/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.

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