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Rischio calore nei cantieri temporanei e mobili: gestione operativa e applicazione dell’Ordinanza Emilia-Romagna 72/2026 Tra i settori maggiormente esposti agli effetti delle ondate di calore vi è senza dubbio quello dell’edilizia. Le attività svolte nei cantieri temporanei e mobili presentano infatti caratteristiche che amplificano il rischio derivante dalle elevate temperature quali il lavoro all’aperto, l’esposizione diretta alla radiazione solare, l’attività fisicamente impegnative, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e la frequente presenza di superfici che accumulano e riflettono calore. Per tale motivo la Regione Emilia-Romagna (come molte altre Regioni) per ridurne l’impatto sui lavoratori ha fornito specifiche indicazioni e la possibilità di usufruire di particolari orari proprio nel settore costruzioni oltre che in quelli legati all’ agricoltura, ai lavori forestali, alla logistica, ai lavori nelle cave e rider.

Rischio calore nei cantieri temporanei e mobili: gestione operativa e applicazione dell’Ordinanza Emilia-Romagna 72/2026

 

Tra i settori maggiormente esposti agli effetti delle ondate di calore vi è senza dubbio quello dell’edilizia. Le attività svolte nei cantieri temporanei e mobili presentano infatti caratteristiche che amplificano il rischio derivante dalle elevate temperature quali il lavoro all’aperto, l’esposizione diretta alla radiazione solare, l’attività fisicamente impegnative, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e la frequente presenza di superfici che accumulano e riflettono calore. Per tale motivo la Regione Emilia-Romagna (come molte altre Regioni) per ridurne l’impatto sui lavoratori ha fornito specifiche indicazioni e la possibilità di usufruire di particolari orari proprio nel settore costruzioni oltre che in quelli legati all’ agricoltura, ai lavori forestali, alla logistica, ai lavori nelle cave e rider.

Tra le attività maggiormente presenti nei cantieri temporanei del settore costruzione si segnalano il montaggio e lo smontaggio di ponteggi, la realizzazione di coperture, le opere stradali, gli scavi, la movimentazione manuale dei carichi, i relativi lavori di carpenteria e gli interventi in quota. Si tratta di esempi tipici di attività caratterizzate da una significativa esposizione al rischio termico. In questi contesti, il rischio non è legato esclusivamente all’insorgenza di patologie da calore, ma anche all’aumento della probabilità di infortuni dovuti alla riduzione dell’attenzione, della capacità di concentrazione e della prestazione fisica del lavoratore.

Particolarmente esposti sono quei cantieri che, pur avendo durata limitata, prevedono l’esecuzione di molteplici lavorazioni eterogenee, svolte all’aperto, in periodi estivi, e spesso nelle ore più calde della giornata. È il caso, ad esempio, dei cantieri per la realizzazione di eventi pubblici come i concerti particolarmente diffusi nei periodi estivi: i lavori di allestimento e disallestimento durano di norma pochi giorni o al massimo poche settimane ma comportano numerose attività di carattere faticoso, dall’impiantistica al facchinaggio (attività di movimentazione manuale dei carichi), dalla predisposizione della segnaletica fino al montaggio in quota di strutture metalliche assimilabili a ponteggi, con altezze che possono raggiungere anche i 20 metri, per la costruzione dei palchi.

Ancora più diffusi sono i lavori stradali che di solito, grazie alle condizioni favorevoli alla loro esecuzione efficace, sono molto frequenti nel periodo estivo.

La necessità di rispettare tempi molto stringenti comporta frequentemente l’esecuzione delle lavorazioni anche durante le ore di maggiore esposizione al caldo. Per questo motivo, è fondamentale adottare le opportune misure di prevenzione e organizzazione il lavoro seguendo le prescrizioni regionali.

Come già esposto all’interno dell’articolo introduttivo da noi recentemente pubblicato, Il D.Lgs. 81/2008 attribuisce specifici obblighi a tutti i soggetti della sicurezza, imponendo alle imprese esecutrici la valutazione del rischio microclimatico e l’adozione delle necessarie misure preventive. Analogamente, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) devono considerare il rischio calore nell’ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nelle attività di coordinamento tra le imprese presenti in cantiere.

“Le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvate dalla Conferenza delle Regioni nel 2025, evidenziano come la gestione del rischio debba basarsi su una combinazione di misure tecniche, organizzative e procedurali. In particolare, viene raccomandato il monitoraggio delle condizioni meteorologiche attraverso il sistema Worklimate, al fine di identificare con anticipo l’innalzamento delle temperature, e conseguentemente modificare la programmazione delle attività più gravose prevedendole nelle prime ore della giornata, e programmando la predisposizione di pause regolari in aree ombreggiate o (qualora possibile) climatizzate, insieme alla costante disponibilità di acqua potabile.

In Emilia-Romagna tali indicazioni trovano una concreta applicazione nell’Ordinanza n. 72 del 3 giugno 2026. Il provvedimento stabilisce che, dal 3 giugno al 15 settembre 2026, nei cantieri edili e affini è vietato svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00 nei giorni in cui la piattaforma Worklimate segnala un livello di rischio “Alto” per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa.

L’ordinanza introduce inoltre una misura particolarmente significativa per il comparto delle costruzioni. Si tratta della possibilità di anticipare o posticipare di un’ora gli orari di lavoro, in deroga ai regolamenti comunali sulle attività rumorose temporanee, al fine di concentrare le lavorazioni nelle fasce orarie caratterizzate da condizioni microclimatiche più favorevoli. Tale previsione rappresenta uno strumento concreto per garantire la continuità operativa dei cantieri senza compromettere la salute dei lavoratori.

In relazione a quanto già evidenziato all’interno dell’articolo precedente, si sottolinea che l’ordinanza non contempla la fascia oraria compresa tra le ore 16:00 e le ore 18:00, nonostante tale intervallo sia anch’esso caratterizzato da un elevato livello di rischio correlato alle alte temperature. In particolare, la fascia oraria compresa tra le ore 14:00 e le ore 18:00 rappresenta il periodo di massima esposizione al rischio da stress termico. A questo aspetto si aggiunga il fatto che buona parte delle imprese del settore edile provengono da aree geografiche lontane dal luogo di lavoro interessato, con il conseguente problema di trovare una sistemazione per il personale nella fascia oraria tra le 12.30 e le 16.

Per tale motivo e visto l’evidente “GAP normativo”, numerose imprese hanno ritenuto opportuno anticipare l’inizio delle lavorazioni cantieristiche, anche di due ore rispetto all’orario ordinario (ad esempio, dalle ore 08:00 alle ore 06:00), al fine di consentire il completamento delle attività giornaliere entro le ore 14 o le 14:30, non rispettando le indicazioni regionali e rinviando l’eventuale prosecuzione delle lavorazioni a giornate successive. A nostro parere tale misura organizzativa potrebbe essere apprezzabile perché consente di ridurre significativamente l’esposizione dei lavoratori alle condizioni microclimatiche più gravose (nella fascia oraria 14-18) e di limitare il rischio derivante dalle elevate temperature ambientali.

Dal punto di vista formale e organizzativo, le imprese impiegate nell’esecuzione dei lavori edili, hanno l’obbligo integrare il rischio calore all’interno dei propri Piani Operativi di Sicurezza (POS), prevedendo procedure specifiche per la gestione delle emergenze correlate alle elevate temperature. È inoltre opportuno individuare preposti adeguatamente formati per il monitoraggio delle condizioni dei lavoratori e per il controllo dell’applicazione delle misure preventive previste.

Particolare attenzione deve essere riservata all’abbigliamento da lavoro. Sebbene nei cantieri l’utilizzo dei DPI sia sempre obbligatorio, è necessario privilegiare, ove possibile, indumenti leggeri, traspiranti e di colore chiaro, unitamente a copricapo dotati di protezione per collo e orecchie. L’uso di occhiali con filtro UV, di caschetti di sicurezza di colore bianco e di prodotti protettivi per le parti del corpo esposte può contribuire a ridurre gli effetti dell’irraggiamento solare.

Alla luce delle recenti disposizioni normative e dell’evoluzione delle condizioni climatiche, il rischio calore deve essere considerato a tutti gli effetti un rischio professionale da gestire con la stessa attenzione riservata agli altri pericoli presenti nei cantieri temporanei e mobili. Una corretta pianificazione delle attività, un efficace coordinamento tra i soggetti della sicurezza e l’applicazione rigorosa delle misure preventive costituiscono oggi gli strumenti principali per garantire la tutela della salute dei lavoratori e il rispetto degli obblighi di Legge.

 
 
 
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