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Dal 01/03/2026 è entrata in vigore la Legge 27/02/2026, n. 26 di conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), che proroga al 15/09/2026 il termine entro il quale i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI potranno continuare a emettere il FIR in formato cartaceo, in alternativa alla modalità digitale.
Si evidenzia inoltre come tale decreto interviene anche sull’art. 258 del D.Lgs 152/2006, che disciplina le sanzioni in materia di RENTRI, è stato aggiunto il comma 10-bis che dispone il differimento al 15/09/2026 dell’applicazione delle sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari dei rifiuti speciali pericolosi.
In tale periodo transitorio del c.d. “doppio binario”, gli operatori potranno scegliere se adottare sin da subito il FIR digitale oppure continuare a utilizzare il formato cartaceo, in un’ottica di maggiore gradualità nell’attuazione del sistema.
Viene inoltre differito al 30/06/2026 il termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi diventa requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’ANGA, a cui è demandata la definizione delle tempistiche e delle modalità operative per l’installazione dei relativi dispositivi.
L’INL ha pubblicato la Circolare n. 1 del 23/02/2026, fornendo istruzioni operative per l’applicazione del D.L. 159/2025 (c.d. Decreto Sicurezza 2025); tale documento, redatto previo parere del Ministero del Lavoro, definisce la linea interpretativa ufficiale che orienterà l’attività di vigilanza sul campo.
Sulla base delle modifiche introdotte dal D.L. n. 159/2025 (convertito in Legge n. 198/2025), l’INL:
La piena operatività delle nuove caratteristiche del badge di cantiere è subordinata all’adozione del decreto ministeriale (ex art. 3, comma 3, D.L. n. 159/2025) che definirà “le modalità di attuazione di quanto disposto … le misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate”. Una volta adottato il decreto e – fatte salve diverse indicazioni e tempistiche previste dallo stesso – il badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano “fisicamente” nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato.
Inoltre, il badge risulterà obbligatorio anche per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 3, comma 2, per le quali si prevede anche l’estensione della patente a crediti (art. 27 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).
In linea con la nota prot. n. 609/2026, a cui si rinvia per ogni dettaglio, emerge che:
Dal 22/01/2026 è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2025 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori. La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal D.Lgs. 188/2008, è il 31/03/2026.
La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale www.registropile.it cliccando su Scrivania per i produttori. L’accesso deve essere effettuato mediante CNS o SPID intestati al legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l’accesso la funzione da selezionare è “Comunicazione Pile”.
La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l’impresa non abbia immesso alcuna quantità sul mercato.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 25 c. 3 del D.Lgs. 20/11/2008 n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
Il nuovo Accordo Stato–Regioni del 17/04/2025, che entrerà pienamente in vigore il 24/05/2026 al termine del periodo transitorio, rivoluziona il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accorpando e semplificando le normative precedenti in un unico testo organico.
Fra le principali novità si segnala:
Il Centro di Coordinamento RAEE ha recentemente fornito indicazioni in merito alla documentazione da utilizzare nel caso di ritiro “1 contro 1”, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 116/2025 sul D.Lgs. n. 49/2014.
La nuova disciplina prevede che, contestualmente al ritiro dell’apparecchiatura usata presso il domicilio dell’acquirente, i distributori possano ritirare ulteriori RAEE provenienti dai nuclei domestici, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE equivalenti. Tuttavia, il testo normativo non specifica quale documentazione debba essere utilizzata per il trasporto di tali ulteriori RAEE.
In attesa di eventuali chiarimenti da parte del legislatore, il CdC RAEE evidenzia che la modifica fa specifico riferimento a un ritiro “1 contro 1”, per il quale è previsto l’utilizzo del Documento di Trasporto (DDT), e suggerisce pertanto di integrare nel medesimo DDT le informazioni relative agli ulteriori RAEE trasportati.
Il D.Lgs. 27/03/2006, n. 161 prevede che i soggetti che immettono sul mercato pitture e vernici e prodotti per carrozzeria trasmettono, per il tramite delle Camere di commercio, al MASE, entro il 1 marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti dall’apposito modello.
La finalità del decreto è prevenire o limitare l’inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei Composti organici volatili (COV).
La comunicazione relativa all’immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria da presentare ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. 161/2006, dovrà essere compilata utilizzando il modello specifico. I soggetti che versano i contributi di cui all’articolo 8 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 29/10/1999 n. 540 devono inviare i loro dati unicamente alla Stazione Sperimentale per le industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG) collegandosi al sito https://extranet.innovhub-ssi.it/covlogin.asp.
Si ricorda che per “immissione sul mercato” si intende qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l’importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.
Entro il 31/03/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Febbraio 2026), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/03/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:
L’articolo 7 comma 8 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59, stabilisce che il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dal 13/02/2026.
Il MASE, per venire incontro alle esigenze organizzative degli operatori ha messo a disposizione dal 22/01/2026 in ambiente di produzione RENTRI, le seguenti funzionalità:
L’attivazione completa in produzione delle funzionalità complete correlate all’apertura del FIR digitale avverrà nella giornata del 12/02/2026, in modo da consentire l’utilizzo del FIR in formato digitale a decorrere dalla giornata del 13/02/2026.
Dal 24/01/2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 31 dicembre2025, n. 213 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro”.
Tale provvedimento introduce una serie di modifiche alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con particolare riferimento al capo III del Titolo IX.
La nuova disciplina rafforza il livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ampliando il campo di applicazione delle norme a tutte le attività lavorative che comportano un rischio di esposizione all’amianto, compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, bonifica e gestione dei rifiuti contenenti amianto. Sono inoltre resi più stringenti gli obblighi in capo ai datori di lavoro nella fase preliminare ai lavori, con particolare riferimento all’individuazione della presenza di materiali contenenti amianto e alla valutazione del rischio.
Il decreto introduce misure più incisive in materia di prevenzione e protezione, rafforzando l’uso dei dispositivi di protezione individuale, le procedure di decontaminazione e le modalità di gestione dei rifiuti, secondo il principio della riduzione dell’esposizione al più basso valore tecnicamente possibile. Sono inoltre aggiornate le regole sul monitoraggio dell’esposizione e sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, con l’adeguamento delle tecniche di misurazione delle fibre di amianto e una maggiore attenzione alla tracciabilità delle esposizioni nel tempo.
Completano il quadro l’aggiornamento della formazione obbligatoria per i lavoratori esposti, l’introduzione di un nuovo elenco delle patologie professionali correlate all’amianto e l’adeguamento del sistema sanzionatorio.
Entro il 13/02/2026 dovranno iscriversi a RENTRI le imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti e gli altri produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa. La recente Legge 199/2025 (Legge bilancio 2026) ha previsto specifiche deroghe ed esenzioni.
Si ricorda che tali soggetti, dopo l’iscrizione, dovranno utilizzare i registri di carico e scarico rifiuti digitali ed emettere i formulari in formato elettronico, con trasmissione, con periodicità mensile, dei dati a RENTRI. L’iscrizione avviene esclusivamente online, tramite il portale RENTRI, previo accesso tramite SPID, CIE o CNS.
Si segna inoltre quanto previsto dalla Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) che ha sostituito l’articolo 188-bis, comma 3-bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., individuando i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI. Rispetto al testo vigente sono apportate le seguenti modificazioni:
– viene soppresso il riferimento, tra i soggetti tenuti all’iscrizione, ai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
– viene introdotto un secondo periodo che esclude dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:
“5. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
Il 24/01/2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 07/01/2026, n. 2 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche –RAEE“.
Il provvedimento reca una serie di modifiche al D.Lgs. 49/2014; nello specifico, l’art. 1 riscrive la definizione di RAEE storici, contenuta nella lettera o) del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 49/2014. In base alla nuova formulazione, sono considerati storici:
1) i RAEE derivanti da AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), diverse dai pannelli fotovoltaici immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data;
2) i RAEE derivanti da AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore.
L’art. 2 disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici. In particolare, viene precisato l’ambito di applicazione della disciplina di finanziamento dei RAEE domestici non storici, in conformità alla direttiva (UE) 2024/884 e alla nuova definizione introdotta dal decreto.
La disciplina del finanziamento si applica quindi ai RAEE domestici derivanti:
– dalle AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato dopo il 13/08/2005;
– dalle AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato a partire dal 15/08/2018.
L’art. 3 introduce disposizioni speculari a quelle dell’articolo precedente con riferimento alle modalità di finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE professionali, apportando all’art. 24 modifiche analoghe a quelle operate all’art. 23.
L’art. 4, relativo alla disciplina della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, precisa che il finanziamento è a carico dei produttori per le AEE di fotovoltaico immesse sul mercato a partire dal 13/08/2012, indipendentemente dall’origine domestica o professionale.
L’art. 5 interviene sull’art. 28, chiarendo che l’obbligo di marchiatura si applica:
– ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato a partire dal 13/08/2012;
– alle AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. a), solo se immesse sul mercato a partire dal 15/08/2018.
L’art. 6, infine, elimina la previsione che poneva a carico dei produttori il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici domestici e professionali non incentivati, immessi sul mercato prima del 12/04/2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. 49/2014.
Il 15/01/2026 il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha pubblicato la Circolare n. 674/2026 con indirizzi operativi per l’applicazione delle misure di prevenzione incendi nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande e nei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.
L’obiettivo è garantire un’applicazione uniforme e coerente sul territorio nazionale delle norme di prevenzione incendi, aiutando aziende e professionisti a inquadrare correttamente le attività ai fini della sicurezza antincendio.
La nuova circolare fornisce individuazioni operative per i Comandi dei Vigili del Fuoco su come inquadrare e distinguere, ai fini della prevenzione incendi, le attività di somministrazione alimenti e bevande (bar e ristoranti) dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo come discoteche o sale da ballo. Questo è importante perché non sempre tutte le attività che ospitano pubblico in presenza di spettacolo o intrattenimento rientrano automaticamente nella stessa categoria normativa, ma la loro classificazione ha conseguenze diverse sugli obblighi di sicurezza antincendio.
Secondo gli indirizzi della Circolare Ministeriale n. 674/2026, bar e ristoranti in senso stretto non sono soggetti agli adempimenti antincendio del D.P.R. 151/2011, poiché non compresi nell’Allegato I del decreto. Tuttavia, se questi locali:
si applicano gli adempimenti antincendio, indipendentemente dalla natura di bar/ristorante.
La circolare richiama l’importanza della valutazione del rischio incendio anche in relazione alla capienza massima interna di persone (clienti e lavoratori). Quando l’affollamento contemporaneo supera le 50 persone, scatta l’obbligo di considerare il Piano di Emergenza e di Evacuazione, secondo i criteri del D.M. 2 settembre 2021 e la normativa vigente in materia di salute e sicurezza, D. Lgs. 81/2008 (obbligo che ricorre anche nei luoghi con almeno 10 lavoratori o rientranti nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011).
La circolare chiarisce che musica dal vivo e karaoke non cambiano, di per sé, la natura del pubblico esercizio: quando restano attività accessorie e non prevalenti rispetto alla somministrazione, il locale continua a essere inquadrabile come bar o ristorante. Questo vale anche perché la regola tecnica dei locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996) esclude dal proprio campo alcuni pubblici esercizi con strumenti musicali (in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo) e quelli con apparecchio karaoke, purché non in sale appositamente allestite e con capienza non superiore a 100 persone.
La circolare sottolinea che la valutazione del rischio incendio deve guardare anche a scenari reali di esercizio, considerando:
Questi criteri operativi si innestano sulla valutazione prevista dal D.M. 03/09/2021 e dal D.lgs. 81/2008, ponendo un forte accento sulla adeguatezza delle misure di prevenzione e emergenza in funzione dei rischi specifici del locale. Questi chiarimenti arrivano in un contesto in cui i criteri per la sicurezza antincendio devono essere applicati in modo uniforme e coerente su scala nazionale, prevenendo interpretazioni difformi nei vari Comandi dei Vigili del Fuoco e garantendo maggior sicurezza per lavoratori e pubblico.
Entro il 28/02/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Gennaio 2026), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.
La conservazione digitale a norma consiste nell’insieme di processi e attività progettati per conservare nel tempo i documenti e garantisce accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità (ovvero leggibilità e intelligibilità), integrità e autenticità (oltre a identificabilità univoca) e reperibilità.
I formulari di identificazione del rifiuto e i registri cronologici di carico e scarico tenuti in modalità digitale vanno avviati a conservazione a norma a cura dell’operatore al fine di garantire l’accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità.
Il documento elettronico del registro di carico e scarico deve essere trasferito al sistema di conservazione almeno una volta all’anno; resta ferma la facoltà per ogni operatore di procedere con maggiore frequenza al predetto trasferimento.
Il processo può essere così sintetizzato:
In merito alle tempistiche per rendere immodificabile il registro si precisa che è l’impresa stessa a decidere di “produrre” il registro digitale, nel formato xml, con la frequenza che riterrà idonea in base alla propria organizzazione, ed in funzione della migliore diligenza che riterrà di adottare.
Di seguito alcune ipotesi gestionali che vanno considerate valide:
Ipotesi a): nei termini previsti dalla normativa sulla conservazione delle scritture contabili (3 mesi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali dell’esercizio di competenza),
Ipotesi b): contestualmente alla trasmissione dei dati al RENTRI (con cadenza definita nel Decreto 4 Aprile 2023 n. 59)
Ipotesi c): con cadenza definita dalle procedure adottate dall’operatore (ma comunque entro i temini previsti di cui all’ipotesi a).
A prescindere dalle tempistiche che l’organizzazione intenderà seguire, in caso di ispezione da parte degli enti di controllo, l’organizzazione dovrà produrre, attraverso il sistema gestionale o attraverso i servizi di supporto, il registro da esibire.
Il versamento definitivo del registro al sistema per la conservazione a norma, di cui l’operatore ha scelto di avvalersi, eseguito con la frequenza scelta dall’impresa, e comunque almeno una volta all’anno richiederà, ai fini dell’opponibilità a terzi, la sottoscrizione digitale da parte del responsabile alla conservazione (nelle varie accezioni consentite dalla norma e secondo quanto previsto dal manuale di conservazione dell’operatore) e l’apposizione della marca temporale.
INAIL ha pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione OT23 per l’anno 2026 in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2025. Si ricorda che la domanda per la riduzione del tasso INAIL, va inoltrata telematicamente entro il 02/03/2026, con riferimento agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda nel corso del 2025.
Il 28/02/2026 risultano in scadenza i seguenti adempimenti:
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/02/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione: