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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di martedì 14 gennaio 2025, ha approvato, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il disegno di legge annuale dedicato alle piccole e medie imprese (PMI), in conformità a quanto previsto dall’articolo 18 della legge 11 novembre 2011, n. 180. Tale approvazione, come specificato nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 111, “è avvenuta con procedura d’urgenza, in attesa del parere della Conferenza unificata”.

La legge 180/2011, nota come “Statuto delle imprese”, stabilisce che il Governo, previa consultazione della Conferenza unificata (che rappresenta un punto d’incontro tra Stato, Regioni, Province, Comuni e comunità montane), presenti ogni anno un Disegno di Legge volto a sostenere e sviluppare le micro, piccole e medie imprese. Tale disegno di legge deve essere trasmesso alle Camere entro il 30 giugno e delineare gli interventi previsti per l’anno successivo.

Il testo del DdL appena approvato dal CdM tra i vari temi trattati per le piccole medie imprese (PMI) prevede importanti modifiche al Decreto 81/2008. ; Per avere alcune informazioni generali sui principali contenuti del DdL (già approvato dal CdM) si deve tornare, innanzitutto, al testo del Comunicato 111 il quale tra i vari temi analizza anche i seguenti i materia di sicurezza:

  • Esenzioni assicurative: Estensione dell’esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per i veicoli specifici utilizzati in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali;
  • Modelli organizzativi semplificati (MOG): L’INAIL svilupperà modelli specifici per migliorare la sicurezza nelle PMI, adattandoli alle loro dimensioni e riducendo gli adempimenti amministrativi;
  • Sicurezza sul lavoro agile: Introduzione di nuove norme per garantire che i Datori di Lavoro forniscano un’informativa scritta sui rischi connessi al lavoro agile, con sanzioni severe in caso di omissione.

Queste novità dimostrano una certa attenzione dedicata anche agli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro. Le principali modifiche del D.Lgs. 81/2008 che il Disegno di Legge mira ad ottenere sono le seguenti:

  • Nuovo compito INAIL in materia di MOG
    L’INAIL è incaricato di sviluppare modelli organizzativi e gestionali semplificati (MOG) per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, specificamente destinati alle piccole e medie imprese (PMI). In particolare, è prevista l’introduzione, all’articolo 30 del D.Lgs. 81/08, di un nuovo comma 5-ter, che stabilisce quanto segue:
    “5 ter In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, rispetto alla dimensione aziendale, e con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza all’imprese di dimensioni minori, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’INAIL, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del d. lgs. n. 81/2008:
    a) elabora, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendali;
    b) supporta le imprese nell’adozione dei modelli sul piano gestionale e applicativo.
    L’INAIL adotta le misure di cui al comma 1 nell’ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
    Il nuovo comma 5-ter dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08 incaricherebbe quindi l’INAIL di elaborare, in collaborazione con le parti sociali, modelli organizzativi semplificati per la salute e sicurezza sul lavoro nelle PMI, rispettando il principio di proporzionalità degli adempimenti. L’INAIL fornirà supporto nell’applicazione dei modelli, utilizzando risorse esistenti e senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza nelle imprese minori.
  • Novità relative alla formazione. È prevista una aggiunta all’art 37, comma 4 del D.Lgs 81/08 della lettera b-bis dove viene aggiunta la frase “durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro”. Secondo questa proposta sarà quindi possibile svolgere la formazione obbligatoria anche durante i periodi di cassa integrazione; Il Disegno di Legge propone un’ulteriore aggiunta con un comma 5 bis che prevederebbe che “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può svolgere, anche in parte rilevante, interventi formativi direttamente nei luoghi o negli ambienti di lavoro ove sono stati riscontrati comportamenti non corretti o si sono verificate anomalie o sinistri, anche utilizzando moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale”. Gli RSPP potranno quindi fornire formazione direttamente nei luoghi di lavoro utilizzando tecnologie avanzate, prime fra tutte la simulazione in ambienti virtuali. È sottinteso che tale ulteriore formazione è tuttavia aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria che non viene modificata in contenuti e durate.
  • Novità relative al lavoro agile e alle sanzioni. La Legge 22 maggio 2017 n.81, all’art 22 stabilisce che: “Il Datore di Lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro” e prosegue indicando che il lavoratore “è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal Datore di Lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno”. Le modifiche proposte dal Disegno di Legge sarebbero correlate al tema “lavoro agile” introdotto dalla Legge 81/2017 in quanto prevederebbero un ritocco all’’art 3 del D.Lgs 81/08 (campo di applicazione). In particolar modo l’articolo 9 del Disegno di Legge intende aggiungere all’art 3, dopo il comma 7, il comma 7 bis (già brevemente descritto nella parte introduttiva del presente approfondimento) che disporrebbe quanto segue: “Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del Datore di Lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, e in particolare quelli che attengono all’utilizzo dei video terminali, è assicurato dal Datore di Lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”. Viene pertanto trasferito anche nel testo del D.Lgs.81/2008 quanto introdotto dalla legge 81/2017, in particolare l’obbligo per il Datore di Lavoro di fornire sia al lavoratore che al rappresentante per la sicurezza un documento scritto, aggiornato almeno una volta all’anno, che identifichi i rischi generali e specifici legati alla modalità di lavoro agile. In caso di omissione di questo obbligo informativo, il Datore di Lavoro verrebbe punito con l’arresto da due a quattro mesi o con un’ammenda da 1.200 a 5.200 euro (modifica dell’articolo 55 D.Lgs. 81/08).

In conclusione, l’approvazione (per ora unicamente da parte del CdM) del Disegno di Legge annuale dedicato alle piccole e medie imprese rappresenta un passo significativo anche sulle modalità di applicare la sicurezza in un settore strategico per l’economia nazionale. Attraverso misure mirate che spaziano dalla semplificazione normativa alla sicurezza sul lavoro, dal sostegno economico alla tutela del lavoro agile, il Governo intende rispondere alle esigenze delle PMI, promuovendone la competitività e garantendo un contesto normativo più equo, accessibile e sicuro.

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