Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante le attività lavorative.
Riferimenti normativi in ambito di DPI
A livello normativo è importante partire dal provvedimento più recente, ovvero il D.lgs. 19/02/2019 n. 17 relativo a questi dispositivi, nello specifico “adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”.
Classificazione dei DPI
I dispositivi di protezione individuale sono classificati secondo tre categorie, in ordine crescente a seconda del grado di rischio connesso all’attività lavorativa.
I DPI di prima categoria sono dispositivi di protezione per rischio minimo e danni di lieve entità (come l’effetto di vibrazioni, raggi solari, urti lievi, fenomeni atmosferici, ecc.).
Tra i DPI di seconda categoria, invece, vengono inclusi i dispositivi che sono legati ad attività con rischio significativo, dove viene richiesto un attestato di certificazione da parte di un organismo di controllo autorizzato.
I DPI di terza categoria sono dispositivi che proteggono il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute, così come dal rischio di morte.
Secondo le norme vigenti in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, è previsto un addestramento specifico obbligatorio per il loro utilizzo in modo corretto. Alcuni esempi di dispositivi di protezione individuale di terza categoria sono imbracature, caschi con allaccio sottogola, autorespiratori, guanti ignifughi, ecc.
In questa categoria rientrano anche i dispositivi di protezione individuale per rischio elettrico.
DPI e Covid-19
In concomitanza con l’emergenza da SARS-CoV-2 si parla frequentemente di maschere con filtri FFP2 ed FFP3, utilizzate anche contro rischio chimico e biologico in quanto i filtri di tipo 2 e 3, di cui sono dotati questi dispositivi, proteggono da agenti di dimensioni del millesimo di millimetro.
Nel corso dell’ultimo anno, a fronte di un fortissimo incremento della domanda di questi dispositivi e una inevitabile riduzione dell’offerta, sono state emanate norme speciali che ammettono l’utilizzo delle mascherine chirurgiche in sostituzione dei più onerosi dispositivi di protezione individuale. Queste ultime non rientrano nella categoria di DPI, ma sono invece dispositivi medici, normati dal Regolamento (UE) 2017/745. Come confermato dagli ultimi DPCM
in tema di COVID-19 si deve mantenere l’obbligo delle FFP2 e FFP3 nel momento in cui erano già previste prima della diffusione della pandemia in relazione ai rischi presenti.
Gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori in materia di dispositivi di protezione individuale
In ambito di DPI il datore di lavoro è soggetto a una serie di obblighi delineati all’interno dell’art.77 del D.Lgs. 81/08. In base a quanto definisce la norma, il datore di lavoro deve occuparsi sia della scelta dei DPI da utilizzare che individuare le condizioni in cui debbano essere utilizzati, oltre a occuparsi di fornire ai lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti previsti e assicurarne l’efficienza. Deve altresì fornire istruzioni comprensibili e informare i lavoratori non soltanto sui rischi dai quali vengono protetti, ma anche sulle corrette modalità di utilizzo che costituisce forse l’aspetto più delicato ma spesso sottovalutato.
Anche il lavoratore è soggetto ad alcuni obblighi, stabiliti dal Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, tra cui sottoporsi al programma di informazione e addestramento per l’utilizzo dei DPI, avere cura degli stessi e segnalarne eventuali difetti o inconvenienti.
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