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Riepiloghiamo di seguito le ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le relative scadenze e adempimentnormativa

RENTRI: pubblicato nuovo decreto su istruzioni e modalità di accesso ed iscrizione

E’ stato pubblicato il Decreto Direttoriali del MASE n. 143 del 6/11/2023, in attuazione dell’art. 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del D.M. n. 59 del 2023, che definisce le modalità operative inerenti a:

  • trasmissione dei dati al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI);
  • accesso e iscrizione da parte degli operatori al nuovo sistema;
  • requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori;
  • modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.
  • Le Modalità operative contenute in questo documento sono presentate in 18 schede e per ognuna di esse è stato individuato il soggetto destinatario:
  • Modalità operative per l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori (modalità 1-3)
  • Modalità operative per la gestione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo (modalità 4-7)
  • Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante sistemi gestionali (modalità 8-10)
  • Modalità operative per la trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante interoperabilità (modalità 11-12)
  • Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR e per la trasmissione dei dati mediante servizi di supporto (modalità 13-15)

Requisiti e specifiche tecniche (modalità 16-18)Dall’8/11/2023 è stato reso attivo il portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI (www.rentri.gov.it).

 

Amianto: pubblicata la “Direttiva Amianto” Dir. UE 2023/2668 e le prassi UNI/PdR 152/2023

La Direttiva UE 2023/2668, rivede il valore limite e la metodologia di misurazione per le fibre di amianto al fine di ridurre il rischio mediante un abbassamento dei livelli di esposizione per proteggere meglio i lavoratori dalle malattie professionali legate all’amianto per garantire che nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione superiore a 0,01 fibre di amianto per cm³. E’ stata inoltre pubblicata da UNI, con l’ausilio di Sportello Amianto Nazionale, la prassi UNI/PdR 152 di riferimento sulle modalità di “Valutazione dello stato di conservazione delle coperture e tamponamenti contenenti amianto in matrice cementizia” e sui “Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del Responsabile del rischio amianto”.

Nella Direttiva UE 2023/2668 è previsto l’impiego di un metodo più moderno e sensibile per il conteggio delle fibre di amianto, ovvero la microscopia elettronica (EM).

La prassi UNI/PdR 152 si compone di due parti:

  • UNI/PdR 152.1 “Materiali contenenti amianto – Parte 1: Valutazione dello stato di conservazione delle coperture e tamponamenti contenenti amianto in matrice cementizia”: il documento sarà in grado di definire il potenziale degrado delle coperture e dei tamponamenti in lastre di cemento amianto (C/A) o la loro attitudine al rilascio di fibre, necessari per effettuare la valutazione dello stato di conservazione relativamente alle coperture e ai tamponamenti afferenti al patrimonio immobiliare da effettuarsi a cura del soggetto titolato per l’immobile in esame, per la definizione delle azioni da intraprendere (monitoraggio e/o bonifica);
  • UNI/PdR 152.2 “Materiali contenenti amianto – Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del Responsabile del rischio amianto” si concentra invece sulla figura professionale dedita al rischio amianto, delineando competenze, compiti e abilità, tenendo conto del Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework – EQF) e con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ).

 

Malattie professionali – D.P.R. 1124/1965: aggiornamento DM 10/10/2023

Le malattie professionali sono definite “tabellate” se sono presenti nelle tabelle indicate dalla normativa di riferimento (DPR n. 1124/1965 e s.m.i.); in tal caso, al lavoratore non compete l’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. L’ultimo aggiornamento dell’elenco relativo alle malattie professionali è quello contenuto nel Decreto 10/10/2023 “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura”, in vigore dal 19/11/2023.

Le malattie tabellate sono inserite in un elenco allegato al DPR n. 1124/1965 s.m.i., il cosiddetto “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

 

Modalità di campionamento dei rifiuti: aggiornata la norma UNI 10802

È stata pubblicata il 05/10/2023 la nuova edizione della norma UNI 10802 “Rifiuti – Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati”. Essa contiene i principi e le procedure per garantire l’affidabilità e la qualità del prelievo di un campione di rifiuti e la sua preparazione per le analisi degli eluati; essa deve essere implementata entro il 05/01/2024.

La norma, richiamate le indicazioni per la definizione di un piano di campionamento di rifiuti, descrive:

  • modalità di campionamento manuale di rifiuti in relazione al loro diverso stato fisico;
  • procedure di riduzione dimensionale dei campioni di rifiuti prelevati in campo, al fine di facilitarne il trasporto in laboratorio;
  • procedure per l’imballaggio, la conservazione, lo stoccaggio del campione a breve termine e il trasporto dei campioni di rifiuti;
  • documentazione per la rintracciabilità delle operazioni di campionamento.

La norma in questione si applica ai rifiuti che si trovano allo stato liquido, liquefattibile per riscaldamento, pastoso, solido (polverulento, granulare, grossolano e monolitico) e ai fanghi. I principi tecnici enunciati nella norma possono costituire un riferimento anche per altre matrici solide e liquide quali, per esempio, i cosiddetti End of Waste.

Prima di dare avvio alle operazioni di campionamento, deve essere redatto un piano di campionamento i cui elementi minimi sono individuati al punto 4. In sostanza il documento deve contenere gli obiettivi tecnici e le istruzioni operative che portino il campionatore a svolgere la propria attività in modo certo e definito.

La norma UNI 10802 individua le modalità di campionamento dei rifiuti liquidi (punto 5) e dei rifiuti solidi e pastosi (punto 6) nonché le indicazioni per l’esecuzione della riduzione dimensionale dei campioni e le modalità di sotto-campionamento dei rifiuti liquidi, pastosi e solidi (punto 7). I principali documenti che consentono di tenere sotto controllo le fasi di campionamento, dimostrare la trasparenza delle operazioni svolte e assicurare la completa tracciabilità, sono:

  • verbale di campionamento
  • etichetta per l’identificazione del campione
  • catena di custodia

 

Interpello sicurezza sul lavoro n. 5/ 2023: chiarimenti su nomina e figura del preposto

La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per alcuni quesiti relativi all’obbligo della nomina e peculiarità della figura del preposto in azienda.

I quesiti richiesti alla Commissione risultano i seguenti:

  • Si chiede se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
  • Si chiede se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione;
  • Si chiede se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;
  • Si chiede se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.

Al riguardo, la Commissione chiarisce che dovrebbe ritenersi che, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

 

EoW da rifiuti inerti: interpello su nuova decorrenza dei termini di adeguamento al DM 152/2022

Con istanza di interpello è stata richiesta un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale su alcuni aspetti relativi ai termini di adeguamento alle specifiche di cui al DM 152/2022 da parte dei soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi di gestione e trattamento di rifiuti inerti.

Nello specifico i quesiti posti risultano i seguenti:

a) quale sia il termine ultimo assegnato alle imprese già dotate di autorizzazione al recupero per adeguarsi alle prescrizioni dell’art. 8, comma 1, del DM MASE n. 152/2022, in forza della norma di cui all’articolo 11, comma 8-undicies, del D.L. n. 198/2022 come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, che si ritiene essere il 3 maggio 2024.;

b) se gli impianti oggi autorizzati in forza di previgente disciplina (“i Produttori”), sia in forma semplificata che ordinaria, entro la suddetta data debbano adeguarsi ai criteri del nuovo Regolamento oppure se, sempre entro la suddetta data, debba semplicemente presentare all’autorità competente rispettivamente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando la quantità massima recuperabile, in caso di autorizzazione semplificata, ovvero un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III -bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di autorizzazione ordinaria, e se pertanto l’adeguamento debba essere posto in essere decorsi i 90 giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 216 citato, nel primo caso, o all’esito della procedura espressa di aggiornamento dell’autorizzazione, nel secondo caso.

Come noto, il DM n. 152/2022 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, è entrato in vigore il 04/11/2022. Il MASE inoltre ricorda che sta lavorando alla predisposizione di un nuovo testo regolamentare che andrà a sostituire il DM n. 152/2022 in vigore. Sulla base di ciò, si evidenzia che sarà proprio la prossima entrata in vigore del regolamento a dettare le nuove tempistiche ai fini dell’adeguamento delle autorizzazioni da parte dei produttori.
Si evidenzia, inoltre, che nel testo sottoposto a consultazione pubblica, il MASE ha previsto specifiche modifiche nei termini fissati dagli articoli 7 e 8, rispetto al decreto in vigore. In particolare, all’articolo 7 “Monitoraggio” è stato considerato un termine di 24 mesi, dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto, per valutare l’opportunità di una ulteriore revisione da parte del Ministero; in riferimento, invece, all’articolo 8, è stato considerato l’obbligo da parte dei produttori, di adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro 6 mesi a partire dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento.

 

Whistleblowing: obblighi per le aziende in vigore dal 17/12/2023

l D.Lgs. n. 24 del 10/03/2023 ha aggiornato la normativa italiana in materia di whistleblowing recependo la direttiva (UE) 2019/1937; alla luce di tale decreto, dal 17/12/2023 le organizzazioni e aziende private con numero di addetti da 50 a 249 devono dotarsi di strumenti e procedure per le segnalazioni di illeciti aziendali con particolare attenzione alla protezione dei dati personali del segnalante.

I soggetti destinatari degli obblighi in materia di whistleblowing sono individuati agli art. 2 e 3 del D.Lgs. 24/2023: i soggetti del settore pubblico sono le amministrazioni pubbliche, le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblico servizio, le imprese a controllo pubblico e le imprese in house, anche se quotate.

I soggetti del settore privato sono quelli che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Per proteggere i soggetti che segnalano le condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo ed incentivare le segnalazioni, è necessario che le imprese individuate dal D.Lgs. 24/2023 mettano in atto apposite procedure di segnalazione, garantendo la riservatezza e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni.

Dal 17/12/2023 le aziende private con una media da 50 a 249 lavoratori subordinati o dotate di un modello organizzativo 231 hanno l’obbligo di istituire un canale di segnalazione interna efficace che consenta la gestione tempestiva ed efficiente delle segnalazioni garantendo la necessaria protezione della riservatezza del segnalante.

 

Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL): scadenze al 31/12/2023

L’art. 229 comma 4 del Decreto-legge n. 34 del 19/05/2020 ove risulta previsto l’obbligo della nomina del “Mobility Manager, che entro il 31/12 di ogni anno adottino un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale.

Le aziende su cui incombono tali obblighi sono imprese e pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Il Mobility Manager ha funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile per l’azienda. Promuove inoltre la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile.

Il PSCL è uno “strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa” e ha, tra gli altri, l’obiettivo di ridurre il traffico veicolare privato, a favore di forme di mobilità sostenibili, alternative all’uso individuale del mezzo privato a motore. Per la redazione del Piano il Mobility Manager deve far riferimento alle “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro” dei lavoratori.

Il PSCL del personale dipendente va redatto entro il 31/12 di ogni anno e, una volta adottato, va trasmesso in copia al Comune competente per territorio entro i successivi quindici giorni successivi alla data di adozione e, comunque, non oltre il 15/01 dell’anno successivo se elaborato entro il 31/12 dell’anno precedente.

 

Regione Veneto: adottata autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per gruppi elettrogeni di emergenza

La Regione Veneto con Decreto Direttoriale n. 154/2023, con efficacia dal 20/11/2023, ha adottato l’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza con limitato periodo di funzionamento.

Tale provvedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., adotta l’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza, inseriti in cicli produttivi e aventi funzionamento annuale inferiore a 200 ore, alimentati da benzina, gasolio, metano, GPL. A tal riguardo, la Regione Veneto ha ritenuto che, stante il carattere di emergenza ed il limitato periodo di funzionamento, l’autorizzazione generale possa applicarsi anche ai gruppi elettrogeni di emergenza installati all’interno di stabilimenti dotati di una autorizzazione in regime ordinario prevista ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

 

CONAI: adempimenti Dicembre 2023

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/12/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

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