RENTRI: novità su FIR digitale e modalità operative in caso di degrado temporaneo dei servizi

Il RENTRI ha comunicato l’estensione da 15 a 30 minuti del tempo disponibile per utilizzare la funzione di rollback del FIR digitale. È stato inoltre emanato il Decreto Direttoriale n. 254 del 09/09/2026, che introduce specifiche modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale.

La funzione rollback del RENTRI consente all’operatore, in caso di necessità, di annullare la propria firma e riportare il FIR digitale allo stato precedente, così da poter modificare gli ultimi dati inseriti. Il rollback è possibile purché tali dati non siano già stati firmati da un altro operatore. La funzione può essere utilizzata entro il nuovo termine di 30 minuti a condizione che non sia stato precedentemente effettuato il download dell’xFIR e che il destinatario non abbia già restituito la copia del FIR.

Per quanto riguarda invece le situazioni in cui si verifica un degrado temporaneo dei servizi RENTRI funzionali alla gestione del FIR digitale, non riconducibile a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che non raggiunge il livello di completa o grave indisponibilità già disciplinato dal Decreto Direttoriale n. 319 del 30/10/2025 e dal Decreto Direttoriale n. 25 del 05/02/2026.

Viene così introdotta una disciplina specifica per quelle anomalie che, pur non determinando una vera e propria indisponibilità del sistema, possono comunque compromettere o rallentare il normale utilizzo dei servizi necessari alla gestione del FIR digitale (xFIR).

Si ricorda che dal 16/09/2026, i soggetti tenuti all’utilizzo del formulario digitale sono tenuti all’utilizzo di tale modalità per la gestione dei rifiuti prodotti.

Sono state inolre allineate le procedure relative alle “Misure di emergenza” già previste dal Decreto Direttoriale n. 25 del 05/02/2026.

In caso di passaggio al formulario cartaceo, il trasportatore dovrà comunicare al produttore o detentore il cambio di formato utilizzando:

  • i servizi RENTRI previsti per la restituzione della copia del FIR cartaceo, secondo quanto stabilito dal Decreto Direttoriale n. 143 del 06/11/2023 oppure
  • lo specifico servizio disponibile nell’Area Operatori o tramite interoperabilità.

La comunicazione dovrà essere effettuata successivamente alla cessazione dell’indisponibilità e comunque tempestivamente.

INL: chiarimenti sulla disciplina della procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 2010 del 18/09/2026, chiarisce alcuni dubbi applicativi relativi all’art. 21 del D.Lgs. 758/1994, che disciplina la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Quando il datore di lavoro o il soggetto contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza, può beneficiare dell’estinzione del reato pagando una somma pari a un quarto dell’ammenda massima prevista per la violazione commessa. Tuttavia, tale versamento deve avvenire integralmente entro 30 giorni e non può essere oggetto di rateizzazione o dilazione. L’Ispettorato chiarisce infatti che a questo pagamento non si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981 che consentono, in altri casi, la rateizzazione delle sanzioni amministrative. Di conseguenza, gli organi di vigilanza non sono legittimati a concedere forme di pagamento dilazionato.

La nota richiama inoltre un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il pagamento della somma prevista dall’art. 21 deve rispettare il termine perentorio dei 30 giorni per consentire l’estinzione della contravvenzione. Un versamento effettuato oltre tale scadenza non produce gli effetti estintivi previsti dalla normativa. Diversa è invece la situazione delle ammende irrogate in sede penale con sentenza o decreto penale di condanna. In questi casi, la rateizzazione può essere concessa dal giudice ai sensi dell’art. 133-ter del Codice Penale. L’INL sottolinea quindi la netta distinzione tra la procedura amministrativa prevista dal D.Lgs. 758/1994 e la successiva sanzione penale, che sono disciplinate da regole differenti e non possono essere considerate equivalenti.

Albo Gestori Ambientali: nuovi provvedimenti su iscrizione macchine operatrici e gestione centri di raccolta

L’Albo nazionale gestori ambientali – ANGA – ha pubblicato recentemente due distinti provvedimenti: la Circolare n. 9 del 16/09/2026 relativa all’iscrizione all’Albo delle macchine operatrici, e la Deliberazione n. 6 del 16/09/2026, che definisce i criteri e i requisiti per l’iscrizione in categoria 1 ai fini della gestione dei centri di raccolta.

Circolare n. 9 del 16/09/2026: iscrizione all’Albo e utilizzo delle macchine operatrici

La Circolare n. 9 del 16/09/2026 fornisce chiarimenti a seguito dell’entrata in vigore del Decreto direttoriale n. 98 del 03/03/2026 della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo ai requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici impiegate, tra l’altro, nella raccolta e nello scarico dei rifiuti solidi urbani nell’ambito di servizi pubblici essenziali.

La Circolare ricorda innanzitutto che, ai sensi degli articoli 58 e 114 del Codice della strada, le macchine operatrici possono circolare su strada esclusivamente per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il loro ciclo operativo o con quello del cantiere. Il decreto direttoriale consente inoltre l’immatricolazione come macchine operatrici degli autocarri appartenenti alla classe N2 con codice di carrozzeria “BA18”, purché siano accertati i previsti requisiti di idoneità alla circolazione. Per tali veicoli, con massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e non superiore a 7,5 tonnellate, è consentita l’iscrizione all’Albo nel rispetto delle condizioni stabilite dal decreto.

La Circolare affronta poi specificamente il servizio di raccolta porta a porta nelle aree in cui il fondo stradale o la larghezza della carreggiata determinano oggettive difficoltà di accesso per i normali veicoli destinati al trasporto dei rifiuti. In questi casi è consentito utilizzare la macchina operatrice per la sola attività di prelevamento. I rifiuti devono però essere trasbordati su un apposito veicolo autorizzato al trasporto non appena le caratteristiche dimensionali, strutturali e funzionali della strada lo permettono, nel rispetto delle disposizioni del Codice della strada.

Nei relativi provvedimenti di iscrizione le Sezioni devono inoltre specificare che l’impiego della macchina operatrice è limitato alle strade che, per caratteristiche dimensionali e strutturali, non risultano accessibili ai veicoli di maggiori dimensioni destinati al trasporto.

Deliberazione n. 6 del 16/09/2026: nuovi criteri per la gestione dei centri di raccolta

Con la Deliberazione n. 6 del 16/09/2026, il Comitato nazionale disciplina invece i criteri e i requisiti per l’iscrizione all’Albo in categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta, sostituendo le precedenti deliberazioni n. 2 del 20 luglio 2009 e n. 7 del 21 novembre 2018.

L’intervento consegue al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26/03/2026, che ha ridefinito le caratteristiche tecnico-strutturali dei centri di raccolta, i requisiti per la loro gestione e il loro funzionamento, i rifiuti conferibili e le relative modalità di gestione. Il decreto stabilisce, in particolare, che il soggetto gestore del centro di raccolta sia iscritto all’Albo nella categoria 1 “Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani”.

La nuova deliberazione richiede, tra l’altro, una dotazione minima di personale addetto, la qualificazione, formazione e addestramento del personale, la nomina di almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti per la categoria 1 e la dimostrazione della capacità finanziaria. Per i soggetti già iscritti in categoria 1 che intendano integrare l’iscrizione per la gestione dei centri di raccolta sono richiesti i requisiti relativi al personale, alla sua formazione e alla capacità finanziaria.

Particolare attenzione è riservata alla formazione degli addetti. L’Allegato 2 prevede una formazione iniziale di almeno 12 ore effettive e corsi di aggiornamento di almeno 6 ore, entrambi validi con una frequenza pari ad almeno il 75% delle ore previste. L’aggiornamento deve essere effettuato con periodicità quinquennale. I contenuti riguardano, tra l’altro, la normativa sui rifiuti e sull’Albo, la gestione dei centri di raccolta, la sicurezza sul lavoro, il RENTRI e gli adempimenti documentali, nonché le modalità operative relative a RAEE, batterie e altre tipologie di rifiuti.

Sul piano transitorio, le iscrizioni già effettuate alla data di entrata in vigore della deliberazione restano valide fino alla loro scadenza e le domande di iscrizione o rinnovo già presentate continuano a essere esaminate secondo le disposizioni previgenti. Le imprese già iscritte devono tuttavia aggiornare entro un anno la formazione degli addetti impiegati nei centri di raccolta secondo i contenuti del decreto del 26/03/2026. La Deliberazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Albo e abroga e sostituisce le deliberazioni n. 2/2009 e n. 7/2018.

Adempimenti antincendio: ispezioni termografiche biennali su impianti fotovoltaici

La Nota DCPREV n. 14030 del 01/09/2025 ha introdotto nuove indicazioni per gli impianti fotovoltaici installati in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; nello specifico ha stabilito l’obbligo di eseguire verifiche ispettive almeno ogni due anni, con particolare attenzione a connessioni, sistemi di serraggio e fenomeni di surriscaldamento.

In questo contesto, la termografia rappresenta uno strumento tecnico fondamentale per valutare il rischio di incendio legato al surriscaldamento dei componenti (moduli, inverter e quadri elettrici). Le verifiche devono essere eseguite secondo la IEC TS 62446-3 da operatori certificati di 2° livello 9712 e i risultati devono essere conservati nel registro della sicurezza antincendio dell’attività.

Inoltre, il pilota deve avere ulteriori requisiti per eseguire l’attività: deve essere registrato ENAC e in possesso di patentini di volo A1/A2 e Specific, deve disporre di un’attrezzatura registrata ENAC e dotata di sensori termici e localizzazione RTK satellitare.

PPWR: nuovi adempimenti su gestione imballaggi e rifiuti da imballaggio e la filiera dei fornitori

Il Regolamento UE n. 40/2025 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR) prevede l’istituzione per ogni stato membro di un Registro dei Produttori (art. 44) al quale dovranno essere registrati i produttori che immettono imballaggi sul mercato di quello Stato membro e con obblighi annuali di rendicontazione.

Il Registro Produttori (EPR) è uno strumento previsto dal PPWR per consentire alle autorità nazionali di identificare tutti i produttori di imballaggi e di verificare il corretto adempimento degli obblighi di Responsabilità Estesa del Produttore. L’obiettivo del registro è creare un’anagrafe ufficiale dei produttori di imballaggi che operano in ciascuno Stato membro, raccogliendo informazioni quali:

  • dati identificativi del produttore;
  • categoria e quantitativi di imballaggi immessi sul mercato;
  • modalità con cui il produttore adempie agli obblighi EPR;
  • eventuale sistema di responsabilità estesa (PRO) al quale aderisce.

Il PPWR stabilisce inoltre un principio: la registrazione è nazionale, non europea. Un produttore dovrà essere registrato in ogni Stato membro nel quale immette per la prima volta imballaggi o prodotti imballati sul mercato.

L’Italia ha già istituito il RENAP – Registro Nazionale dei Produttori, previsto dall’articolo 178-ter del D.Lgs. 152/2006, come piattaforma nazionale destinata a ospitare i registri EPR delle diverse filiere. Attualmente il RENAP comprende già alcuni registri (AEE, pile e accumulatori, pneumatici), mentre il registro dedicato agli imballaggi è previsto ma non è ancora operativo con modalità di iscrizione definite.

Il Registro Produttori in Italia rappresenterà uno strumento posto a supporto delle attività di controllo dell’Autorità competente che, per quanto riguarda gli imballaggi, è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), secondo quanto previsto dall’art. 178-ter del D.Lgs. 152/2006.

Bando ISI INAIL 2025: prorogato il termine per il caricamento della documentazione

E’ stato prorogato al 26/10/2026 il termine per il caricamento della documentazione delle domande ammesse negli elenchi cronologici provvisori CD e NCD relative al bando ISI INAIL 2025.

RENTRI: scadenza invio dati al 31/10/2026 e obbligo conservazione annuale dei dati RENTRI

Entro il 31/10/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti – qualora effettuate – inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Settembre 2026), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI. Si sottolinea come in caso di emissione di FIR digitali (XFIR), essi devono essere trasmessi unitamente ai dati del registro cronologico, con periodicità annuale.

CONAI: adempimenti Ottobre 2026

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/10/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.
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