• Emissioni industriali: il nuovo decreto in vigore dal 12/11/2026

    Entrerà in vigore il 12/11/2026 il D.L.vo 28 settembre 2026, n. 197, che recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva (UE) 2024/1785, relativa alle emissioni industriali e alla modifica della disciplina europea sulle discariche di rifiuti. Tale provvedimento aggiorna la disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, introducendo importanti novità per le installazioni industriali soggette ad AIA.

    Una delle principali novità riguarda proprio la funzione dell’AIA, che non si limita più alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni inquinanti, ma assume un ruolo più ampio, comprendendo anche l’uso efficiente delle risorse, la riduzione della produzione di rifiuti, la promozione dell’economia circolare e la decarbonizzazione.

    All’interno del provvedimento si registra un rafforzamento del riferimento alle migliori tecniche disponibili (BAT) nella definizione delle condizioni autorizzative. Il decreto introduce criteri più stringenti per la determinazione dei valori limite di emissione, richiedendo di valutare le prestazioni più rigorose concretamente raggiungibili e mantenibili dalle installazioni. Vengono inoltre introdotti valori limite di prestazione ambientale, con particolare attenzione al consumo delle risorse, e nuove disposizioni per il monitoraggio di energia, acqua e materie prime.

    Un’altra novità importante riguarda i sistemi di gestione ambientale. Per le installazioni soggette alla disciplina AIA viene previsto l’obbligo di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale, da sottoporre a verifiche periodiche. Per le installazioni già autorizzate il termine generale è fissato al 01/07/2030, mentre sono previste specifiche disposizioni per quelle autorizzate successivamente. I sistemi certificati ISO 14001 o registrati EMAS sono riconosciuti come equivalenti. Significative modifiche interessano anche gli allevamenti intensivi di suini e pollame, per i quali viene introdotto uno specifico regime autorizzativo, disciplinato dal nuovo Titolo III-ter e dall’Allegato VIII-bis alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. L’applicazione dipende da soglie espresse in unità di bestiame equivalente (UBA) e prevede tempistiche differenziate.

    Sul piano procedurale, il decreto interviene sulle modalità di presentazione e valutazione delle domande di AIA, rafforza l’attenzione agli effetti delle emissioni sulla salute umana, includendo espressamente gli odori tra gli elementi da considerare, e prevede la progressiva digitalizzazione delle procedure autorizzative, da completare entro il 31/12/2035.

    Sono inoltre aggiornate le disposizioni relative ai controlli, alle ispezioni ambientali e al sistema sanzionatorio, con specifiche previsioni per le violazioni ripetute e per quelle suscettibili di compromettere la tutela della salute e dell’ambiente.

    Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: indicazioni operative da parte di INL

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL – con la Circolare n. 2377 del 27/10/2026 fornisce chiarimenti sulla normativa riguardante la formazione in caso di sospensione delle attività per lavoro irregolare e sul settore turistico.

    Per quanto concerne il primo caso, la circolare richiama la corretta applicazione dell’art. 37, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che prevede che la formazione sia erogata in occasione “della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro” e la regolarizzazione dell’attività imprenditoriale a seguito di sospensione per lavoro nero, anche per quanto riguarda gli obblighi di salute e sicurezza.

    La circolare attualizza la precedente circolare INL n. 3/2021 riferita alla disposizione transitoria dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla possibilità di completare i percorsi formativi entro 60 giorni dall’assunzione; tale possibilità è stata eliminata dall’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025.

    Indica quindi che, per “una regolarizzazione anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza” ai fini della revoca della sospensione, la formazione dovrà essere programma e conclusa nel più breve tempo possibile e il verbale di prescrizione dovrà indicare come scadenza il tempo tecnicamente necessario per la partecipazione ai corsi di formazione e non 60 giorni.

    Per quanto riguarda l’ambito turistico, la circolare interviene sull’articolo 1-bis del D.L. 159/2025 – L. 198/2025, che prevede il completamento della formazione e dell’eventuale addestramento specifico “entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”.

    Ricorda che tale previsione non esonera datori di lavoro o utilizzatori all’avvio tempestivo della formazione, ma consente di concluderla entro 30 giorni. “Il lavoratore, dunque, può essere adibito all’attività lavorativa anche prima della conclusione dell’intero percorso formativo”. In sede ispettiva potrà essere richiesto di dimostrare le azioni propedeutiche messe in atto, come ad esempio le interlocuzioni con le organizzazioni formative.

    “Pertanto, solamente qualora il datore di lavoro (o l’utilizzatore) non sia in grado di esibire attestati di formazione né alcuno dei suddetti documenti o diversa documentazione che possa ritenersi idonea a dimostrare l’avvenuto avvio di un percorso formativo, sarà da ritenersi violato l’art. 37, comma 1, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., e il personale ispettivo provvederà a redigere il relativo verbale di contravvenzione e prescrizione nei confronti del soggetto obbligato”. Verrà prescritta in questo caso la conclusione della formazione entro 30 giorni dall’assunzione, e in caso di contratti inferiori ai 30 giorni, coerente con la durata del rapporto di lavoro.

    In definitiva, per attestare l’ottemperanza alla prescrizione, sarà necessario che il contravventore dimostri l’avvenuta conclusione del percorso formativo, attraverso l’esibizione di attestati di formazione, mentre per la revoca della sospensione sarà sufficiente l’esibizione di documentazione attestante l’avvenuta prenotazione di corsi che si concludano entro i termini suddetti.

    Rifiuti: novità sulle garanzie finanziarie con la nuova Legge 196/2026

    E’ stata pubblicata la Legge 23 ottobre 2026, n. 196, che stabilisce le «Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di imprese in stato di insolvenza»; tale provvedimento contiene disposizioni di interesse ambientale, intervenendo sulla disciplina delle garanzie finanziarie previste per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

    In particolare, l’art. 1 del decreto modifica l’art. 208, comma 11, lett. g), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., stabilendo che le garanzie finanziarie richieste nell’ambito dell’autorizzazione unica devono essere prestate soltanto al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto.

    La disposizione prevede inoltre una disciplina specifica per le società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. 347/2003. Per tali società, le garanzie finanziarie, comprese quelle relative agli impianti di discarica ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 36/2003, possono essere prestate su base annuale, per una durata comunque non inferiore a un anno, anche qualora l’autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato abbiano durata superiore.

    Tale possibilità è prevista per il periodo dell’amministrazione straordinaria e fino alla cessione a terzi del compendio aziendale. La norma precisa, inoltre, che la garanzia così prestata è considerata conforme ai requisiti di legge per il relativo periodo di efficacia, senza necessità di ulteriori previsioni contrattuali riferite ai periodi successivi o alle modalità di escussione.

    Recupero dei rifiuti e regime applicativo: nuovi chiarimenti del MASE

    Il MASE con nota del 19/10/2026 ha risposto ad un interpello sulle operazioni di recupero successive e sulla gestione dei rifiuti derivanti dai processi End of Waste; nello specifico i chiarimenti riguardano la gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero, con particolare riferimento ai trattamenti successivi all’operazione R12, agli scarti prodotti dalle operazioni R3 e R5 e ai materiali risultati non conformi nell’ambito dei processi di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste).

    Il primo quesito riguarda gli impianti di autodemolizione e, in particolare, la corretta qualificazione dei trattamenti meccanici effettuati sui rifiuti prodotti dal trattamento dei veicoli fuori uso, come il disassemblaggio dei RAEE e la triturazione della plastica. La Provincia ha chiesto se queste attività debbano essere considerate una prosecuzione dell’operazione R12 già effettuata sui veicoli fuori uso oppure se costituiscano autonome operazioni preliminari di recupero da autorizzare separatamente.

    Sul punto, il MASE richiama i chiarimenti già forniti con la risposta all’interpello della Regione Calabria del 12/08/2026, precisando che spetta all’autorità competente valutare le modalità gestionali successive all’operazione R12, tenendo conto della loro effettiva funzione all’interno del processo di recupero.

    In particolare, l’autorità dovrà stabilire se tali attività possano essere ricomprese nella prosecuzione dell’operazione R12 oppure se costituiscano una fase di una successiva operazione di recupero da R1 a R11, disciplinandole espressamente nel titolo autorizzativo.

    Il Ministero ribadisce inoltre che il deposito dei rifiuti derivanti dall’operazione R12, in attesa del loro trasferimento a un altro impianto, deve essere regolato nell’autorizzazione come modalità gestionale connessa al trattamento, e non necessariamente come autonoma operazione di stoccaggio.

    Il secondo quesito riguarda invece gli scarti derivanti dalle operazioni di recupero R3 e R5, identificati con codici EER della famiglia 19.12.XX. La Provincia ha chiesto se tali rifiuti possano essere destinati a ulteriori operazioni di recupero presso impianti terzi.

    Il MASE chiarisce che non esiste una preclusione all’avvio dei rifiuti derivanti dalle operazioni R3 e R5 a successive operazioni di recupero presso altri impianti, fermo restando il ruolo dell’autorità competente nella valutazione delle diverse fasi del processo e delle operazioni da autorizzare.

    Il terzo quesito affronta la gestione dei materiali non conformi prodotti nell’ambito dei processi End of Waste. In particolare, la Provincia ha chiesto se i materiali che non rispettano i requisiti previsti per la cessazione della qualifica di rifiuto possano essere sottoposti a ulteriori trattamenti di recupero presso impianti terzi, anziché essere destinati direttamente allo smaltimento.

    A questo proposito, il Ministero precisa che il mancato rispetto delle condizioni previste dall’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 impedisce al materiale di acquisire la qualifica di prodotto. Di conseguenza, il materiale continua a essere considerato un rifiuto, ma ciò non ne esclude la possibilità di essere sottoposto a nuove operazioni di recupero.

    Tale possibilità è subordinata alla corretta caratterizzazione e classificazione del rifiuto, all’attribuzione del pertinente codice EER e alla verifica che l’impianto destinatario sia autorizzato a riceverlo e trattarlo.

    Il MASE sottolinea, infine, che il ricorso allo smaltimento deve essere valutato solo quando non risultino praticabili operazioni di recupero, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti stabilita dall’articolo 179 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del principio di riduzione dei conferimenti in discarica.

    La risposta ministeriale conferma quindi la possibilità di sottoporre a ulteriori operazioni di recupero sia gli scarti derivanti da precedenti trattamenti sia i materiali che non hanno raggiunto i requisiti End of Waste.

    INL: esclusione rateizzazione sanzioni art. 21 del D.Lgs. n. 758/1994

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL – con nota n. 2010 del 18/09/2026 ha fornito chiarimenti in merito all’esclusione della rateizzazione della somma prevista dall’art. 21 del d.lgs. n.758/1994 per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

    L’INL indica che ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 758/1994 la somma derivante dalla prescrizione dell’organo di vigilanza non può essere rateizzata in quanto “costituisce, unitamente all’adempimento della prescrizione, condizione per l’operatività del meccanismo di estinzione della contravvenzione”. Per l’estinzione del reato la somma dovrà essere versata entro trenta giorni, termine perentorio.

    Diverso è il caso dell’ammenda irrogata in sede penale con sentenza o decreto penale di condanna: in tali casi la somma dovuta potrà essere rateizzata dal giudice ai sensi dell’art. 133-ter c.p.

    PFAS nelle acque sotterranee: chiarimenti del MASE

    Con risposta all’Interpello ambientale del 12/10/2026, prot. n. 212123, il MASE ha fornito chiarimenti sull’applicabilità delle procedure di bonifica previste dal Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 in caso di presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque sotterranee.

    Il quesito riguardava in particolare la possibilità di applicare tali procedure in presenza di un plume di PFAS e le modalità per individuare le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche attraverso il criterio della sostanza tossicologicamente più affine.

    Sulla base delle valutazioni tecniche di ISPRA e ISS, il Ministero chiarisce che la mancata inclusione dei PFAS nella Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 non esclude, di per sé, l’applicazione della disciplina sulle bonifiche; quando, infatti, la contaminazione delle acque sotterranee è riconducibile a una sorgente localizzata o a un sito determinato, possono trovare applicazione le relative procedure, come confermato anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4250 del 26/05/2026.

    Diversamente, qualora la contaminazione presenti carattere diffuso e non sia riconducibile a una specifica sorgente, può trovare applicazione l’art. 239, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, relativo agli interventi di bonifica e ripristino ambientale disciplinati dalle Regioni attraverso appositi piani.

    Quanto alla determinazione delle CSC, il MASE precisa che, allo stato delle conoscenze scientifiche, non è possibile applicare in modo generale e automatico ai PFAS il criterio della sostanza tossicologicamente più affine, considerata l’eterogeneità delle sostanze appartenenti a questa famiglia. Analogamente, le procedure di analisi di rischio sito-specifica, in particolare nella modalità inversa per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), non risultano attualmente sufficientemente robuste sul piano scientifico e tecnico.

    Tali difficoltà, tuttavia, non impediscono l’attuazione degli interventi di risanamento. Il Ministero ritiene infatti che, in applicazione del principio di precauzione, possano essere utilizzati come riferimento operativo i valori previsti per i PFAS nelle acque destinate al consumo umano dal D.Lgs. 18/2023, come modificato dal D.Lgs. 102/2025. Questi valori, pur non costituendo automaticamente CSC ai fini delle bonifiche, possono orientare gli interventi di risanamento, sulla base di un’adeguata motivazione istruttoria, per tutelare la risorsa idrica e preservarne i potenziali utilizzi.

    Verifiche periodiche attrezzature: i chiarimenti della Circolare n. 11/2026 sulle piattaforme in frutteto

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Circolare n. 11 del 26/10/2026 con la quale ha fornito chiarimenti operativi sulla modifica all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge n. 34/2026. La Circolare specifica l’ambito di applicazione e la periodicità delle verifiche per le piattaforme di lavoro mobili elevabili e fuoristrada destinate alle operazioni in frutteto, tracciando confini netti rispetto ai carri raccogli frutta e alle PLE tradizionali.

    La Legge 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dal 07/04/2026, è intervenuta sul D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con diverse disposizioni. Tra queste, la modifica all’Allegato VII del Testo Unico di Sicurezza, che elenca le attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie ai sensi dell’articolo 71, comma 11.

    In particolare, il legislatore ha introdotto una nuova voce riguardante le “Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto”, sottoponendole a un regime di verifica periodica triennale.
    La Circolare n. 11 del 26/10/2026 si pone l’obiettivo di chiarire i dubbi interpretativi per gli operatori del settore. Uno degli aspetti centrali del documento ministeriale riguarda la delimitazione del campo di applicazione, volto a evitare pericolose sovrapposizioni con attrezzature già disciplinate da altri regimi normativi:

    • Macchine agricole raccogli frutta (carri agricoli raccogli frutta): queste attrezzature rientrano nella definizione di “impianti speciali” (punto 9 dell’allegato A al DM 4 marzo 1982) e sono già previste nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 come ponti sospesi e relativi argani, con un obbligo di verifica biennale.
    • Piattaforme di lavoro elevabili (PLE) tradizionali: non rientrano nella novità neanche le classiche PLE, finora classificate come ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato (soggette a verifica annuale).

    Il Ministero sottolinea che un’eventuale estensione della periodicità a tre anni per queste categorie sarebbe stata, peraltro, in contrasto con il principio generale di non regressione dei livelli di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in un settore segnato anche da frequenti incidenti, talvolta persino mortali.

    L’art. 71 del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro sottoponga le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche – con la frequenza indicata nella norma – proprio allo scopo di valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

    La Circolare n. 11/2026 chiarisce che per operazioni in frutteto si intendono principalmente attività eseguite dalla piattaforma, fino a un’altezza massima inferiore ai 3 metri (in riferimento alla norma tecnica UNI EN 16952), tra cui:

    • Potatura: taglio dei rami in altezza per la gestione sicura della pianta.
    • Diradamento e manutenzione: interventi manuali su piante di diverse altezze.
    • Raccolta: operazioni di gestione della frutta e degli sfridi, rese possibili anche dal posizionamento diretto dei cassoni sulla piattaforma operativa.

    Per quanto concerne le piattaforme per operazioni in frutteto, la Circolare fornisce alcuni esempi:

    • Piattaforme semoventi a sviluppo verticale: molto comuni nei frutteti, dotate di cestello o pedana estensibile verticalmente (alcuni modelli prevedono anche l’estensione laterale).
    • Piattaforme su trattore (applicazioni agricole): montate direttamente sul sollevatore o sulla struttura del trattore.
    • Piattaforme a ragno (o articolate): utilizzate per potature speciali e per superare ostacoli complessi.

    In definitiva, l’obbligo di verifica triennale si applica alle piattaforme destinate a portare gli operatori in posizione di lavoro per operazioni in frutteto (raccolta, potatura, diradamento, o altre operazioni sempre relative al frutteto), ad un’altezza massima della piattaforma inferiore a 3 metri, progettate per operare sia su terreni sconnessi che livellati, purché non rientrino nella definizione di macchina agricola raccogli frutta ex DM 4 marzo 1982 (punto 9 Allegato A).

    RENTRI: nuove disposizioni sulla geolocalizzazione dei mezzi posticipate al 13/09/2027

    Sul portale RENTRI è stato pubblicato il nuovo Decreto Direttoriale n. 275 del 12/10/2026, con il quale il MASE ha approvato nuove disposizioni relative alla gestione dei dati dei sistemi di geolocalizzazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

    In particolare, il provvedimento approva l’Allegato 1 – “Modalità di gestione dei dati attinenti ai percorsi degli autoveicoli”, che definisce i requisiti tecnici dei dispositivi e delle soluzioni di geolocalizzazione, la struttura e il formato dei dati da trasmettere, le relative modalità di trasmissione e le indicazioni per la loro archiviazione.

    Il decreto introduce, inoltre, due importanti modifiche al Decreto Direttoriale n. 253 del 12/12/2024:

    • Identificazione degli autoveicoli: viene modificato l’art. 1, comma 2, lett. a), eliminando il riferimento al numero di telaio. Il sistema di geolocalizzazione dovrà quindi essere associato alla sola targa dell’autoveicolo.
    • Differimento dei termini: viene modificato l’art. 2, comma 2, sostituendo il riferimento al “dodicesimo mese” con quello al “diciannovesimo mese”. Di conseguenza, la decorrenza dell’obbligo di messa a disposizione delle informazioni relative ai percorsi degli autoveicoli viene posticipata al 13/09/2027.

    Si precisa che il differimento riguarda esclusivamente la messa a disposizione dei dati relativi ai percorsi e non modifica gli obblighi di installazione dei sistemi di geolocalizzazione previsti dagli artt. 16 e 17 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

    Emissioni acustiche: pubblicato il D.Lgs. n. 181/2026 con novità sugli obblighi di comunicazione dei dati

    È stato pubblicato il Decreto Legislativo 25/09/2026, n. 181, recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/10/2024, relativa a determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell’emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio.

    Il provvedimento, in vigore dal 24/10/2026, interviene sulla normativa nazionale per recepire le modifiche introdotte dalla direttiva europea, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dalle discipline settoriali interessate.

    Sotto il profilo ambientale, la principale novità riguarda il D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262, che disciplina l’emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all’aperto, in attuazione della direttiva 2000/14/CE.

    In particolare, l’articolo 2 del nuovo decreto dispone l’abrogazione dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 262/2002, relativo alla raccolta dei dati sull’emissione acustica, nonché del comma 9 dell’articolo 15, riguardante il relativo regime sanzionatorio.

    Le modifiche incidono quindi su specifiche disposizioni concernenti la comunicazione dei dati relativi alle emissioni acustiche delle macchine e attrezzature utilizzate all’aperto, senza comportare l’abrogazione generale della disciplina nazionale in materia di emissioni sonore.

    Restano infatti ferme le altre disposizioni del D.Lgs. n. 262/2002, comprese quelle relative ai requisiti di conformità, alla marcatura CE, all’indicazione del livello di potenza sonora garantito e alle sanzioni previste per le violazioni ancora disciplinate dall’articolo 15.

    Il decreto interviene inoltre sul D.Lgs. 30/01/2001, n. 94, relativo agli alimenti e ai loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, disponendo, all’articolo 1, l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 17.

    Nel complesso, il D.Lgs. n. 181/2026 introduce dunque modifiche puntuali alla normativa nazionale, nell’ambito dell’adeguamento alle disposizioni europee in materia di comunicazione, intervenendo, per quanto riguarda il settore ambientale, sugli obblighi di raccolta e comunicazione dei dati relativi alle emissioni acustiche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

    Regolamento plastica da riciclo a contatto con alimenti – MOCA: novità in vigore dal 14/11/2026

    Il Decreto Legislativo 09/10/2026, n. 199, in vigore dal 14/11/2026, rappresenta l’atto con cui l’Italia adegua il proprio ordinamento interno al Regolamento europeo (UE) 2022/1616; tale provvedimento ridefinisce gli strumenti di controllo, vigilanza e il sistema sanzionatorio lungo tutta la filiera dei materiali e oggetti in plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti (MOCA).

    Di seguito sono riassunte le principali novità introdotte dal provvedimento:

    1. Istituzione della Banca Dati Nazionale MOCA

    Viene istituita presso la Direzione generale del Ministero della Salute (competente per l’igiene e la sicurezza degli alimenti) una banca dati nazionale denominata “Stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e stabilimenti di riciclaggio”.

    Il registro centralizza e rende coerenti con i sistemi informatici dell’Unione Europea le comunicazioni di attività degli operatori, e raccoglie le notifiche sui processi di riciclo, sugli impianti e sulle tecnologie impiegate dai produttori della filiera.

    2. Ricalibrazione e inasprimento del sistema sanzionatorio

    Il testo modifica e integra i precedenti decreti di settore (in particolare il D.Lgs. 29/2017 e il D.Lgs. 32/2021) per ridefinire un nuovo quadro di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di violazione del Regolamento UE 2022/1616. Le sanzioni colpiscono gli operatori economici in caso di:

    • Mancata o errata notifica/comunicazione degli stabilimenti e dei processi di riciclo.
    • Immissione sul mercato di materiali plastici riciclati non conformi ai severi requisiti di decontaminazione e idoneità alimentare.
    • Mancanza o inesattezza della documentazione obbligatoria di supporto (es. dichiarazioni di conformità lungo la catena di fornitura).

    3. Aggiornamento delle Tariffe per i Controlli Ufficiali

    Il provvedimento provvede inoltre alla determinazione delle tariffe dovute dalle aziende per le attività di controllo ufficiale e vigilanza sui MOCA eseguite dalle autorità sanitarie competenti, in linea con quanto previsto dal regolamento europeo sui controlli ufficiali (UE) 2017/625.

    4. Responsabilizzazione della filiera (Dichiarazione di Conformità)

    In parallelo con l’aggiornamento normativo europeo e l’applicazione di questo decreto, viene rafforzato l’obbligo per tutti gli attori della catena di fornitura (dai riciclatori ai trasformatori fino ai distributori) di rilasciare e mantenere a disposizione dichiarazioni di conformità dettagliate che attestino la sicurezza del materiale plastico riciclato rispetto alla migrazione di sostanze nei cibi.

    RENTRI: scadenza invio dati al 30/11/2026 e obbligo conservazione annuale dei dati RENTRI

    Entro il 30/11/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti – qualora effettuate – inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Ottobre 2026), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI. Si sottolinea come in caso di emissione di FIR digitali (XFIR), essi devono essere trasmessi unitamente ai dati del registro cronologico, con periodicità annuale.

    CONAI: adempimenti Novembre 2026

    Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/11/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.
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