MUD 2026: scadenza trasmissione entro il 03/07/2026
Il DPCM 30/01/2026 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale – MUD – per l’anno 2026, contiene le istruzioni per la compilazione, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica. In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 03/07/2026.
I soggetti obbligati alla presentazione del MUD ai sensi dell’articolo 189 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 sono trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni.
Nel dettaglio:
- Comunicazione Rifiuti
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione - Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g).
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione:
- gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti:
• le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g). Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 69 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 e del comma 6 dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193 del citato decreto Legislativo, o del documento di conferimento rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
- Comunicazione Imballaggi
- Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c)
- Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.
- Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
- Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
- Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
Certificati medici di infortunio: le novità della Circolare INAIL n. 23/2026
A partire dal 13/05/2026 è disponibile la nuova versione del servizio per la compilazione e l’invio dei certificati medici di infortunio; con Circolare n. 23 dell’11/05/2026, INAIL ha fornito le istruzioni operative sulle semplificazioni introdotte.
Con la Circolare n. 23 dell’11/05/2026, l’INAIL ha delineato i dettagli tecnici circa la revisione del portale telematico, intervento finalizzato a migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti, rendendoli più rapidi ed efficienti.
In particolare, l’INAIL ha previsto:
- Semplificazione dei campi obbligatori: la procedura è stata resa più snella rendendo facoltativa la compilazione di alcuni campi precedentemente obbligatori (data abbandono lavoro, esiti di altre lesioni o malattie pregresse, invalidità riconosciute, ecc.), nonché eliminando dalle sezioni tematiche alcuni campi relativi a dati non essenziali.
- Contatti dell’assicurato: diventa obbligatorio inserire almeno un recapito (telefono abitazione, cellulare, e-mail o PEC) del lavoratore infortunato per agevolare l’istruttoria della pratica.
- Certificati di riammissione in temporanea: sono state eliminate le specifiche tipologie per i certificati di riammissione in temporanea; per tali casi possono essere utilizzate le tipologie di certificato già previste per il periodo di inabilità temporanea assoluta.
La nuova versione del certificato mantiene le tre modalità di invio già consolidate, ma richiede attenzioni diverse a seconda del sistema utilizzato:
- Servizio online (portale INAIL): per i medici e le strutture che utilizzano l’interfaccia web sul portale INAIL, l’aggiornamento sarà automatico. Per l’abilitazione e l’accesso, la Circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la precedente Circolare n. 25/2022. Non è richiesto alcun intervento tecnico da parte dell’utente. Per i dettagli sulla compilazione dei certificati medici di infortunio, la Circolare rinvia al relativo Manuale disponibile sul portale Inail.
- Invio offline (file .xml): chi trasmette i certificati tramite file in formato .xml deve adeguare i propri sistemi software entro la data del rilascio, facendo riferimento ai manuali tecnici aggiornati disponibili nella sezione di supporto al servizio online (manuale utente, cronologia versioni, XML schema e specifiche tecniche).
- Interoperabilità e cooperazione applicativa: anche gli utenti che operano tramite interoperabilità/cooperazione applicativa devono adeguare i propri sistemi, consultando la documentazione disponibile nel “Catalogo Servizi per l’Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa”.
Raccolta dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche: chiarimenti dell’ANGA con Circolare n. 3/2026
Il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali ha emanato la Circolare n. 3 del 21/05/2026 che fornisce chiarimenti in merito alla raccolta e al trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, con particolare riferimento alla corretta categoria di iscrizione all’Albo per lo svolgimento di tale attività.
Tale circolare evidenzia che i rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, individuati dall’art. 183, comma 1, lettera b-ter, n. 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sono qualificati come rifiuti urbani e mantengono tale qualifica anche ai fini della tracciabilità. Viene inoltre precisato che la normativa attribuisce ai Comuni l’obbligo e la responsabilità di provvedere alla rimozione di tali rifiuti, anche quando essi siano originariamente classificabili come rifiuti speciali.
La Circolare richiama inoltre le Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti approvate con Decreto ministeriale n. 47 del 09/08/2021, le quali prevedono che, ad eccezione dei rifiuti combusti, dei rifiuti potenzialmente contaminati da amianto, dei rifiuti con elementi “sospetti” o “non classificabili a vista”, sia possibile procedere alla cosiddetta “classificazione a vista” qualora i rifiuti risultino palesemente non pericolosi, comunemente gestibili e rientranti tra le tipologie contemplate dal D.M. 26/03/2026.
Secondo il Comitato Nazionale, tale approccio metodologico consente di applicare la “classificazione a vista” anche ai rifiuti abbandonati che possano essere identificati come omogenei e ai quali possa essere consapevolmente attribuito uno specifico codice EER, anche quando si tratti di rifiuti pericolosi assoluti.
Viene evidenziato come i mezzi iscritti nelle categorie 4 e 5 dell’ANGA, destinati al trasporto dei rifiuti speciali, garantiscono requisiti tecnici più specifici e adeguati rispetto alla natura dei rifiuti trasportati. L’attribuzione del corretto codice EER consente infatti di individuare la destinazione di recupero o smaltimento più idonea e di assicurare livelli più elevati di sicurezza ambientale.
Alla luce di tali considerazioni, il Comitato Nazionale ritiene che, nei casi descritti dalla circolare, gli operatori incaricati dagli enti locali o dai soggetti preposti alla raccolta dei rifiuti urbani possano procedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati anche mediante mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’ANGS, assegnando di volta in volta il pertinente codice EER.
Accordo Stato-Regioni formazione sicurezza sul lavoro 17/04/2025: cosa cambia dal 24/05/2026
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 ha riscritto le regole della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fissa al 24/05/2026, il termine del periodo transitorio entro il quale è ancora possibile avviare corsi secondo le regole dei precedenti Accordi Stato-Regioni abrogati.
Dal 25/05/2026 i percorsi formativi dovranno essere organizzati secondo il nuovo Accordo. Il periodo transitorio riguarda soprattutto la possibilità di avviare corsi ancora secondo le precedenti regole. Dopo tale data, i corsi dovranno essere progettati ed erogati secondo la nuova struttura prevista dall’Accordo S.R. 17/04/2025, che introduce nuove durate, nuovi contenuti, verifiche finali obbligatorie, requisiti organizzativi più stringenti e maggiore attenzione alla tracciabilità della formazione.
Una delle verifiche più importanti riguarda i Preposti; il nuovo Accordo prevede che, se il corso di formazione o aggiornamento del preposto è stato svolto da più di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo, l’aggiornamento debba essere completato entro dodici mesi. Considerata l’entrata in vigore collegata alla pubblicazione del 24/05/2025, la scadenza operativa da considerare è il 24/05/2026.
Particolare attenzione va posta anche alle nuove attrezzature inserite nel quadro formativo dell’Accordo 2025, come carro raccoglifrutta, caricatori per la movimentazione di materiali e carriponte. Per questi percorsi il nuovo Accordo prevede che la formazione venga conclusa entro dodici mesi dall’entrata in vigore, quindi entro il 24/05/2026, salvo il riconoscimento dei corsi già erogati se conformi ai contenuti previsti.
A differenza degli altri corsi il nuovo corso per Datore di Lavoro (16 ore) non si inserisce all’interno del periodo transitorio di dodici mesi; L’Accordo prevede infatti che i datori di lavoro completino questo percorso entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore, quindi entro il 24/05/2027.
Mozziconi di prodotti da fumo: cambia il codice EER in base alla Delibera ANGA n. 2/2026
Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, con la Deliberazione n. 2 del 20/05/2026, ha aggiornato le disposizioni relative all’iscrizione nella categoria 1 per le imprese che svolgono esclusivamente attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo.
Tale provvedimento sostituisce la precedente Deliberazione n. 5 del 24/07/2019, adeguando la classificazione di tali rifiuti alle novità introdotte dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26/03/2026.
La principale modifica riguarda il codice EER attribuito ai mozziconi di prodotti da fumo, che passa dal precedente EER 20 03 99 al nuovo codice EER 20 01 99 “Rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri (mozziconi di prodotti da fumo)”.
La deliberazione afferma inoltre che le imprese interessate devono dimostrare le dotazioni minime previste dall’allegato D, Tabella D4, della Deliberazione n. 5 del 3/11/2016 e s.m.i.
Il Comitato nazionale ricorda che l’iscrizione in categoria 1 per questa specifica attività tiene conto delle quantità annue trasportate, in considerazione delle particolari condizioni di raccolta e gestione dei mozziconi di prodotti da fumo e con l’obiettivo di favorirne il recupero e il riutilizzo.
D.G.R. Veneto 376/2026: protocollo d’intesa per la gestione del rischio da calore negli ambienti di lavoro
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 19/05/2026, la Regione Veneto ha approvato il “Protocollo d’Intesa per la gestione del rischio da calore negli ambienti di lavoro finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.
Il provvedimento nasce nell’ambito delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che impone al datore di lavoro l’obbligo di valutare e gestire tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro, compresi quelli derivanti dall’esposizione alle alte temperature e alla radiazione solare. La deliberazione richiama esplicitamente le “linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 19/06/2025 e recepite dal Veneto con DGR n. 739/2025.
Il rischio da calore rientra pienamente tra i rischi fisici da valutare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di conseguenza, i datori di lavoro devono adottare specifiche misure preventive e protettive, tra cui:
- rimodulazione degli orari di lavoro nelle fasce meno calde;
- pause aggiuntive in aree ombreggiate o climatizzate;
- adeguata idratazione dei lavoratori;
- fornitura di DPI e indumenti idonei;
- informazione e formazione sui rischi da stress termico;
- monitoraggio delle condizioni meteo-climatiche;
- sorveglianza sanitaria per i soggetti maggiormente esposti o fragili.
Il comparto edile rientra tra i settori maggiormente esposti al rischio di stress termico e di esposizione alla radiazione solare, in considerazione della tipologia delle lavorazioni svolte frequentemente all’aperto e in condizioni climatiche particolarmente gravose. Attività come il montaggio e smontaggio dei ponteggi, la realizzazione o il rifacimento delle coperture, i lavori di lattoneria, l’installazione di impianti fotovoltaici, gli interventi di bonifica dell’amianto, i lavori stradali e le opere di ingegneria civile comportano infatti un’elevata esposizione alle alte temperature, con conseguenti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Tra le principali indicazioni operative vi è l’obbligo di evitare il lavoro a torso nudo e di utilizzare indumenti leggeri, traspiranti e capaci di garantire protezione dalla radiazione UV, preferibilmente a maniche lunghe e idonei a coprire gran parte del corpo; viene inoltre raccomandato l’utilizzo di caschi o copricapi dotati di protezione per collo e orecchie, nonché di occhiali con filtri UV adeguati.
Nei cantieri temporanei e mobili il rischio da stress termico dovrà essere espressamente valutato all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e dei Piani Operativi di Sicurezza (POS), nei quali dovranno essere riportati sia il processo valutativo adottato sia le specifiche misure preventive e organizzative previste per il singolo cantiere.
Tra gli strumenti indicati figura anche il portale WORKLIMATE, che consente di effettuare valutazioni previsionali del rischio da stress termico attraverso sistemi di allerta a tre giorni basati sui differenti scenari espositivi. Le imprese esecutrici saranno pertanto chiamate a integrare i propri POS alla luce delle linee di indirizzo regionali, definendo procedure operative e misure gestionali adeguate alle concrete condizioni climatiche e lavorative presenti in cantiere.
Richieste di ritiro RAEE: in vigore dal 04/06/2026 nuove disposizioni da parte del Centro Coordinamento RAEE
Il Centro di Coordinamento RAEE, con Comunicazione del 14/05/2026, ha reso noto che, a partire dalle ore 17:00 del 04/06/2026, il portale del Centro di Coordinamento RAEE e del Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori sarà aggiornato con nuove funzionalità relative alla compilazione delle Richieste di Ritiro (RdR).
La misura è finalizzata ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa RENTRI e a consentire una corretta compilazione del formulario. In particolare, dalla data indicata, in fase di inserimento di una nuova RdR relativa a RAEE domestici, pile e accumulatori, sarà necessario indicare alcuni ulteriori dati obbligatori. Le nuove informazioni richieste riguarderanno l’eventuale applicabilità del trasporto in ADR, le classi di pericolo per il trasporto di codici EER pericolosi, autorizzazione al trasportatore per l’apertura del FIR, nonché i dati relativi all’intestatario del formulario e alla tipologia di FIR, cartaceo o digitale, nei casi in cui sia prevista una scelta. È inoltre prevista la possibilità di indicare l’eventuale intermediario, secondo quanto indicato dal sottoscrittore.
D. Lgs. 81/2026 sulla tutela penale dell’ambiente: in vigore il recepimento della Direttiva UE n. 1203/2024
E’ in vigore dal 02/06/2026, il D.Lgs 21/04/2026, n. 81, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11/04/2024 sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
Pur avendo recepito solo parzialmente la Direttiva UE 2024/1203, tale decreto introduce importantissime novità nella disciplina ambientale, inserendo nuove definizioni, modificando gli “ecoreati” nel codice penale (con 2 nuovi specifici delitti ed abrogazione dell’art. 733-bis), modificando lo stesso D.Lgs. 231/2001, delineando una Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali e sostituendo il comma 4 dell’art. 256 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sull’inadempimento a prescrizioni di una autorizzazione rifiuti.
Tra le differenze più evidenti tra il testo della direttiva e quello del decreto legislativo, si segnala l’assenza di una previsione espressa secondo cui le sanzioni in materia di responsabilità debbano essere proporzionate al fatturato complessivo dell’azienda.
Si sottolinea come una disposizione in tal senso era già contenuta nell’art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 211/2025, il quale ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 10, comma 3-bis, in base al quale:
“Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell’ente relativo all’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell’ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell’importo determinato in relazione a ciascun illecito”.
ANGA: geolocalizzazione dei veicoli iscritti in categoria 5 entro il 30/06/2026
I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 devono garantire la presenza sui propri autoveicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato e garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnica degli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con Deliberazione n. 1 del 24/03/2026, ha recepito le novità riferibili alla Legge “Milleproroghe” n. 26/2026, aventi ad oggetto il rinvio del termine al 30/06/2026 dell’obbligo di geolocalizzazione dei veicoli prescritto dal RENTRI
L’ANGA ha quindi aggiornato le modalità e tempistiche per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli iscritti in categoria 5 dell’Albo e dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Inoltre, con la Circolare n. 2 del 27/03/2026, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della Deliberazione n.1/2026 medesima.
Il requisito deve essere dimostrato attraverso la sottoscrizione di una istanza telematica da inviare entro il 30 giugno 2026. I soggetti di cui alla Deliberazione sopra richiamata aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 30/06/2026, così come modificato dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.
A partire dal 01/07/2026, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo provvederanno alla cancellazione d’ufficio, limitatamente alla categoria 5, gli autoveicoli che non risultano adeguati alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 1 del 24/03/2026.
RENTRI: scadenza invio dati al 30/06/2026 e obbligo conservazione annuale dei dati RENTRI
Entro il 30/06/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti – qualora effettuate – inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Maggio 2026), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.
CONAI: adempimenti Giugno 2026
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/06/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:
- mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
- mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
- mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.