Albo Nazionale Gestori Ambientali: novità per gestione capsule di caffè, toner e bonifiche ambientali
L’Albo nazionale gestori ambientali, con Deliberazione n. 3 del 01/07/2026, ha aggiornato i requisiti minimi per l’iscrizione in categoria 1, nella sottocategoria relativa all’attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti urbani. Con la Circolare n. 4 del 02/07/2026 ha chiarito invece quali sono le attività soggette all’obbligo dell’iscrizione in cat. 9 per l’effettuazione.
La modifica si collega, in particolare, all’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Tale regolamento prevede che, dal 12/08/2026, le capsule di caffè o altri infusi esausti siano considerate imballaggi anche quando vengono conferite insieme al contenuto residuo.
Proprio per effetto di questa nuova qualificazione, l’Albo ha ritenuto superato l’inquadramento delle capsule esauste con il codice EER 20 01 99, introdotto dalla precedente Deliberazione n. 3 del 14/04/2025. La nuova Deliberazione dispone quindi l’abrogazione di tale provvedimento a decorrere dal 12/08/2026 e prevede la cancellazione del codice EER 20 01 99 riferito alle capsule di caffè o altri infusi esausti.
L’aggiornamento della Tabella D2 recepisce anche le novità introdotte dal decreto MASE del 26/03/2026 sui centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato; viene eliminato il riferimento al codice EER 20 03 99 per le cartucce toner esaurite e viene aggiornata la classificazione dei gruppi cartuccia esauriti, ora individuati con i codici EER 16 02 16 e 16 02 15*, a seconda della natura non pericolosa o pericolosa dei componenti rimossi da apparecchiature fuori uso.
La Deliberazione è in vigore dal 02/07/2026, mentre gli effetti relativi all’abrogazione della Deliberazione n. 3/2025 decorreranno dal 12/08/2026, data di applicazione del Regolamento (UE) 2025/40.
Con la Circolare n. 4 del 02/07/2026, invece, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha chiarito quali attività richiedono l’iscrizione nella categoria 9, dedicata alla bonifica dei siti contaminati, e quali, invece, ne restano escluse.
Il documento precisa che l’iscrizione è necessaria esclusivamente per le imprese che eseguono gli interventi veri e propri di messa in sicurezza d’emergenza, messa in sicurezza operativa e permanente, bonifica e ripristino ambientale, ossia le attività disciplinate dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Restano invece escluse tutte le attività preliminari o di supporto, come le indagini preliminari, la caratterizzazione, l’analisi di rischio, le misure di prevenzione e la progettazione degli interventi.
La circolare affronta anche il tema della classe di iscrizione, chiarendo che, per determinarla, occorre considerare il valore dell’intervento approvato e immediatamente eseguibile, comprensivo non solo delle opere di bonifica, ma anche dei costi accessori, quali opere provvisionali, oneri della sicurezza e attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.
Emergenza caldo e misure di tutela dei lavoratori: ordinanze regionali e linee di indirizzo della Conferenza Unificata Stato Regioni
Negli ultimi giorni diverse Regioni hanno pubblicato provvedimenti di tutela e prevenzione dal rischio “colpo di calore” per i lavoratori che operano all’aperto.
Veneto
Il presidente della Regione del Veneto, recependo le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” condivise nella seduta dell’11/06/2026 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla luce delle condizioni climatiche sempre più critiche registrate già nelle prime settimane estive, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti agli effetti delle elevate temperature e della radiazione solare.
Il provvedimento, in vigore dal 17/06/2026 al 31/08/2026, dispone il divieto di svolgimento delle attività lavorative all’aperto dalle 12:30 alle 16:00 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, nelle giornate e nelle aree del territorio regionale in cui il sistema di previsione del rischio elaborato dal progetto Worklimate (INAIL-CNR) segnali un livello di rischio “alto” per i lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa.
Emilia-Romagna
In data 03/06/2026 il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha firmato l’ordinanza n. 72 in cui risulta previsto il divieto, dal 03/06/2026 e fino al 15/09/2026, di lavorare, tra le ore 12:30 e le 16:00 – ove le mappe nazionali online del rischio segnalino un livello di rischio “alto” – nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nei piazzali della logistica.
Da quest’anno il divieto include anche il lavoro nelle cave e i rider, per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita. Ulteriore novità, l’anticipo e il posticipo di un’ora dei lavori dei cantieri edili e affini all’aperto sempre nel periodo compreso dall’ordinanza: si potranno svolgere attività rumorose temporanee in deroga ai regolamenti comunali.
Lombardia
L’ordinanza del presidente della Regione Attilio Fontana vieta dal 10/06/2026 al 23/09/2026, l’attività lavorativa all’aperto tra le 12:30 e le 16:00 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente sul sito del Progetto Worklimate di INAIL-CNR riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12, segnali un livello di rischio “alto”.
Restano escluse dall’applicazione del divieto le attività urgenti e di pubblica utilità, per cui è comunque vincolante l’adozione di tutte le misure di prevenzione previste.
Attività nei siti Rete Natura 2000 e VINCA: chiarimenti MASE
Con risposta all’interpello presentato dalla Regione Veneto, il MASE ha fornito importanti chiarimenti interpretativi sull’applicazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) alle attività che si svolgono nei siti della rete Natura 2000.
Il Ministero parte dal principio che la VINCA è uno strumento di tutela preventiva previsto dalla Direttiva Habitat e deve essere applicato ogni volta che un’attività, un intervento, un progetto o un piano possa determinare effetti significativi sugli habitat e sulle specie per cui un sito Natura 2000 è stato istituito. Proprio per questa ragione, non è possibile individuare criteri generali e automatici che consentano di escludere preventivamente determinate attività dalla procedura di valutazione. Ciò che conta non è infatti la qualificazione formale dell’attività, né la categoria amministrativa nella quale essa rientra, ma la sua concreta capacità di incidere sugli obiettivi di conservazione del sito interessato. Per questo motivo il Ministero evidenzia che il concetto di “attività” non trova una definizione rigida nella normativa europea e deve essere interpretato caso per caso alla luce dei principi di prevenzione e precauzione che caratterizzano il diritto ambientale europeo.
Un altro chiarimento particolarmente rilevante riguarda le attività che non sono soggette ad alcun titolo autorizzativo. Secondo il MASE, l’assenza di un procedimento amministrativo non può essere utilizzata come criterio per escludere la necessità della VINCA. Esistono infatti attività che, pur non richiedendo autorizzazioni specifiche, possono comunque provocare alterazioni degli habitat o disturbo alle specie protette. Pertanto, qualora sussista il rischio di effetti significativi sul sito Natura 2000, la verifica di incidenza può rendersi necessaria anche in assenza di un’autorizzazione da rilasciare. Una diversa interpretazione, sottolinea il Ministero, rischierebbe di compromettere l’efficacia delle tutele previste dall’articolo 6 della Direttiva Habitat.
Nel complesso, la nota ministeriale conferma un orientamento particolarmente prudenziale nell’applicazione della Valutazione di Incidenza, ribadendo che la tutela dei siti Natura 2000 richiede verifiche preventive fondate sulle caratteristiche concrete delle attività proposte e sui possibili effetti che queste possono determinare sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. Ne deriva che qualsiasi decisione sull’assoggettabilità o meno alla VINCA deve essere assunta attraverso una valutazione tecnica caso per caso, evitando esclusioni automatiche e mantenendo come riferimento prioritario gli obiettivi di conservazione dei siti e i principi di prevenzione e precauzione sanciti dal diritto europeo.
Patente a crediti nei cantieri: disponibile modulo per il recupero dei punti decurtati
A seguito della pubblicazione della nota n. 4634 del 24/06/2026, con cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative per uniformare l’attività delle Commissioni territoriali sul recupero dei crediti della Patente a Crediti, è stato ora pubblicato e reso scaricabile il relativo Modulo per la presentazione dell’istanza (PAC).
La pubblicazione del modello rappresenta il passaggio operativo che rende concretamente attivabile la procedura. Il Modulo istanza recupero crediti PAC, consente infatti a imprese e lavoratori autonomi di formalizzare la richiesta di reintegro dei crediti decurtati. Il documento deve essere utilizzato in coerenza con le indicazioni contenute nella nota e può essere trasmesso secondo le modalità previste all’Ufficio territoriale competente, anche tramite associazioni di rappresentanza.
La modulistica è accompagnata dalle linee guida operative che supportano la corretta compilazione dell’istanza e la predisposizione della documentazione necessaria. Il documento definisce criteri, modalità e parametri che le Commissioni dovranno applicare nell’esame delle istanze di recupero, precisando che il recupero è possibile fino a un massimo di 15 crediti.
La Commissione territoriale è composta da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL. Alle sedute sono inoltre invitati i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Ai fini dell’individuazione dell’ASL competente, rileva la sede legale dell’azienda; per il RLST, in attesa della banca dati INAIL prevista dall’art. 51, comma 8-bis, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la Commissione richiede il nominativo all’Organismo Paritetico indicato dall’impresa.
MUD 2026 e invio dichiarazione tardiva
Si ricorda che in data 03/07/2026 è scaduto il termine per l’invio della dichiarazione annuale – MUD 2026 – relativa ai rifiuti gestiti nel corso del 2025.
Si ricorda che l’art. 258, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. prevede le seguenti sanzioni amministrative per ritardata presentazione del MUD oltre il termine di scadenza:
- in caso di presentazione ritardata ma entro 60 giorni dalla scadenza: sanzione da 26,00 a 160,00 €
- presentazione oltre i 60 giorni dalla scadenza, o se omesso, incompleto o inesatto: sanzione da 2.600,00 a 15.000,00 €
RENTRI: scadenza invio dati al 31/07/2026 e obbligo conservazione annuale dei dati RENTRI
Entro il 31/07/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti – qualora effettuate – inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Giugno 2026), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.
CONAI: adempimenti Luglio 2026
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/07/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:
- mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
- mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
- mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.