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Riepiloghiamo di seguito le ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le relative scadenze e adempimento

“Patente a crediti” per attività di cantiere: operativo il portale INL dal 01/10/2024

E’ stato pubblicato il D.M. 18/09/2024, n. 132 che finisce le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; con Circolare INL n. 04/2024 del 23/09/2024 sono stati inoltre forniti utili riferimenti ed indicazioni sulle modalità operative per conseguire tale qualificazione.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti, da trasmettere via pec a INL e valida fino al 31/10/2024.

Dal 01/10/2024 risulta attivo il portale dell’INL che permette il caricamento della documentazione richiesta ai fini del rilascio della patente; sono infatti richiesti i seguenti requisiti:

  1. a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
  3. c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

RENTRI: rilasciate nuove funzionalità della piattaforma per i “Produttori di rifiuti non iscritti”

Si segnala come sulla piattaforma RENTRI sono state attivate alcune nuove funzionalità, in particolare, nell’area “servizi per l’interoperabilità”.

In particolare:

  • sono stati rilasciati nuovi endpoint tra i quali, particolarmente importante, è il servizio di validazione strutturale dei dati del registro informatico come previsto dalla modalità operativa 17 “Specifiche tecniche” al punto 17.4 e dalla Modalità operativa 8 “Vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico”, specificatamente per il controllo tra i dati del registro informativo e i dati trasmessi al RENTRI. Il servizio di validazione è accessibile anche in area riservata “Operatori “ e “Soggetti Delegati”.
  • è stata aggiornata la documentazione delle API con particolare riferimento a:
  • nuovo endpoint di validazione già citato;
  • nuovi endpoint di consultazione degli iscritti e delle autorizzazioni comunicate al RENTRI;
  • aggiornamento endpoint per la trasmissione dei dati dei registri per gestire più intermediari, l’adeguamento di alcune validazioni e l’arricchimento delle descrizioni delle validazioni applicate;
  • aggiornamento dello schema XSD, rentri-movimenti per consentire l’indicazione di più intermediari e rentri-common per la revisione della validazione dei codici fiscali;
  • pubblicazione della guida per il “registro in formato digitale”.

Inoltre, sempre in ambiente DEMO, è stata rilasciata l’area “Produttori di rifiuti non iscritti” che consente ai Produttori di rifiuti che non devono iscriversi al RENTRI o che si iscriveranno in un momento successivo di registrarsi per vidimare digitalmente ed emettere i FIR cartacei.

 

Aggiornamento “Direttiva Cancerogeni”: pubblicato il D.Lgs. 135/2024

E’ stato pubblicato il D.Lgs. 04/09/2024, n. 135 di recepimento della Direttiva UE 2022/431 che revisiona e aggiorna la Direttiva Cancerogeni (Direttiva UE 2004/37/CE); esso entra in vigore dall’11/10/2024.

Con tale provvedimento viene coordinata la disciplina nazionale in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro e aggiornato l’attuale sistema di sorveglianza sanitaria, per assicurare la corretta applicazione della direttiva UE 2022/431.

Negli allegati al decreto si segnala l’inserimento di un nuovo Allegato XLIII-BIS sul Piombo e composti ionici, e le sostituzioni complete di:

  • ALLEGATO XXXVIII che riportava la tabella coi valori di esposizione professionale, previsti al Titolo IX capo I;
  • ALLEGATO XLIII che riportava la tabella coi valori di esposizione professionale, previsti al Titolo IX capo II.

 

Decreto “End of waste rifiuti da costruzione e demolizione”: pubblicato il DM n. 127 del 28/06/2024

Pubblicato sulla G.U. il Decreto MASE 28 giugno 2024, n. 127 recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006” che definisce le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione, e altri inerti di origine minerale.

Tale provvedimento, in vigore dal 26/09/2024, è composto da 9 articoli e 3 allegati tecnici, che sostituisce il precedente DM 152/2022; il nuovo regolamento ha:

  • ampliato l’ambito di applicazione (attraverso l’estensione anche ai rifiuti abbandonati – codice EER 20.03.01; si veda Allegato 1: Tabella 1 – Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato);
  • previsto nuovi e più favorevoli limiti qualitativi di concentrazione degli inquinanti (differenziati in funzione dei diversi utilizzi);
  • introdotto importanti semplificazioni procedurali.

Si segnala, infine, che, come stabilito all’art. 8 del decreto in questione, ai fini dell’adeguamenti ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni, i produttori di aggregato recuperato avranno tempo fino al 25/03/2025 (180 giorni a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo regolamento) per la modifica del provvedimento autorizzativo in essere (ai sensi dell’art. 208 o art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

 

UNI 9994-1:2024: circolare di chiarimenti sulla manutenzione antincendi

Con Circolare n. 14537 del 16/09/2024 il Ministero fornisce alcune indicazioni operative sulla norma UNI 9994-1: 2024 per il tecnico manutentore degli estintori di incendio ai fini del mantenimento nel tempo delle prestazioni previste dal fabbricante.

In particolare, si evidenzia come tale norma:

  • aggiorna i criteri per la manutenzione degli estintori d’incendio portatili e carrellati, e riclassifica le tipologie di estintori a base d’acqua;
  • modifica alcune terminologie e ridefinisce la fase di “Sorveglianza”, allunga i tempi di periodicità massima della fase di “Revisione programmata” e modifica la fase di “Collaudo”
  • identifica le modalità di determinazione delle decorrenze iniziali degli interventi manutentivi e si ribadisce la conformità al prototipo certificato anche nelle sostituzioni dei componenti.

 

Comunicazioni Fgas: nuovo regolamento UE in vigore

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, è stato pubblicato il Regolamento UE 2024/2195 della Commissione del 04/09/2024 che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all’articolo 26 del Regolamento UE 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione UE n. 1191/2014.

L’allegato del regolamento stabilisce il formato delle comunicazioni che i produttori, importatori, esportatori e taluni utilizzatori di gas fluorurati a effetto serra sono tenuti a trasmettere ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573. Salvo diversa indicazione nelle sezioni pertinenti dell’allegato, i dati comunicati riguardano le attività dell’impresa durante l’anno civile oggetto della comunicazione.

In ogni sezione sono indicati separatamente le unità di misura, i gas interessati, il livello di dettaglio e l’anno nel quale le attività devono essere comunicate. Il formato generale dello strumento di comunicazione è stabilito nelle varie sezioni dell’allegato.

Il regolamento, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, è entrato in vigore il 25/09/2024.

 

RENTRI: termini per la fruizione del servizio di stampa del format di registro di carico e scarico e vidimazione dei FIR e registri digitali

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 04/11/2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).

Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione. Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025. I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

 

CONAI: adempimenti Ottobre 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/10/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

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