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Il FIR in formato digitale – xFIR – è divenuto obbligatorio a decorrere dal 13/02/2026, seppure sia stato previsto un periodo transitorio durante il quale i soggetti già iscritti al RENTRI possono continuare a utilizzare, in alternativa al FIR digitale, il formulario in formato cartaceo; tale periodo transitorio del c.d. “doppio binario”, termina il 15/09/2026.
Da tale data, quindi, per i soggetti iscritti al RENTRI con obbligo di “utilizzo” del FIR digitale non sarà più possibile ricorrere al FIR cartaceo in alternativa a quello digitale: il trasporto dei rifiuti dovrà essere accompagnato dal FIR gestito in modalità digitale.
A partire dal 15/09/2026, inoltre, saranno applicabili le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti. Di seguito si riporta una tabella di sintesi delle scadenze e tempistiche per la corretta gestione delle registrazioni e adempimenti connessi a RENTRI.

Sono stati pubblicati gli elenchi cronologici provvisori delle domande di finanziamento presentate per l’Asse 5 (agricoltura).
Per le istanze che risultano provvisoriamente ammesse al finanziamento, le imprese devono completare dal 3 agosto alle ore 18:00 del 15/10/2026, la domanda trasmettendo, tramite upload, il “Modulo A” e tutta la documentazione prevista dal Bando Isi 2025 e dal suo allegato. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza della domanda.
La verifica di congruità è finalizzata a stabilire se, nell’ambito del singolo appalto, la manodopera impiegata dall’appaltatore sul cantiere, per quanto riguarda esclusivamente gli interventi realizzati e che siano configurabili quali rientranti nel settore edile, sia quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire; inoltre, va verificato se vi sia proporzionalità fra il numero di lavoratori dichiarati ed i relativi versamenti contributivi, rispetto all’ammontare complessivo dell’opera.
La “congruità della manodopera” può essere definita come l’importo minimo di manodopera atteso per la realizzazione di un’opera edile, in dipendenza dalla tipologia di lavorazione e considerando tutte le imprese presenti nel cantiere.
Il certificato di congruità è riferito al singolo appalto e a tutti i soggetti in esso operanti (edili), pur rilevando l’eventuale irregolarità nei confronti dell’impresa affidataria (emissione del successivo DOL irregolare).
La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Nello specifico:
L’Interpello Ministeriale n. 4/2025 ha chiarito che la verifica della congruità è incentrata sulle opere edili realizzate all’interno dell’appalto, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle attività generalmente svolte dalle aziende coinvolte e dall’iscrizione alla Cassa Edile; pertanto:
Nel corso di agosto 2026 il MASE ha fornito risposta ad interpelli ambientali che affrontano questioni e adempimenti connessi alla disciplina della normativa ambientale; in particolare la gestione dei rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento e l’utilizzo degli aggregati recuperati per la copertura giornaliera delle discariche.
Rifiuti in uscita dagli impianti e gestione del deposito intermedio
L’interpello presentato dalla Regione Calabria riguarda le modalità di deposito dei rifiuti che derivano dalle operazioni di trattamento e che rimangono temporaneamente all’interno dell’impianto prima di essere avviati a una successiva destinazione; tra le questioni sottoposte al Ministero figurano la qualificazione di questo deposito nell’autorizzazione, la determinazione dei quantitativi ammessi, l’applicabilità dei principi già espressi per l’operazione R12 anche ad altre operazioni e i contenuti che devono essere previsti nel titolo autorizzativo. Con specifico riferimento ai rifiuti derivanti dall’operazione R12, il Ministero chiarisce che, quando la normativa non consente di ricondurre il loro deposito a una specifica operazione di recupero o smaltimento prevista dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, la permanenza in impianto deve essere disciplinata nell’autorizzazione come modalità gestionale connessa e funzionale all’operazione di trattamento autorizzata, senza attribuirle un autonomo codice non previsto dalla normativa.
I rifiuti in uscita fisicamente presenti nell’impianto devono essere considerati dall’autorità competente nella definizione dell’assetto autorizzativo complessivo, perché incidono sulle condizioni operative e di sicurezza. Il titolo deve quindi prevedere specifici limiti quantitativi e temporali, distinti da quelli relativi ai rifiuti in ingresso e alle operazioni codificate.
La loro determinazione deve avvenire caso per caso, considerando, tra gli altri elementi, tipologia e caratteristiche dei rifiuti, capacità di trattamento, superfici disponibili, modalità di stoccaggio, prevenzione incendi e capacità di movimentazione e avvio a destino.
L’autorizzazione, infine, deve disciplinare puntualmente il deposito degli output, individuando i codici EER interessati, i quantitativi ammessi, i tempi massimi di permanenza e le prescrizioni tecniche relative, tra l’altro, all’organizzazione delle aree, alla separazione dei flussi, alla tracciabilità e alla prevenzione dei rischi.
Aggregati recuperati: la copertura giornaliera delle discariche non rientra negli utilizzi del DM 127/2024
L’interpello presentato dall’Unione dei Comuni Misa-Nevola affronta l’applicazione del DM 28 giugno 2024, n. 127, relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.
Il MASE conferma l’impostazione già espressa in un precedente interpello: tra gli impieghi previsti dal DM 127/2024 non è espressamente compreso l’utilizzo degli aggregati recuperati per la copertura giornaliera delle discariche.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso disponibili le “Guidelines for managing asbestos related health and safety risks at work” (Linee guida per la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti all’amianto), elaborate dalla Commissione europea.
Tale guida si propone di aggiornare le precedenti indicazioni europee alla luce dei più recenti sviluppi tecnici, giuridici e scientifici, aumentando la consapevolezza sui rischi dell’amianto e favorendo la diffusione delle buone pratiche nei luoghi di lavoro. La guida non è un documento giuridicamente vincolante. Si basa sulla legislazione dell’UE – affrontata nel capitolo 2 – a partire dalla Direttiva 2009/148/EC. Le informazioni contenute nella guida devono essere lette in riferimento alla legislazione nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL).
Uno dei nuclei centrali del documento è rappresentato dalla asbestos risk assessment, che deve consentire di identificare la presenza, o la probabile presenza, di amianto e materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro e di valutare il rischio conseguente per i lavoratori.
La valutazione considera, tra gli altri aspetti, la natura e il grado dell’esposizione, i dati di monitoraggio dell’aria, la possibile esposizione di persone non direttamente coinvolte nelle attività e l’efficacia delle misure di controllo.
Il documento sottolinea inoltre che la valutazione deve essere completa, affidabile e rappresentativa della situazione effettiva, con una revisione regolare e una revisione necessaria quando vi sia motivo di ritenere che non sia corretta o intervenga un cambiamento significativo nell’attività.
Tra le situazioni che possono richiedere una revisione vengono indicate, ad esempio:
Il documento dedica inoltre attenzione alla documentazione della valutazione del rischio, indicando le informazioni che possono essere riportate nel relativo documento, tra cui metodologia utilizzata, risultati dell’indagine sui materiali, natura e grado dell’esposizione, risultati del monitoraggio dell’aria e misure di controllo aggiuntive.
L’INAIL ha pubblicato il modello OT23 per l’anno 2027, attraverso il quale le aziende possono richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nel corso del 2026.
Gli interventi devono essere aggiuntivi rispetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente e devono essere accompagnati dalla documentazione necessaria a dimostrarne l’effettiva realizzazione.
Il modello OT23 consente infatti alle imprese che investono volontariamente nel miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza di ottenere una riduzione del tasso medio applicato alle lavorazioni assicurate presso l’INAIL.
Il beneficio non consiste in un contributo economico diretto, ma in una riduzione percentuale del tasso utilizzato per il calcolo del premio assicurativo. La riduzione per prevenzione può aggiungersi a quella eventualmente riconosciuta per andamento infortunistico favorevole. Il modello OT23 2027 comprende 65 interventi, suddivisi in sei sezioni:
Gli interventi sono classificati nelle tipologie A e B, in base alla rispettiva valenza prevenzionale. Per accedere alla riduzione, l’azienda deve aver realizzato nel corso del 2026 almeno un intervento di tipo A oppure almeno due interventi di tipo B. Il modello comprende 35 interventi di tipo A e 30 di tipo B.
Tra le novità del modello 2027 rientra l’intervento F-10, di tipo A, relativo all’installazione di elementi strutturali e sistemi di evacuazione dei fumi in grado di garantire la tenuta anche rispetto ai fumi freddi in caso di incendio.
È stato inoltre introdotto l’intervento D-5, di tipo B, relativo alla formazione di tutti i lavoratori come addetti alla gestione delle emergenze e lotta antincendio, addetti al primo soccorso oppure alla rianimazione cardiopolmonare.
Sono state rafforzate anche le misure dedicate alla promozione della salute, alla prevenzione delle patologie cardiovascolari e oncologiche, dei disturbi respiratori del sonno e del deterioramento delle funzioni cognitive.
La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso il servizio telematico INAIL “Riduzione per prevenzione”.
Per l’OT23 2027, gli interventi devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2026 e la richiesta dovrà essere trasmessa entro il 1° marzo 2027.
La pubblicazione anticipata del modello consente alle aziende di verificare gli interventi già realizzati e di programmare quelli ancora attuabili entro la fine del 2026.
Entro il 30/09/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti – qualora effettuate – inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Agosto 2026), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/09/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione: