RENTRI: dal 14/04/2026 termine delle modalità di sicurezza

Il 31/03/2026 è stato pubblicato un avviso che comunica la cessazione delle modalità operative di sicurezza per la gestione del FIR digitale a partire dalle ore 00:00 del 14/04/2026.

Alla luce di quanto previsto dalla legge n. 26 del 27/02/2026 che stabilisce che, dal 01/03/2026 al 15/09/2026, il FIR può essere emesso, a scelta del produttore/detentore, in formato digitale o cartaceo, nel periodo compreso tra il 14/04/2026 e il 15/09/2026 gli iscritti al RENTRI potranno quindi adottare le seguenti modalità:

Formato digitale: il FIR resta digitale fino alla fase di accettazione; trasportatore e destinatario lo gestiscono esclusivamente in modalità digitale; l’eventuale stampa non sostituisce il documento digitale. Per i rifiuti pericolosi è obbligatoria la trasmissione dei dati al RENTRI.

Formato cartaceo: il FIR è gestito interamente su supporto cartaceo da tutti i soggetti coinvolti. La scelta spetta al produttore/detentore e deve essere adottata in modo uniforme da tutta la filiera.

A partire dal 16/09/2026, il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.

ADR 2026: nuova procedura per segnalazioni d’irregolarità per il trasporto stradale di merci pericolose

Con Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza n. 7988 del 19/03/2026 viene definito una nuova procedura operativa per la gestione di irregolarità sulle liste di controllo ADR nel trasporto di merci pericolose che prevede l’utilizzo di modulistica informatizzata.

La Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, con la circolare prot. nr. 300/STRAD/1/0000007988.U/2026 del 19/03/2026, ha delineato infatti una nuova procedura per la gestione delle segnalazioni di irregolarità relative alle liste di controllo ADR per il trasporto di merci pericolose.
La circolare fornisce indicazioni per l’applicazione delle nuove disposizioni mediante l’uso di modulistica informatizzata.

La nuova procedura, in attuazione alla Direttiva UE 2022/1999, definisce un nuovo modello organizzativo e uniforma la modalità di trasmissione gestione e archiviazione degli esiti dei controlli su strada effettuati dagli organi di controllo.
In particolare è stata creata una nuova lista di controllo che dovrà essere compilata e gestita in modo digitale al fine di documentare l’attività di controllo di polizia stradale effettuata sui veicoli che trasportano merci pericolose.
Le schede dovranno essere trasmesse mensilmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: nuove indicazioni su geolocalizzazione RENTRI e chiarimenti su veicoli M1

L’ANGA ha pubblicato la Delibera n. 1 del 24/03/2026 recante “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59“.

La delibera in oggetto prevede che i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI garantiscano la presenza sui propri autoveicoli di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

In particolare, la presenza dei sistemi di geolocalizzazione rappresenta requisito di idoneità tecnica di cui all’articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto 3 giugno 2014, n. 120 per gli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5 e deve essere attestata da parte del legale rappresentante mediante sottoscrizione dell’istanza telematica.

L’invio dell’istanza deve avvenire entro il termine ultimo del 30/06/2026; a partire dal 01/07/2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare. Con la successiva Circolare applicativa n. 2 del 27/03/2026, il Comitato nazionale dell’ANGA ha chiarito che i soggetti aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione anche attraverso l’invio di più istanze distinte e che gli autoveicoli cancellati perché non dotati del sistema di geolocalizzazione possono essere reiscritti con apposita istanza telematica, fermo restando l’obbligo di attestazione entro e non oltre il 30/06/2026.

È inoltre stabilito che, a partire dal 01/07/2026, le Sezioni regionali e provinciali provvedono alla cancellazione d’ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli che non risultano adeguati alle disposizioni, con possibile avvio del procedimento disciplinare qualora venga meno il requisito necessario per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo.

Inoltre, con Circolare n. 1 del 26/03/2026, ha fornito aggiornamenti operativi in merito all’iscrizione all’Albo di autoveicoli classificati nella categoria internazionale M1.

Alla luce del parere espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 22054 del 15/10/2025, “l’autovettura classificata nella categoria internazionale M1 è definita come un autoveicolo “adibito al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli” e, qualora dotata di carrozzeria di tipologia codice “AF”, può essere impiegata anche per trasporto occasionale di merci. Ne consegue che i proprietari di autovetture con carrozzeria “AF” sono legittimati a trasportare, in via occasionale, merci proprie (di propria pertinenza), fermo restando che la verifica del corretto impiego è demandata agli Organi di Polizia Stradale”.

Il Comitato nazionale dell’ANGA ha stabilito quindi che, a decorrere dal 26/03/2026, non è più consentita l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali delle autovetture appartenenti alla categoria internazionale M1.

Conseguentemente, le Sezioni regionali e provinciali, a partire dal 04/01/2027, dovranno provvedere alla cancellazione d’ufficio delle autovetture riconducibili a tale categoria, con provvedimenti deliberati e notificati entro il 29/01/2027.

Si precisa infine che, qualora la cancellazione determini la carenza dei requisiti di cui all’art. 10, comma 2, lett. h) e art. 15, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, necessari per il mantenimento dell’iscrizione, la Sezione regionale o provinciale provvederà all’avvio del procedimento disciplinare di cui all’art. 21 del medesimo decreto.

Patente a Crediti: pubblicato da INL il Decreto Direttoriale n. 24 del 06/03/2026 per il recupero dei crediti

Con Decreto Dirigenziale n. 24 del 06/03/2026 del Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sono costituite, presso ogni ambito regionale, le Commissioni di cui all’art. 7 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 settembre 2024, n. 132 (c.d. “Decreto attuativo della patente a crediti”) per il recupero dei crediti della patente a crediti.

All’articolo 1 il decreto riporta la composizione della Commissione. Sono invitati a partecipare senza diritto di voto, un rappresentante dall’ASL esperto in materia di salute e sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLST). Spetta all’organismo paritetico comunicare il nominativo del RLST da invitare;

L’articolo 2 disciplina l’ambito di competenza, individuato in relazione alla sede legale dell’impresa o al domicilio del lavoratore autonomo che richiede il recupero dei crediti della patente ovvero, per le imprese straniere, in relazione alla stabile organizzazione sul territorio italiano o, in mancanza, ad una delle sedi operative situate sul territorio italiano;

L’articolo 3 riguarda la richiesta di integrazione dei crediti. Risulta di competenza dell’impresa e del lavoratore autonomo interessati alla integrazione dei crediti, la trasmissione per via telematica alla segreteria della Commissione l’istanza motivata di recupero. Alla documentazione utile allegata, l’azienda interessata può allegare una proposta di piano di recupero dei crediti, nonché di essere auditi;

L’articolo 4 disciplina lo svolgimento delle riunioni;

L’articolo 5 disciplina le modalità di recupero dei crediti. La Commissione delibera sugli adempimenti necessari affinché l’impresa e il lavoratore autonomo possano recuperare un numero di crediti almeno sufficiente per tornare ad operare (15 crediti). La Commissione attiva un apposito confronto con l’impresa e il lavoratore autonomo interessati al recupero dei crediti nelle ipotesi individuate dalle emanate Linee guida. Le predette linee guida, che verranno emanate da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL, individueranno modalità e criteri per uniformare l’attività delle Commissioni. Forniranno altresì indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale soggetto formatore nei percorsi riparativi) nonché tipologie di investimenti ammissibili, proporzionalità al numero di crediti da recuperare e dimensione aziendale. Gli adempimenti da attuare da parte delle imprese e lavoratori autonomi devono essere proporzionali al numero di crediti che l’impresa e il lavoratore autonomo sono tenuti a recuperare, affinché la patente sia nuovamente dotata di almeno 15 crediti. La realizzazione degli adempimenti non può comunque comportare un accredito di più di 15 crediti. Il recupero dei crediti può avvenire anche in modo frazionato, in relazione al completamento parziale delle misure previste dalla Commissione, fermo restando il limite massimo di crediti riassegnabili;

L’articolo 6 prevede infine un monitoraggio annuale da parte dell’INL sull’efficacia e sull’applicazione delle Commissioni territoriali. Sulla base degli esiti del monitoraggio e dell’esperienza applicativa, l’INL può proporre l’aggiornamento delle disposizioni di cui al provvedimento e la revisione delle Linee guida che verranno emanate da INL ed Inail.

Qualificazione di rifiuti urbani derivanti da utenze non domestiche: nota di chiarimento del MASE

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 59566 del 18/03/2026, ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione e computabilità dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico.

In particolare, nella richiesta relativa all’interpello in oggetto veniva richiesto se:

1) i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del d.lgs. 152/2006, cosiddetti rifiuti simili, conservano la loro qualificazione di rifiuto “urbano” anche qualora il produttore degli stessi decida di conferirli al servizio pubblico di raccolta e pertanto possono essere computati ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata così come definito dal D.M. 26/05/2016;

2) nel caso di gestione di rifiuti simili la classificazione dei formulari di identificazione rifiuto (FIR), nel campo 6, caratteristiche del rifiuto, per provenienza sia da indicare “urbano”.

Il MASER, richiamato il quadro normativo europeo e nazionale, ha evidenziato, con riferimento al primo quesito, che i rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche di cui all’allegato L-quinquies alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater del medesimo decreto, sono definiti come rifiuti urbani e conservano tale qualifica anche se conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta.

I suddetti flussi concorrono sia alla produzione complessiva dei rifiuti urbani sia al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e pertanto devono essere opportunamente contabilizzati su scala comunale, secondo le procedure individuate dalle linee guida di cui al D.M. 26/05/2016.

In merito al secondo quesito, il Ministero ha confermato che i rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici provenienti da altre fonti sono definiti dalla norma rifiuti urbani anche ai fini del sistema di tracciabilità.

Bando ISI INAIL 2025: presentazione domande dal 13/04/2026

L’INAIL ha pubblicato il calendario delle scadenze del Bando ISI 2025, relativo a progetti per finanziare interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le domande potranno essere presentate dal 13/04/2025 al 28/05/2026, esclusivamente attraverso la procedura online sul portale INAIL.

L’edizione 2025 conferma la struttura tradizionale del bando, articolata in cinque assi di finanziamento, ma introduce alcune novità in linea con le priorità europee e nazionali legate a innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e adattamento ai cambiamenti climatici. Tra queste, la possibilità di affiancare al progetto principale un intervento aggiuntivo tra quelli previsti per ciascun asse.

Il contributo può coprire fino al 65% delle spese ammissibili, percentuale che può salire all’80% per specifiche tipologie di progetto, come i modelli organizzativi e le iniziative presentate da giovani agricoltori. L’importo massimo finanziabile per ogni progetto è 130.000 euro, comprensivo di eventuali interventi aggiuntivi fino a 20.000 euro.

Possono partecipare tutte le imprese, anche individuali, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Per i progetti relativi alla riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone è ammessa anche la partecipazione degli enti del Terzo settore. Per accedere alla fase di invio della domanda è necessario raggiungere il punteggio minimo previsto, calcolato in base ai requisiti dell’impresa, alle caratteristiche tecniche dell’intervento e all’eventuale possesso di certificazioni di qualità, ambiente e sicurezza. Sono inoltre previste premialità aggiuntive a livello territoriale e per le imprese dotate di specifiche certificazioni.

MUD 2026: pubblicato il DPCM con scadenza entro il 03/07/2026

Sulla GU del 05/03/2026, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2026 che approva il Modello Unico di Dichiarazione ambientale – MUD – per l’anno 2026. Il previgente modello unico di dichiarazione ambientale è quindi integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al nuovo decreto.

L’art. 6, comma 2 bis, della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 stabilisce che, qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

Il nuovo MUD, seppur pubblicato in ritardo rispetto al termine sopra indicato, sarà quindi da presentare entro il 03/07/2026.

La pubblicazione degli allegati al DPCM recante l’approvazione del MUD per l’anno 2026 è presente sul sito web del MASE, con le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.

Nuove indicazioni sulla gestione delle batterie: pubblicato il D.Lgs. 29/2026

E’ in vigore dal 07/03/2026 il D.Lgs. 10/02/2026, n. 29, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE”, pubblicato sulla GU del 06/03/2026.

Il provvedimento si applica alle batterie che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento UE 2023/1542 e definisce le autorità competenti, gli obblighi degli operatori economici, la gestione dei rifiuti di batterie e il sistema sanzionatorio.

In particolare, secondo quanto previsto dal decreto, le batterie possono essere immesse sul mercato, messe a disposizione o messe in servizio solo se conformi al regolamento.

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sulla batteria o, se non possibile, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

Gli operatori economici devono adottare strategie di dovere di diligenza per individuare, prevenire e mitigare i rischi connessi all’approvvigionamento, alla lavorazione e all’immissione in commercio delle batterie.

I produttori oppure, in caso di adempimento in forma collettiva, i sistemi collettivi di gestione, devono conseguire i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili:

– 63% entro il 31 dicembre 2027;

– 73% entro il 31 dicembre 2030.

Per le batterie dei mezzi di trasporto leggeri gli obiettivi sono:

– 51% entro il 31 dicembre 2028;

– 61% entro il 31 dicembre 2031.

È inoltre istituito il Registro dei produttori di batterie, al quale sono tenuti a iscriversi produttori che mettono a disposizione per la prima volta batterie sul mercato nazionale.

Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori è ridenominato Centro di coordinamento batterie e ha il compito, tra gli altri di ottimizzare la raccolta e la gestione dei rifiuti di batterie su tutto il territorio nazionale, monitorare i flussi di rifiuti di batterie, raccogliere e trasmettere i dati sulla raccolta e sul trattamento, promuovere campagne di sensibilizzazione per la raccolta differenziata.

I produttori sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore per le batterie immesse sul mercato nazionale. Gli obblighi possono essere adempiuti tramite sistemi di gestione individuali oppure sistemi di gestione costituiti in forma consortile. I produttori devono finanziare i costi della raccolta differenziata, del trasporto, del trattamento, dell’informazione ai consumatori e della raccolta dei dati relativi alle batterie.

Sono infine previste sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle disposizioni del decreto, tra cui: immissione sul mercato di batterie non conformi, mancata iscrizione al Registro dei produttori, mancata organizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti di batterie.

Dichiarazione PRTR 2026 relativa ai dati 2025: scadenza 30/04/2026

Si ricorda ai gestori degli stabilimenti soggetti all’obbligo di trasmettere le informazioni ai sensi dell’art. 4 DPR 157/2011 e s.m.i., che la comunicazione dei dati riferiti all’anno 2025, dovrà avvenire entro il 30/04/2026 mediante il nuovo applicativo PRTR online raggiungibile al seguente link: https://www.dichiarazioneprtr.isprambiente.it 

La “trasmissione” della dichiarazione PRTR tramite l’applicativo PRTR rende disponibile la stessa dichiarazione PRTR all’ISPRA e ai referenti presso le Autorità competenti per la valutazione della dichiarazione, accreditati sull’applicativo PRTR. Si richiama l’attenzione sulla compilazione della scheda relativa alle attività PRTR: in continuità con il passato esercizio della dichiarazione, i volumi di produzione dovranno essere riportati secondo le metriche e le unità di misura disponibili per la selezione e dettagliate nel manuale dell’utente, che si raccomanda di consultare a tale fine (anche per individuare i valori dei fattori di conversione per esprimere, ove necessario, in TEP il contenuto energetico dei prodotti energetici e per la conversione in UBA dei capi allevati). Restano invariati rispetto agli anni passati il resto dei contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR (valori soglia invariati).

RENTRI: scadenza invio dati al 30/04/2026 e obbligo conservazione annuale dei dati RENTRI

Entro il 30/04/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti – qualora effettuate – inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Marzo 2026), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

CONAI: adempimenti Aprile 2026

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/04/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

 

0
CARRELLO
  • Nessun prodotto nel carrello