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Rischio calore nei luoghi di lavoro: obblighi normativi e misure di prevenzione

Negli ultimi anni il tema dell’esposizione professionale alle elevate temperature ha assunto un ruolo sempre più rilevante nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L’aumento della frequenza e dell’intensità delle ondate di calore, conseguenza dei cambiamenti climatici in atto, ha determinato una crescente attenzione da parte delle istituzioni, degli organi di vigilanza e delle aziende verso i rischi connessi allo stress termico e alla radiazione solare.

L’esposizione a condizioni microclimatiche severe può infatti compromettere la capacità dell’organismo di mantenere il proprio equilibrio termico, determinando conseguenze fisiche quali disidratazione, crampi da calore, esaurimento da calore e, nei casi più gravi, colpo di calore. Tali condizioni possono provocare riduzione delle capacità cognitive e dello stato fisico del lavoratore, con il conseguente aumento della probabilità di errore umano e l’incremento del rischio infortunistico.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato principalmente dal D.Lgs. 81/2008, che impone al Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi presenti negli ambienti di lavoro, compresi quelli derivanti dall’esposizione a condizioni microclimatiche sfavorevoli. La valutazione deve tenere conto delle caratteristiche dell’attività svolta, dell’intensità dello sforzo fisico richiesto, delle condizioni ambientali, dell’eventuale esposizione alla radiazione solare e delle specifiche condizioni individuali dei lavoratori.

A supporto delle imprese e dei professionisti della sicurezza, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato nel giugno 2025 le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, documento che fornisce indicazioni operative per la valutazione del rischio e per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione più efficaci. Le linee guida richiamano l’importanza della formazione dei lavoratori, della sorveglianza sanitaria, della pianificazione delle attività nelle fasce orarie meno critiche e dell’adozione di adeguate misure organizzative.

Particolare rilevanza assume il progetto Worklimate, sviluppato da INAIL e CNR, che mette a disposizione una piattaforma previsionale finalizzata alla valutazione del rischio da calore in ambito lavorativo. Attraverso specifiche mappe consultabili quotidianamente nel sito www.worklimate.it, il sistema consente di identificare le aree territoriali e le fasce orarie caratterizzate da livelli di rischio elevati, fornendo un importante supporto ai datori di lavoro nella pianificazione delle attività.

 
Figura 1 esempio di mappa estratta dal sito Worklimate: il colore rosso rappresenta rischio alto

In questo contesto si inserisce l’Ordinanza n. 72 del 3 giugno 2026 della Regione Emilia-Romagna, emanata per motivi di igiene e sanità pubblica a tutela dei lavoratori esposti alle ondate di calore. Il provvedimento dispone, dal 3 giugno al 15 settembre 2026, il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 16:00 nei giorni e nelle aree in cui le mappe Worklimate segnalano un livello di rischio “Alto” per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa. L’ordinanza interessa diversi comparti produttivi, tra cui agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave e logistica all’aperto. Presumibilmente su indicazioni nazionali diverse regioni italiane hanno optato per tale intervallo orario, che comporta una sua difficile applicazione da parte delle imprese, soprattutto del settore edile, se si considera che la fascia oraria con temperature più alte oscilla tra le ore 14 e le ore 18.

Nell’esempio grafico sopra riportato, la Regione Emilia-Romagna risulta collocata nella fascia di rischio elevato esclusivamente nell’intervallo orario compreso tra le ore 12:00 e le ore 16:00. Tale rappresentazione, tuttavia, non considera la fascia oraria tra le ore 16:00 e le ore 18:00, anch’essa caratterizzata da un livello di rischio elevato dovuto alle alte temperature.

Sulla base di tale rappresentazione è stato deciso di vietare, nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 16:00, lo svolgimento delle lavorazioni ritenute maggiormente gravose sotto il profilo fisico e caratterizzate da una significativa esposizione al rischio da calore e da radiazione solare. Tuttavia, i dati ufficiali raccolti nelle ultime settimane evidenziano che il periodo di massima esposizione al rischio è generalmente compreso tra le ore 14:00 e le ore 18:00, rendendo quindi opportuno valutare un’estensione dell’intervallo temporale interessato dalle misure di tutela.

Al di là degli obblighi imposti dalle disposizioni regionali, il Datore di Lavoro è comunque sempre tenuto ad adottare un approccio preventivo strutturato. Tra le misure maggiormente efficaci rientrano la rimodulazione degli orari di lavoro, l’anticipo delle attività nelle ore più fresche della giornata, la predisposizione di zone ombreggiate o climatizzate per le pause, la disponibilità costante di acqua potabile fresca e la programmazione di adeguati periodi di recupero.

Particolare attenzione deve essere riservata anche ai dispositivi di protezione individuale e all’abbigliamento da lavoro. Indumenti leggeri, traspiranti e di colore chiaro, unitamente a copricapo idonei e, ove compatibili con l’attività svolta, occhiali con protezione dai raggi UV, rappresentano strumenti fondamentali per limitare gli effetti dell’irraggiamento solare.

La prevenzione passa anche attraverso il riconoscimento precoce dei sintomi correlati allo stress termico. Crampi muscolari, intensa sudorazione, stanchezza anomala, vertigini, nausea e alterazioni dello stato di coscienza rappresentano segnali che richiedono l’immediata sospensione dell’attività lavorativa e l’attivazione delle procedure di primo soccorso previste. La formazione e l’informazione giocano quindi un ruolo fondamentale in tale senso.

Un ulteriore elemento da considerare riguarda i lavoratori maggiormente suscettibili agli effetti del caldo, quali soggetti affetti da patologie croniche, lavoratori in terapia farmacologica o persone non acclimatate alle elevate temperature. In tali casi, il ruolo del Medico Competente (e relativa sorveglianza sanitaria) risulta fondamentale per individuare eventuali limitazioni operative o misure di tutela aggiuntive.

La gestione del rischio calore non può quindi essere considerata una misura emergenziale limitata ai periodi estivi, ma deve entrare stabilmente nei processi di valutazione dei rischi aziendali. L’adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e procedurali costituisce oggi uno degli strumenti più efficaci per garantire la tutela della salute dei lavoratori e la continuità delle attività produttive in un contesto climatico in continua evoluzione.

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