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Con il presente approfondimento si intende presentare un argomento tanto innovativo quanto complesso, relativo alla realtà virtuale e alla realtà aumentata, termini che nel linguaggio comune vengono spesso utilizzati erroneamente come sinonimi, inserite nel campo della formazione. Lo scopo consiste nell’evidenziare la differenza tra realtà virtuale (Virtual Reality, VR il relativo acronimo) e realtà aumentata (Augmented Reality, AR il relativo acronimo), spiegando come funzionano queste tecnologie immersive e come possono migliorare l’efficacia della formazione aziendale.

Partendo dalla definizione, per realtà virtuale si intende un ambiente interamente simulato con cui si può interagire usando dispositivi specifici che creano uno scenario realistico. Un esempio particolarmente noto è l’esperienza delle montagne russe VR al SeaWorld di Orlando.

La realtà aumentata sovrappone contenuti e animazioni virtuali alla realtà esistente, arricchendo l’esperienza. Vari sono gli esempi inerenti alla realtà aumentata, molti dei quali si possono riscontrare all’interno di videogiochi (ad esempio il Pokemon Go).

Entrambe le tecnologie hanno grandi potenzialità nel business, inclusa la formazione aziendale, rendendo l’apprendimento più coinvolgente, più efficace ed interattivo. Come nell’e-learning tradizionale, la VR offre un ambiente sicuro per esercitarsi, ma con la sensazione di “essere davvero lì”. È utile per situazioni intense, come la risposta alle emergenze, permettendo ai collaboratori di visualizzare scenari di pericolo realistici, essa inoltre coinvolge multi sensorialmente, migliorando l’efficacia dell’apprendimento. La realtà aumentata arricchisce diversamente l’apprendimento tradizionale sovrapponendo informazioni digitali al mondo reale, questo è utile per abbattere la barriera tra teoria e pratica. Ad esempio, nell’introduzione di nuove procedure, i discenti possono ricevere istruzioni in tempo reale su un macchinario, migliorando l’apprendimento pratico. Nonostante i costi di sviluppo attuali, la formazione aziendale è prevista come uno dei settori con maggiore crescita per queste tecnologie, infatti con la riduzione dei prezzi e l’aumento dei contenuti, VR e AR saranno fondamentali nella trasformazione digitale delle imprese.

Ad avvalorare l’utilizzo della realtà virtuale e della realtà aumentata come utile ed efficace strumento in relazione alla formazione (sia pratica che teorica), un esempio importante al momento disponibile è il progetto intitolato “Bric ID 35/1 2019” che ha come fine ultimo quello di formare i lavoratori sull’utilizzo in sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili. Esso è stato realizzato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche dell’Inail, in collaborazione con l’Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e il Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa. L’obiettivo della ricerca era fornire uno strumento di training a supporto di un protocollo di formazione e addestramento in sicurezza, destinato agli operatori addetti alla conduzione dell’attrezzatura e al personale dedicato alle attività di verifica periodica. L’evento prevedeva una sessione dimostrativa del dispositivo realizzato, che utilizza tecnologie in grado di produrre una simulazione basata sul movimento con grafica 3D immersiva. Attraverso questa tecnologia, gli operatori hanno interagito con uno scenario operativo virtuale, permettendo la riproduzione di situazioni complesse e/o pericolose, che nelle normali condizioni di addestramento e formazione non è possibile testare, ma che l’esperienza ha dimostrato essere causa frequente di incidenti e infortuni. Questo strumento è utile anche per formare nuovo personale addetto alle attività di verifica periodica, garantendo un percorso di apprendimento sicuramente più rapido ma altrettanto efficace nella riproduzione di situazioni diverse con cui confrontarsi, che altrimenti richiederebbe periodi di affiancamento non sempre gestibili in relazione alla necessità di personale.

A sostegno della tesi secondo la quale la realtà virtuale possa essere un ottimo strumento per la formazione in azienda, individuandolo come un vero e proprio metodo di apprendimento, segnaliamo una novità importante generata dall’interpello n.3 del 2024 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’interpello in questione è stato proposto dall’Università degli studi di Siena, la quale ha trasmesso specifica istanza per ottenere il parere della Commissione Ministeriale in merito alla possibilità di utilizzare la realtà virtuale come metodo di apprendimento e aggiornamento obbligatorio in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dall’art. 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. La richiesta si basa sulle modifiche introdotte dal Decreto Legge 146/2021 “Decreto Fiscale”, “che ha cambiato le modalità di verifica finale di apprendimento e l’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa”, e su quelle in riferimento all’art. 20 del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, che indica “i dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata come strumenti utili per contrastare gli infortuni sul lavoro e migliorare gli standard di salute e sicurezza nel contesto del Piano nazionale di ripresa e resilienza.” In merito a tale osservazione l’Università di Siena cita l’articolo 37 del D.lgs. 81/08 che al comma 1 dispone che “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche (…)”; il citato articolo sancisce altresì che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione devono essere definiti tramite un accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo. A tal proposito entro il 30 giugno 2022, la Conferenza avrebbe dovuto adottare un accordo per unificare, rivedere e modificare gli accordi esistenti sulla formazione, garantendo: “a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;”. Tuttavia tale norma non è ancora stata pubblicata ed è ancora oggetto di discussione e approfondimento tra i soggetti legislatori interessati.

L’Università cita inoltre l’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Ministro della salute, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 37 c. 2 del d.lgs. 81/08, Allegato A punto 3 che dispone che “La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. A tali fini è opportuno: a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione; c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche; d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità eLearning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l’impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti”.

L’Università cita infine l’articolo 20 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, intitolato “Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, che consente all’INAIL di promuovere protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali coinvolti nel Piano. Questi protocolli possono includere progetti di ricerca e sperimentazione di tecnologie come robotica, esoscheletri, sensoristica, materiali innovativi per abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per migliorare la salute e sicurezza sul lavoro.

In buona sostanza l’interpello proposto dall’Università di Siena cita elementi consistenti tratti dalla normativa in vigore a supporto della questione sottoposta alla Commissione Interpelli.

La Commissione, in risposta all’Università di Siena, ritiene che, in attesa dell’adozione del nuovo Accordo ai sensi dell’art. 37, comma 2, del d.lgs. n.81 del 2008, le modalità di erogazione della formazione e le metodologie di insegnamento/apprendimento debbano seguire gli Accordi attualmente vigenti, in particolare facendo riferimento all’Accordo del 21 dicembre 2011, Allegato A, punto 3.

In conclusione, l’utilizzo della realtà virtuale (VR) e della realtà aumentata (AR) nella formazione aziendale sembra già rappresentare un significativo avanzamento verso metodi di apprendimento più efficaci, sicuri e coinvolgenti. Queste tecnologie immersive permettono infatti di simulare situazioni complesse e pericolose in ambienti controllati, migliorando la preparazione pratica dei dipendenti e arricchendo l’esperienza formativa con informazioni in tempo reale.

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