Regolamento imballaggi PPWR: nuovi chiarimenti sul Regolamento 2025/40 applicabile dal 12/08/2026
La Commissione europea, con la comunicazione C/2026/3084 ha pubblicato il documento di orientamento relativo al Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, entrato in vigore l’11/02/2025 e applicabile dal 12/08/2026.
Il testo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10/06/2026, costituisce la traduzione in italiano del “Guidance Document” già pubblicato dalla Commissione il 30/03/2026 e mira a chiarire l’interpretazione di diverse disposizioni del nuovo quadro normativo, anche alla luce delle numerose richieste pervenute da Stati membri, operatori economici e portatori di interesse.
Gli orientamenti affrontano, tra gli altri aspetti, la definizione di imballaggio, fabbricante, produttore e importatore, l’applicazione delle restrizioni sui PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti, le tempistiche degli obblighi di riciclabilità, le esenzioni per il contenuto riciclato, la disciplina degli imballaggi compostabili, la riduzione al minimo degli imballaggi, l’etichettatura armonizzata e i sistemi di deposito cauzionale.
La Commissione precisa che il documento non modifica né integra il Regolamento, ma intende favorirne un’applicazione uniforme in tutta l’Unione europea. L’interpretazione vincolante del diritto UE resta comunque di competenza esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea.
RENTRI: pubblicati manuali per la gestione del FIR digitale XFIR tramite l’APP
In attesa dell’entrata in vigore dell’obbligo del Formulario di Identificazione dei Rifiuti digitale (xFir), previsto dal 16/09/2026, il RENTRI ha pubblicato due nuovi manuali dedicati all’utilizzo dell’APP RENTRI FIR Digitale.
A partire dal 05/08/2026 sarà disponibile un aggiornamento dell’applicazione “RENTRI FIR Digitale”, che introdurrà nuovi requisiti minimi di compatibilità per i dispositivi mobili.
I documenti, predisposti ai sensi dell’art. 21 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, riguardano:
– Manuale per la gestione del FIR tramite l’APP RENTRI FIR digitale da parte del produttore – Ambiente DEMO
– Manuale per la configurazione dell’APP RENTRI FIR Digitale – Ambiente DEMO
Il primo documento è rivolto ai produttori e detentori di rifiuti e descrive le modalità di utilizzo dell’APP per la gestione del FIR digitale in ambiente DEMO.
In particolare, il manuale illustra come:
– vidimare, compilare ed emettere un FIR digitale (xFIR);
– sottoscrivere il formulario mediante il certificato di firma remota RENTRI;
– visualizzare un FIR emesso dal trasportatore, verificarne il contenuto e procedere con la firma;
– gestire tramite APP un FIR predisposto dall’Area Operatori DEMO, apportando eventuali modifiche prima della sottoscrizione.
Il secondo documento fornisce le istruzioni per l’installazione e la configurazione dell’APP nell’ambiente DEMO. L’applicazione, utilizzabile da produttori/detentori, trasportatori e destinatari iscritti al RENTRI, permette di:
– compilare e vidimare il FIR secondo il nuovo modello;
– emettere il formulario in formato digitale;
– sottoscriverlo con il certificato di firma remota RENTRI;
– condividere il FIR con gli altri operatori coinvolti nel trasporto;
– prendere in carico formulari emessi da altri operatori;
– restituire la copia completa del FIR da parte del destinatario;
– trasmettere al RENTRI i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi.
OT23 2027 INAIL: requisiti e riduzione del tasso
L’INAIL ha pubblicato il modello OT23 per l’anno 2027, attraverso il quale le aziende possono richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nel corso del 2026.
Gli interventi devono essere aggiuntivi rispetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente e devono essere accompagnati dalla documentazione necessaria a dimostrarne l’effettiva realizzazione.
Il modello OT23 consente infatti alle imprese che investono volontariamente nel miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza di ottenere una riduzione del tasso medio applicato alle lavorazioni assicurate presso l’INAIL.
Il beneficio non consiste in un contributo economico diretto, ma in una riduzione percentuale del tasso utilizzato per il calcolo del premio assicurativo. La riduzione per prevenzione può aggiungersi a quella eventualmente riconosciuta per andamento infortunistico favorevole. Nei primi due anni dall’inizio dell’attività della posizione assicurativa territoriale, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.
Dopo il primo biennio, la percentuale dipende dal numero dei lavoratori-anno:
– fino a 10 lavoratori-anno: riduzione del 28%;
– da 10,01 a 50 lavoratori-anno: riduzione del 18%;
– da 50,01 a 200 lavoratori-anno: riduzione del 10%;
– oltre 200 lavoratori-anno: riduzione del 5%.
Il modello OT23 2027 comprende 65 interventi, suddivisi in sei sezioni:
– prevenzione degli infortuni mortali non stradali;
– prevenzione del rischio stradale;
– prevenzione delle malattie professionali;
– formazione, addestramento e informazione;
– gestione della salute e sicurezza mediante misure organizzative;
– gestione delle emergenze e dispositivi di protezione individuale.
Gli interventi sono classificati nelle tipologie A e B, in base alla rispettiva valenza prevenzionale. Per accedere alla riduzione, l’azienda deve aver realizzato nel corso del 2026 almeno un intervento di tipo A oppure almeno due interventi di tipo B. Il modello comprende 35 interventi di tipo A e 30 di tipo B.
Tra le novità del modello 2027 rientra l’intervento F-10, di tipo A, relativo all’installazione di elementi strutturali e sistemi di evacuazione dei fumi in grado di garantire la tenuta anche rispetto ai fumi freddi in caso di incendio.
È stato inoltre introdotto l’intervento D-5, di tipo B, relativo alla formazione di tutti i lavoratori come addetti alla gestione delle emergenze e lotta antincendio, addetti al primo soccorso oppure alla rianimazione cardiopolmonare.
Sono state rafforzate anche le misure dedicate alla promozione della salute, alla prevenzione delle patologie cardiovascolari e oncologiche, dei disturbi respiratori del sonno e del deterioramento delle funzioni cognitive.
La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso il servizio telematico INAIL “Riduzione per prevenzione”.
Per l’OT23 2027, gli interventi devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2026 e la richiesta dovrà essere trasmessa entro il 1° marzo 2027.
La pubblicazione anticipata del modello consente alle aziende di verificare gli interventi già realizzati e di programmare quelli ancora attuabili entro la fine del 2026.
Albo Gestori Ambientali: nuova istituzione della categoria 2-quater e novità per i codici EER per i rifiuti di batterie
Con la Circolare n. 8 del 23/07/2026, il Comitato dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione della Decisione delegata (UE) 2025/934, che aggiorna l’elenco europeo dei rifiuti (EER) con riferimento ai rifiuti di batterie. Con la Deliberazione n. 4 del 22/07/2026 viene istituita la nuova categoria 2-quater, riservata ai liberi professionisti.
In particolare, la circolare prevede che dal 14/10/2026 le imprese già iscritte all’Albo, nonché quelle che intendono iscriversi, possano richiedere, mediante apposita istanza telematica, l’inserimento dei nuovi codici EER riportati nell’Allegato B della circolare. Tali codici potranno essere utilizzati nel rispetto della decorrenza prevista dalla Decisione delegata (UE) 2025/934. Dal 09/12/2026 l’Albo provvederà ad adeguare d’ufficio, nelle autorizzazioni delle imprese iscritte, i codici EER indicati nell’Allegato A della circolare.
Con la Deliberazione n. 4 del 22/07/2026 è istituita la nuova categoria 2-quater, riservata ai liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nello svolgimento delle attività manutentive previste dai rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti.
Per ottenere l’iscrizione è richiesto, tra l’altro, che il professionista sia iscritto in un albo professionale il cui ordinamento preveda lo svolgimento di attività manutentive connesse all’esercizio della professione, possieda i requisiti previsti dal D.M. n. 120/2014 e dimostri la disponibilità di uno o più veicoli idonei al trasporto. L’iscrizione ha validità quinquennale e non consente il trasporto di rifiuti pericolosi. Tale deliberazione entrerà in vigore il 15/10/2026.
Con la Deliberazione n. 5 del 22/07/2026 il Comitato nazionale ha approvato i modelli di provvedimento relativi all’iscrizione e al diniego dell’iscrizione nella nuova categoria 2-quater. Gli allegati alla deliberazione riportano gli schemi che saranno utilizzati dalle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo per il rilascio dei relativi provvedimenti; anche tale deliberazione entrerà in vigore il 15/10/2026.
Relazione periodica sostanza pericolose – art. 271 c. 7bis D.Lgs. 152/06: scadenza 28/08/2026
La scadenza quinquennale per l’aggiornamento e la trasmissione della relazione sulle emissioni di sostanze pericolose (CMR, SVHC e tossiche/cumulabili) ai sensi dell’art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006 è fissata al 28/08/2026, a cinque anni dalla prima scadenza del 28/08/2021.
Nello specifico:
– Scadenza quinquennale: 28/08/2026 per l’invio dell’aggiornamento della relazione tecnica all’autorità competente (Regione o Provincia/ARPA delegata).
– Soggetti interessati: Gestori di stabilimenti e installazioni soggetti ad autorizzazione (AIA o autorizzazione ordinaria ex art. 269) che utilizzano come materie prime sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione (CMR) o estremamente preoccupanti (SVHC).
– Contenuto: Analisi sulla disponibilità di alternative, esame della fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze pericolose.
Gestione micro-cantieri bonifica amianto: chiarimenti ed indicazioni da Interpello MASE
Con risposta a un interpello ambientale presentato dallo Sportello Amianto Nazionale, il MASE ha fornito chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti contenenti amianto derivanti da micro-cantieri di bonifica, soffermandosi sul deposito temporaneo prima della raccolta, sul trasbordo con cambio di mezzo o trasportatore e sulla tracciabilità mediante FIR e RENTRI.
Con riferimento al deposito temporaneo prima della raccolta, il Ministero richiama la disciplina di cui agli artt. 183 e 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006, ricordando che il raggruppamento dei rifiuti effettuato nel luogo di produzione, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, non necessita di autorizzazione. Richiama, inoltre, l’art. 193, comma 19, del medesimo decreto, secondo cui i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e da piccoli interventi edili si considerano prodotti presso l’unità locale, la sede o il domicilio dell’operatore e, nei casi di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito nel luogo di effettiva produzione, possono essere trasportati alla sede con documento di trasporto (DDT), in alternativa al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). Alla luce di tali disposizioni, il Ministero conclude che, nel caso prospettato, è possibile effettuare il deposito temporaneo prima della raccolta nei termini descritti, precisando che, in mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dalla normativa, il raggruppamento dei rifiuti deve essere qualificato come stoccaggio e, pertanto, è soggetto ad autorizzazione ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.
Quanto al quesito concernente il trasbordo totale e il cambio di trasportatore, il Ministero richiama l’art. 193, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006 e rinvia alle “Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)” contenute nell’Allegato 2 al D.D. n. 251/2023, evidenziando che anche la fattispecie disciplinata dall’art. 193, comma 19, del D.Lgs. n. 152/2006 è descritta come caso d’uso nelle medesime istruzioni.
Con riferimento, infine, alla tracciabilità mediante RENTRI, il MASE rinvia alle “Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti”, contenute nell’Allegato 1 al D.D. n. 251/2023, che forniscono le indicazioni per la corretta annotazione delle registrazioni.
MUD 2026 e invio dichiarazione tardiva
Si ricorda che in data 03/07/2026 è scaduto il termine per l’invio della dichiarazione annuale – MUD 2026 – relativa ai rifiuti gestiti nel corso del 2025.
Si ricorda che l’art. 258, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. prevede le seguenti sanzioni amministrative per ritardata presentazione del MUD oltre il termine di scadenza:
– in caso di presentazione ritardata ma entro 60 giorni dalla scadenza (ovvero entro il 01/09/2026): sanzione da 26,00 a 160,00 €
– presentazione oltre i 60 giorni dalla scadenza, o se omesso, incompleto o inesatto: sanzione da 2.600,00 a 15.000,00 €
RENTRI: scadenza invio dati al 31/08/2026 e obbligo conservazione annuale dei dati RENTRI
Entro il 31/08/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti – qualora effettuate – inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Luglio 2026), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.
CONAI: adempimenti Agosto 2026
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/08/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:
- mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
- mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
- mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.